Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.34<br />
le aziendale; nel caso in cui tale organismo sia<br />
costituito nell’ambito del sindacato nazionale <strong>dei</strong><br />
giornalisti (FNSI), ovvero da una delle sue articolazioni<br />
territoriali, si deve ritenere che lo stesso<br />
presenti i requisiti previsti dall’art. 19 dello Statuto<br />
<strong>dei</strong> Lavoratori, essendo nominato dal sindacato<br />
firmatario del Contratto Collettivo Nazionale di<br />
settore, e come tale possa esercitare tutte le funzioni<br />
che la legge attribuisce alle Rappresentanze<br />
sindacali aziendali, quali la fruizione di permessi,<br />
l’indizione di assemblee e referendum, la raccolta<br />
di contributi sindacali, l’affissione di comunicati in<br />
appositi spazi, ecc.. 1 .<br />
A tali prerogative previste dalla legge si aggiungono<br />
poi quelle indicate dal contratto, che attribuisce<br />
agli organismi aziendali il ruolo, da un lato,<br />
di raccordo tra la redazione e gli organismi sindacali<br />
a livello territoriale e, dall’altro, di garanzia del<br />
rispetto <strong>dei</strong> diritti contrattuali e normativi di quanti<br />
operino in redazione.<br />
A tale fine, al CdR è attribuita la facoltà di esprimere<br />
pareri preventivi e formulare proposte su<br />
tutte le materie di principale importanza per l’organizzazione<br />
ed il funzionamento della redazione<br />
(dai trasferimenti, agli orari, ai licenziamenti); nel<br />
caso in cui intenda adottare provvedimenti in tali<br />
ambiti, l’editore deve quindi consultare preventivamente<br />
il CdR, e ricevere il parere (consultivo) di<br />
tale organismo.<br />
202<br />
Proprio in materia di pareri preventivi il nuovo contratto<br />
ha introdotto una modifica; la precedente<br />
formulazione faceva un generico riferimento alla<br />
necessità di richiedere il parere del CdR in materia<br />
di licenziamenti, senza ulteriori specificazioni;<br />
in tal senso, la prevalente giurisprudenza aveva<br />
ritenuto che tale obbligo riguardasse qualsiasi licenziamento<br />
di giornalisti, e non solo quelli giustificati<br />
da motivazioni di carattere organizzativo 2 .<br />
Nell’attuale formulazione viene invece specificato<br />
sia l’ambito soggettivo dell’obbligo di informazione,<br />
escludendo dallo stesso i licenziamenti di<br />
coloro che rivestano qualifiche apicali (direttore,<br />
condirettore, vicedirettore), sia quello oggettivo,<br />
precisando che non deve essere chiesto il parere<br />
del CdR quando si tratti di licenziamento per<br />
giusta causa; in tali ipotesi, dovrà semplicemente<br />
essere data comunicazione al CdR.<br />
Negli altri casi, la mancata richiesta del parere,<br />
e quindi la violazione della procedura di consultazione,<br />
costituisce senza dubbio comportamento<br />
antisindacale 3 , oltre ad inficiare, nel merito, il<br />
provvedimento di licenziamento 4 .<br />
A conclusioni analoghe è pervenuta la giurisprudenza<br />
con riferimento a provvedimenti di trasferimento<br />
adottati in violazione della procedura in<br />
oggetto 5 .<br />
Parimenti sono stati considerati antisindacali, e<br />
come tali destinati ad essere revocati in sede di<br />
1 Sul punto si segnala l’ordinanza Pret. Milano 31/10/97, est. Marasco, nella causa ALG c. Sei Milano Srl, citata da ABRUZZO,<br />
Lavoro giornalistico: una rassegna giurisprudenziale, in D&L 2000, p. 853.<br />
2 Trib. Milano 20/4/94 in Lav. Giur. 1994, 12, 1278; Pret. Milano 5/7/93, in D&L 1993, 811.<br />
3 “L’omissione della preventiva informativa sindacale in occasione del licenziamento disciplinare di un dipendente costituisce<br />
condotta antisindacale; ad escludere l’obbligo della informativa non vale la situazione di urgenza, dato che la clausola contrattuale,<br />
facendo salve le situazioni di comprovata urgenza, non esonera, in tale situazione, l’editore dal rendere l’informazione,<br />
ma solo dal rispettare il termine dilatorio di 72 ore tra la comunicazione dell’informativa e l’adozione del provvedimento” (Trib.<br />
Milano 20/4/94, in Lav. Giur. 1994, 12, 1278); come evidenziato dalla Cassazione, il comportamento antisindacale si perfeziona<br />
nel momento in cui viene adottato il provvedimento che avrebbe dovuto essere preceduto dalla consultazione “non essendo<br />
successivamente più possibile la formulazione del parere preventivo” (Cass. 6/6/2005 n. 11741, in Riv. It. Dir. Lav. 2006).<br />
4 V. Cass. 22/4/08 n. 10337; è stato altresì sostenuto che, presupponendo la norma in esame due distinte comunicazioni al<br />
CdR, da parte dell’editore e del direttore, basterebbe la mancanza anche di una sola delle stesse a determinare l’illegittimità del<br />
recesso: “Ai sensi dell’art. 34 ccnl giornalistico occorrono due distinte comunicazioni, dell’editore e del direttore, al comitato di<br />
redazione, perché questi esprima il proprio parere prima della realizzazione <strong>dei</strong> provvedimenti disciplinari da adottare; la mancanza<br />
anche di una delle due comunicazioni rende illegittimo il licenziamento” (Pret. Roma 17/1/90, in Dir. Inf. 1990, 1028).<br />
5 “E’ inefficace il trasferimento del giornalista disposto senza l’osservanza della procedura prevista dall’art. 34 Cnlg 16/11/95,<br />
che prescrive l’obbligo per l’editore di comunicare preventivamente al Comitato di redazione l’intenzione di adottare tale provvedimento<br />
e di raccogliere il relativo parere dell’organismo sindacale” (Trib. Roma 26/1/00, in D&L 2000, 400, con richiamo di<br />
precedenti conformi).