30.05.2013 Views

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Art.33<br />

bra piuttosto marginale: quella del giornalista ultrasessantenne<br />

che, dopo essersi dimesso in forza<br />

della disposizione di cui si è appena parlato,<br />

venga nuovamente assunto alle dipendenze dello<br />

stesso editore. Costui, nell’ipotesi indicata, ha ovviamente<br />

diritto al trattamento economico e normativo<br />

previsto dal contratto nonché, in caso di<br />

risoluzione del rapporto non dovuta a giusta causa,<br />

al TFR maturato nel corso del nuovo rapporto<br />

di lavoro e a un sesto dell’indennità sostitutiva del<br />

preavviso dovuta in caso di licenziamento.<br />

L’ipotesi contemplata dal secondo comma è tanto<br />

marginale da non meritare un approfondito commento.<br />

In ogni caso, è sicuramente illegittimo che il diritto<br />

al TFR sia escluso nel caso di licenziamento per<br />

giusta causa del giornalista: l’art. 2120 c.c. dispone,<br />

in modo perentorio e inderogabile, che in ogni caso<br />

di cessazione del rapporto di lavoro, quindi anche<br />

nell’ipotesi del licenziamento per giusta causa, si<br />

configura il diritto al TFR. Inoltre, sembra illegittima<br />

anche la disparità di trattamento riservata nel caso in<br />

questione. Vero è che l’art. 2118 c.c. riserva ai contratti<br />

collettivi la quantificazione del preavviso dovuto<br />

in caso di licenziamento sprovvisto di giusta causa.<br />

E’ però anche vero che il CNLG ha disciplinato la materia<br />

all’art. 27, rispetto al quale l’ipotesi contemplata<br />

dalla norma in esame rappresenta una disparità di<br />

trattamento, non giustificata dalla peculiarità della<br />

fattispecie. In effetti, se il giornalista ultrasessantenne<br />

pone in essere un nuovo rapporto di lavoro subordinato<br />

con lo stesso editore, dopo essersi dimesso ex<br />

art. 33 c. 1, ciò dipende da un interesse che non è<br />

solo del giornalista, ma anche dell’editore. Pertanto,<br />

e poiché il rapporto si è ricostituito per un interesse di<br />

entrambe le parti, non si comprende perché il giornalista<br />

dovrebbe subire, in occasione della risoluzione<br />

di tale rapporto, un trattamento deteriore rispetto a<br />

quello previsto dal contratto per tutti gli altri giornalisti.<br />

Tale disparità appare dunque in contrasto con<br />

2 La norma prevede esplicitamente l’ipotesi del lavoratore ultrasessantenne. Tuttavia, la giurisprudenza ritiene pacificamente<br />

che la stessa debba essere interpretata nel senso che la facoltà di licenziare anche senza motivo non può valere nei confronti<br />

<strong>dei</strong> lavoratori che, pur essendo pensionabili, non abbiano ancora raggiunto la massima età lavorativa e, quindi, non siano in<br />

possesso <strong>dei</strong> requisiti della pensione di vecchiaia (Cass. 6535/03; Cass. 12640/04).<br />

3 Per completezza, si ricorda che lo stesso Regolamento Inpgi prevede invece il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità<br />

al compimento di 40 anni di contributi, ovvero di 35 anni di contributi se il giornalista possiede un’anzianità anagrafica<br />

minima e pari, per il 2009 a 59 anni; dal 2010 al 2012, a 60 anni; dal 2013, a 61 anni; dal 2014 in poi, a 62.<br />

194<br />

l’art. 3 Cost., e sembra anche configurare un’ipotesi<br />

di discriminazione fondata sull’età, vietata dal D.<br />

Lgs. 216/03, ed è pertanto illegittima.<br />

Età anagrafica e licenziamento<br />

L’art. 33 disciplina anche ipotesi di licenziamento<br />

del giornalista, nel caso del raggiungimento, da<br />

parte sua, di una certa età anagrafica ed, eventualmente,<br />

contributiva.<br />

Più precisamente, il comma 3 prevede la facoltà<br />

dell’editore di risolvere il rapporto di lavoro al raggiungimento<br />

<strong>dei</strong> 65 anni di età da parte del giornalista.<br />

Il successivo comma 4, invece, prevede<br />

il licenziamento del giornalista al ricorrere di una<br />

pluralità di condizioni.<br />

In primo luogo, l’editore deve versare in una situazione<br />

di crisi aziendale, per la quale siano attivabili<br />

le disposizioni del punto 3 dell’Allegato D (Protocollo<br />

di consultazione sindacale) e che comporti la richiesta<br />

dello stato di crisi ai sensi degli artt. 35 e seguenti<br />

L. 416/1981. In secondo luogo, l’editore che<br />

possegga i requisiti appena indicati può licenziare<br />

il giornalista che abbia conseguito una complessiva<br />

anzianità contributiva previdenziale di 35 anni e<br />

abbia raggiunto la seguente anzianità anagrafica:<br />

nel 2009, 59 anni; nel 2010 e nel 2011, 60 anni; nel<br />

2012 e nel 2013, 61 anni; dal 2014 in poi, 62 anni.<br />

Il testo dell’art. 33 c. 4 pone dubbi di legittimità,<br />

in quanto contrasta con l’art. 4 c. 2 L. 108/90,<br />

che esclude la possibilità di reintegrare ex art.<br />

18 S.L. il lavoratore che, licenziato senza giusta<br />

causa o giustificato motivo, non sia in possesso<br />

del requisito della pensione di vecchiaia 2 . Ora, il<br />

Regolamento Inpgi attualmente in vigore consente<br />

il conseguimento della pensione di vecchiaia<br />

al compimento del sessantacinquesimo anno di<br />

età, se uomo, o del sessantesimo anno di età, se<br />

donna, e comunque in presenza di almeno 240<br />

contributi mensili 3 . Conseguentemente, l’art. 33

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!