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Art.34<br />

le aziendale; nel caso in cui tale organismo sia<br />

costituito nell’ambito del sindacato nazionale <strong>dei</strong><br />

giornalisti (FNSI), ovvero da una delle sue articolazioni<br />

territoriali, si deve ritenere che lo stesso<br />

presenti i requisiti previsti dall’art. 19 dello Statuto<br />

<strong>dei</strong> Lavoratori, essendo nominato dal sindacato<br />

firmatario del Contratto Collettivo Nazionale di<br />

settore, e come tale possa esercitare tutte le funzioni<br />

che la legge attribuisce alle Rappresentanze<br />

sindacali aziendali, quali la fruizione di permessi,<br />

l’indizione di assemblee e referendum, la raccolta<br />

di contributi sindacali, l’affissione di comunicati in<br />

appositi spazi, ecc.. 1 .<br />

A tali prerogative previste dalla legge si aggiungono<br />

poi quelle indicate dal contratto, che attribuisce<br />

agli organismi aziendali il ruolo, da un lato,<br />

di raccordo tra la redazione e gli organismi sindacali<br />

a livello territoriale e, dall’altro, di garanzia del<br />

rispetto <strong>dei</strong> diritti contrattuali e normativi di quanti<br />

operino in redazione.<br />

A tale fine, al CdR è attribuita la facoltà di esprimere<br />

pareri preventivi e formulare proposte su<br />

tutte le materie di principale importanza per l’organizzazione<br />

ed il funzionamento della redazione<br />

(dai trasferimenti, agli orari, ai licenziamenti); nel<br />

caso in cui intenda adottare provvedimenti in tali<br />

ambiti, l’editore deve quindi consultare preventivamente<br />

il CdR, e ricevere il parere (consultivo) di<br />

tale organismo.<br />

202<br />

Proprio in materia di pareri preventivi il nuovo contratto<br />

ha introdotto una modifica; la precedente<br />

formulazione faceva un generico riferimento alla<br />

necessità di richiedere il parere del CdR in materia<br />

di licenziamenti, senza ulteriori specificazioni;<br />

in tal senso, la prevalente giurisprudenza aveva<br />

ritenuto che tale obbligo riguardasse qualsiasi licenziamento<br />

di giornalisti, e non solo quelli giustificati<br />

da motivazioni di carattere organizzativo 2 .<br />

Nell’attuale formulazione viene invece specificato<br />

sia l’ambito soggettivo dell’obbligo di informazione,<br />

escludendo dallo stesso i licenziamenti di<br />

coloro che rivestano qualifiche apicali (direttore,<br />

condirettore, vicedirettore), sia quello oggettivo,<br />

precisando che non deve essere chiesto il parere<br />

del CdR quando si tratti di licenziamento per<br />

giusta causa; in tali ipotesi, dovrà semplicemente<br />

essere data comunicazione al CdR.<br />

Negli altri casi, la mancata richiesta del parere,<br />

e quindi la violazione della procedura di consultazione,<br />

costituisce senza dubbio comportamento<br />

antisindacale 3 , oltre ad inficiare, nel merito, il<br />

provvedimento di licenziamento 4 .<br />

A conclusioni analoghe è pervenuta la giurisprudenza<br />

con riferimento a provvedimenti di trasferimento<br />

adottati in violazione della procedura in<br />

oggetto 5 .<br />

Parimenti sono stati considerati antisindacali, e<br />

come tali destinati ad essere revocati in sede di<br />

1 Sul punto si segnala l’ordinanza Pret. Milano 31/10/97, est. Marasco, nella causa ALG c. Sei Milano Srl, citata da ABRUZZO,<br />

Lavoro giornalistico: una rassegna giurisprudenziale, in D&L 2000, p. 853.<br />

2 Trib. Milano 20/4/94 in Lav. Giur. 1994, 12, 1278; Pret. Milano 5/7/93, in D&L 1993, 811.<br />

3 “L’omissione della preventiva informativa sindacale in occasione del licenziamento disciplinare di un dipendente costituisce<br />

condotta antisindacale; ad escludere l’obbligo della informativa non vale la situazione di urgenza, dato che la clausola contrattuale,<br />

facendo salve le situazioni di comprovata urgenza, non esonera, in tale situazione, l’editore dal rendere l’informazione,<br />

ma solo dal rispettare il termine dilatorio di 72 ore tra la comunicazione dell’informativa e l’adozione del provvedimento” (Trib.<br />

Milano 20/4/94, in Lav. Giur. 1994, 12, 1278); come evidenziato dalla Cassazione, il comportamento antisindacale si perfeziona<br />

nel momento in cui viene adottato il provvedimento che avrebbe dovuto essere preceduto dalla consultazione “non essendo<br />

successivamente più possibile la formulazione del parere preventivo” (Cass. 6/6/2005 n. 11741, in Riv. It. Dir. Lav. 2006).<br />

4 V. Cass. 22/4/08 n. 10337; è stato altresì sostenuto che, presupponendo la norma in esame due distinte comunicazioni al<br />

CdR, da parte dell’editore e del direttore, basterebbe la mancanza anche di una sola delle stesse a determinare l’illegittimità del<br />

recesso: “Ai sensi dell’art. 34 ccnl giornalistico occorrono due distinte comunicazioni, dell’editore e del direttore, al comitato di<br />

redazione, perché questi esprima il proprio parere prima della realizzazione <strong>dei</strong> provvedimenti disciplinari da adottare; la mancanza<br />

anche di una delle due comunicazioni rende illegittimo il licenziamento” (Pret. Roma 17/1/90, in Dir. Inf. 1990, 1028).<br />

5 “E’ inefficace il trasferimento del giornalista disposto senza l’osservanza della procedura prevista dall’art. 34 Cnlg 16/11/95,<br />

che prescrive l’obbligo per l’editore di comunicare preventivamente al Comitato di redazione l’intenzione di adottare tale provvedimento<br />

e di raccogliere il relativo parere dell’organismo sindacale” (Trib. Roma 26/1/00, in D&L 2000, 400, con richiamo di<br />

precedenti conformi).

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