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Art.27<br />

I casi pratici<br />

Mentre delle dimissioni per giusta causa in parte<br />

si è già detto sub art. 24 (dimissioni per causa di<br />

matrimonio e dimissioni della lavoratrice madre)<br />

e in parte si dirà sub art. 32 (clausola di coscienza<br />

e altri casi di dimissioni per giusta causa), di<br />

seguito verranno esaminati alcuni casi pratici di<br />

licenziamento per giusta causa o per giustificato<br />

motivo. La casistica, sul punto, è sterminata; pertanto,<br />

per limitarsi a precedenti che riguardano il<br />

rapporto di lavoro giornalistico, si può ricordare<br />

che la giurisprudenza ha ritenuto illegittimo il licenziamento<br />

nei seguenti casi:<br />

• chiusura della testata cui era stato distaccato<br />

il giornalista licenziato 13 ;<br />

• chiusura della testata per la quale il giornalista<br />

licenziato prestava la propria opera, ove non<br />

venga fornita la prova dell’impossibilità di ricollocarlo<br />

in altra posizione di lavoro 14 ;<br />

• aver formulato, nelle recensioni redatte dal<br />

giornalista licenziato, giudizi parziali e distorti,<br />

sempre che tale eventualità sia solo presunta<br />

in relazione ai rapporti personali ed extra – lavorativi<br />

del giornalista e non sia effettivamente<br />

e specificamente provata dall’editore 15 ;<br />

• aver omesso di raccogliere il parere preventivo<br />

del CdR, previsto dall’art. 34 c. 2 lettera<br />

d CNLG: infatti, detto parere deve essere obbligatoriamente<br />

sollecitato dall’editore in ogni<br />

ipotesi in cui egli intenda licenziare un giornalista<br />

e, quindi, anche quando si tratti di un<br />

licenziamento disciplinare 16 .<br />

E’ stato anche ritenuto che la firma come direttore<br />

responsabile di un solo numero di una rivista da<br />

parte di un giornalista, dipendente di una diversa<br />

166<br />

impresa editoriale, non giustifica il licenziamento<br />

in tronco, atteso che tale assunzione di responsabilità<br />

è stata coeva alla dichiarazione di non condividere<br />

la linea politica della rivista, né per violazione<br />

del patto di esclusiva, né per contrasto con<br />

la linea politico – programmatica e con gli elementi<br />

morali dell’editore 17 . Inoltre, nel caso particolare<br />

del licenziamento di un giornalista con la qualifica<br />

di dirigente sindacale, è stato ritenuto legittimo il<br />

ricorso, da parte delle OO. SS. alla procedura di<br />

repressione della condotta antisindacale ex art. 28<br />

S.L., per il mancato rispetto della procedura del<br />

previo nulla osta da parte dell’associazione sindacale,<br />

previsto dall’art. 34 CNLG 18 .<br />

Il licenziamento è stato invece ritenuto legittimo<br />

nei seguenti casi:<br />

• decisione dell’editore di porre termine alla<br />

pubblicazione del supplemento, in funzione<br />

del quale il giornalista licenziato era stato incaricato<br />

di svolgere prevalentemente la propria<br />

attività 19 ;<br />

• aver deliberatamente mancato di inviare, da<br />

parte del giornalista licenziato, gli articoli destinati<br />

alla rubrica di cui egli era responsabile<br />

(nel caso di specie, tale comportamento si<br />

era protratto per dieci mesi, durante i quali era<br />

stata percepita la retribuzione) 20 ;<br />

• aver redatto, durante l’orario di lavoro, pezzi<br />

giornalistici destinati a committenti estranei al<br />

rapporto di lavoro, in quanto tale comportamento<br />

è lesivo dell’elemento fiduciario fra datore<br />

di lavoro e lavoratore 21 .<br />

In ogni caso, il licenziamento del giornalista deve<br />

essere preceduto, ex art. 6 CNL <strong>Giornalisti</strong>, dalla<br />

proposta del direttore: ciò vale con riferimento a<br />

13 Pret. Milano 30/4/98, in D&L 1998, 751, con nota di CAPURRO.<br />

14 Pret. Milano 5/8/94, in D&L 1995, 371.<br />

15 Cass. 24/10/95 n. 11049, in Giur. it. 1996, I, 1, 1084, con nota di DI FRANCESCO. 16 Pret. Milano 5/7/93, in D&L 1993, 811;<br />

Pret. Roma 17/1/90, in Dir. informazione e informatica 1990, 1028; Trib. Genova 17/11/88, in Lavoro 80 1989, 522.<br />

17 Pret. Roma 29/7/81, in Temi romana 1982, 646.<br />

18 Trib. Genova 17/11/88, in Lavoro 80 1989, 522.<br />

19 Cass. 24/1/87 n. 675, in Giust. civ. 1987, I, 1461, con nota di MARINO.<br />

20 Cass. 14/4/81 n. 2266, in Giur. it. 1982, I, 1, 1095.<br />

21 Pret. Milano 15/2/94, in Orientamenti 1994, 63.

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