Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.27<br />
I casi pratici<br />
Mentre delle dimissioni per giusta causa in parte<br />
si è già detto sub art. 24 (dimissioni per causa di<br />
matrimonio e dimissioni della lavoratrice madre)<br />
e in parte si dirà sub art. 32 (clausola di coscienza<br />
e altri casi di dimissioni per giusta causa), di<br />
seguito verranno esaminati alcuni casi pratici di<br />
licenziamento per giusta causa o per giustificato<br />
motivo. La casistica, sul punto, è sterminata; pertanto,<br />
per limitarsi a precedenti che riguardano il<br />
rapporto di lavoro giornalistico, si può ricordare<br />
che la giurisprudenza ha ritenuto illegittimo il licenziamento<br />
nei seguenti casi:<br />
• chiusura della testata cui era stato distaccato<br />
il giornalista licenziato 13 ;<br />
• chiusura della testata per la quale il giornalista<br />
licenziato prestava la propria opera, ove non<br />
venga fornita la prova dell’impossibilità di ricollocarlo<br />
in altra posizione di lavoro 14 ;<br />
• aver formulato, nelle recensioni redatte dal<br />
giornalista licenziato, giudizi parziali e distorti,<br />
sempre che tale eventualità sia solo presunta<br />
in relazione ai rapporti personali ed extra – lavorativi<br />
del giornalista e non sia effettivamente<br />
e specificamente provata dall’editore 15 ;<br />
• aver omesso di raccogliere il parere preventivo<br />
del CdR, previsto dall’art. 34 c. 2 lettera<br />
d CNLG: infatti, detto parere deve essere obbligatoriamente<br />
sollecitato dall’editore in ogni<br />
ipotesi in cui egli intenda licenziare un giornalista<br />
e, quindi, anche quando si tratti di un<br />
licenziamento disciplinare 16 .<br />
E’ stato anche ritenuto che la firma come direttore<br />
responsabile di un solo numero di una rivista da<br />
parte di un giornalista, dipendente di una diversa<br />
166<br />
impresa editoriale, non giustifica il licenziamento<br />
in tronco, atteso che tale assunzione di responsabilità<br />
è stata coeva alla dichiarazione di non condividere<br />
la linea politica della rivista, né per violazione<br />
del patto di esclusiva, né per contrasto con<br />
la linea politico – programmatica e con gli elementi<br />
morali dell’editore 17 . Inoltre, nel caso particolare<br />
del licenziamento di un giornalista con la qualifica<br />
di dirigente sindacale, è stato ritenuto legittimo il<br />
ricorso, da parte delle OO. SS. alla procedura di<br />
repressione della condotta antisindacale ex art. 28<br />
S.L., per il mancato rispetto della procedura del<br />
previo nulla osta da parte dell’associazione sindacale,<br />
previsto dall’art. 34 CNLG 18 .<br />
Il licenziamento è stato invece ritenuto legittimo<br />
nei seguenti casi:<br />
• decisione dell’editore di porre termine alla<br />
pubblicazione del supplemento, in funzione<br />
del quale il giornalista licenziato era stato incaricato<br />
di svolgere prevalentemente la propria<br />
attività 19 ;<br />
• aver deliberatamente mancato di inviare, da<br />
parte del giornalista licenziato, gli articoli destinati<br />
alla rubrica di cui egli era responsabile<br />
(nel caso di specie, tale comportamento si<br />
era protratto per dieci mesi, durante i quali era<br />
stata percepita la retribuzione) 20 ;<br />
• aver redatto, durante l’orario di lavoro, pezzi<br />
giornalistici destinati a committenti estranei al<br />
rapporto di lavoro, in quanto tale comportamento<br />
è lesivo dell’elemento fiduciario fra datore<br />
di lavoro e lavoratore 21 .<br />
In ogni caso, il licenziamento del giornalista deve<br />
essere preceduto, ex art. 6 CNL <strong>Giornalisti</strong>, dalla<br />
proposta del direttore: ciò vale con riferimento a<br />
13 Pret. Milano 30/4/98, in D&L 1998, 751, con nota di CAPURRO.<br />
14 Pret. Milano 5/8/94, in D&L 1995, 371.<br />
15 Cass. 24/10/95 n. 11049, in Giur. it. 1996, I, 1, 1084, con nota di DI FRANCESCO. 16 Pret. Milano 5/7/93, in D&L 1993, 811;<br />
Pret. Roma 17/1/90, in Dir. informazione e informatica 1990, 1028; Trib. Genova 17/11/88, in Lavoro 80 1989, 522.<br />
17 Pret. Roma 29/7/81, in Temi romana 1982, 646.<br />
18 Trib. Genova 17/11/88, in Lavoro 80 1989, 522.<br />
19 Cass. 24/1/87 n. 675, in Giust. civ. 1987, I, 1461, con nota di MARINO.<br />
20 Cass. 14/4/81 n. 2266, in Giur. it. 1982, I, 1, 1095.<br />
21 Pret. Milano 15/2/94, in Orientamenti 1994, 63.