Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Art.33<br />
bra piuttosto marginale: quella del giornalista ultrasessantenne<br />
che, dopo essersi dimesso in forza<br />
della disposizione di cui si è appena parlato,<br />
venga nuovamente assunto alle dipendenze dello<br />
stesso editore. Costui, nell’ipotesi indicata, ha ovviamente<br />
diritto al trattamento economico e normativo<br />
previsto dal contratto nonché, in caso di<br />
risoluzione del rapporto non dovuta a giusta causa,<br />
al TFR maturato nel corso del nuovo rapporto<br />
di lavoro e a un sesto dell’indennità sostitutiva del<br />
preavviso dovuta in caso di licenziamento.<br />
L’ipotesi contemplata dal secondo comma è tanto<br />
marginale da non meritare un approfondito commento.<br />
In ogni caso, è sicuramente illegittimo che il diritto<br />
al TFR sia escluso nel caso di licenziamento per<br />
giusta causa del giornalista: l’art. 2120 c.c. dispone,<br />
in modo perentorio e inderogabile, che in ogni caso<br />
di cessazione del rapporto di lavoro, quindi anche<br />
nell’ipotesi del licenziamento per giusta causa, si<br />
configura il diritto al TFR. Inoltre, sembra illegittima<br />
anche la disparità di trattamento riservata nel caso in<br />
questione. Vero è che l’art. 2118 c.c. riserva ai contratti<br />
collettivi la quantificazione del preavviso dovuto<br />
in caso di licenziamento sprovvisto di giusta causa.<br />
E’ però anche vero che il CNLG ha disciplinato la materia<br />
all’art. 27, rispetto al quale l’ipotesi contemplata<br />
dalla norma in esame rappresenta una disparità di<br />
trattamento, non giustificata dalla peculiarità della<br />
fattispecie. In effetti, se il giornalista ultrasessantenne<br />
pone in essere un nuovo rapporto di lavoro subordinato<br />
con lo stesso editore, dopo essersi dimesso ex<br />
art. 33 c. 1, ciò dipende da un interesse che non è<br />
solo del giornalista, ma anche dell’editore. Pertanto,<br />
e poiché il rapporto si è ricostituito per un interesse di<br />
entrambe le parti, non si comprende perché il giornalista<br />
dovrebbe subire, in occasione della risoluzione<br />
di tale rapporto, un trattamento deteriore rispetto a<br />
quello previsto dal contratto per tutti gli altri giornalisti.<br />
Tale disparità appare dunque in contrasto con<br />
2 La norma prevede esplicitamente l’ipotesi del lavoratore ultrasessantenne. Tuttavia, la giurisprudenza ritiene pacificamente<br />
che la stessa debba essere interpretata nel senso che la facoltà di licenziare anche senza motivo non può valere nei confronti<br />
<strong>dei</strong> lavoratori che, pur essendo pensionabili, non abbiano ancora raggiunto la massima età lavorativa e, quindi, non siano in<br />
possesso <strong>dei</strong> requisiti della pensione di vecchiaia (Cass. 6535/03; Cass. 12640/04).<br />
3 Per completezza, si ricorda che lo stesso Regolamento Inpgi prevede invece il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità<br />
al compimento di 40 anni di contributi, ovvero di 35 anni di contributi se il giornalista possiede un’anzianità anagrafica<br />
minima e pari, per il 2009 a 59 anni; dal 2010 al 2012, a 60 anni; dal 2013, a 61 anni; dal 2014 in poi, a 62.<br />
194<br />
l’art. 3 Cost., e sembra anche configurare un’ipotesi<br />
di discriminazione fondata sull’età, vietata dal D.<br />
Lgs. 216/03, ed è pertanto illegittima.<br />
Età anagrafica e licenziamento<br />
L’art. 33 disciplina anche ipotesi di licenziamento<br />
del giornalista, nel caso del raggiungimento, da<br />
parte sua, di una certa età anagrafica ed, eventualmente,<br />
contributiva.<br />
Più precisamente, il comma 3 prevede la facoltà<br />
dell’editore di risolvere il rapporto di lavoro al raggiungimento<br />
<strong>dei</strong> 65 anni di età da parte del giornalista.<br />
Il successivo comma 4, invece, prevede<br />
il licenziamento del giornalista al ricorrere di una<br />
pluralità di condizioni.<br />
In primo luogo, l’editore deve versare in una situazione<br />
di crisi aziendale, per la quale siano attivabili<br />
le disposizioni del punto 3 dell’Allegato D (Protocollo<br />
di consultazione sindacale) e che comporti la richiesta<br />
dello stato di crisi ai sensi degli artt. 35 e seguenti<br />
L. 416/1981. In secondo luogo, l’editore che<br />
possegga i requisiti appena indicati può licenziare<br />
il giornalista che abbia conseguito una complessiva<br />
anzianità contributiva previdenziale di 35 anni e<br />
abbia raggiunto la seguente anzianità anagrafica:<br />
nel 2009, 59 anni; nel 2010 e nel 2011, 60 anni; nel<br />
2012 e nel 2013, 61 anni; dal 2014 in poi, 62 anni.<br />
Il testo dell’art. 33 c. 4 pone dubbi di legittimità,<br />
in quanto contrasta con l’art. 4 c. 2 L. 108/90,<br />
che esclude la possibilità di reintegrare ex art.<br />
18 S.L. il lavoratore che, licenziato senza giusta<br />
causa o giustificato motivo, non sia in possesso<br />
del requisito della pensione di vecchiaia 2 . Ora, il<br />
Regolamento Inpgi attualmente in vigore consente<br />
il conseguimento della pensione di vecchiaia<br />
al compimento del sessantacinquesimo anno di<br />
età, se uomo, o del sessantesimo anno di età, se<br />
donna, e comunque in presenza di almeno 240<br />
contributi mensili 3 . Conseguentemente, l’art. 33