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Commento<br />

I giornalisti hanno diritto a un’altra mensilità supplementare,<br />

benché in misura ridotta, oltre alla<br />

tredicesima disciplinata dall’art. 15. Infatti, l’art.<br />

16 CNLG contempla l’indennità redazionale, che<br />

spetta agli stessi giornalisti con diritto alla tredicesima<br />

mensilità, con esclusione <strong>dei</strong> collaboratori<br />

fissi ex art. 2 e <strong>dei</strong> corrispondenti ex art. 12 (con<br />

l’eccezione che si dirà). Anche il praticante non ha<br />

diritto alla indennità redazionale, giacché l’art. 35<br />

non lo prevede; al contrario, l’emolumento spetta<br />

al pubblicista, poiché l’art. 36 CNLG dispone<br />

l’applicabilità a questa categoria del trattamento<br />

economico e normativo previsto dal contratto.<br />

L’indennità redazionale deve essere corrisposta<br />

al 30 giugno di ogni anno, con le stesse modalità<br />

previste dall’art. 15 per la tredicesima. Ciò evidentemente<br />

vuol dire che, in caso di rapporto iniziato<br />

o cessato nel corso dell’anno, il giornalista<br />

non in prova ha diritto alla indennità redazionale<br />

in misura di tanti dodicesimi quanti sono quelli<br />

lavorati nel corso dell’anno. Tuttavia, a differenza<br />

della tredicesima (che, come si è visto matura dal<br />

primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno), si<br />

deve ritenere che l’indennità redazionale maturi<br />

dal primo luglio al 30 giugno dell’anno successivo:<br />

pertanto, il calcolo <strong>dei</strong> dodicesimi dovrà tener<br />

conto di questa particolare sfasatura. A tale riguardo,<br />

la giurisprudenza ha chiarito che, in caso<br />

di inizio o di cessazione del rapporto nel corso<br />

dell’anno, il calcolo <strong>dei</strong> ratei spettanti va compiuto<br />

sul massimale spettante in ragione d’anno 1 .<br />

La quantificazione dell’emolumento è piuttosto<br />

macchinosa. Infatti, la misura della indennità redazionale<br />

deve essere commisurata alla retribuzione<br />

mensile, fino a un massimo indicato nella<br />

prima delle due tabelle contenute nella norma.<br />

Tuttavia, se la retribuzione è superiore (come è<br />

1 Trib. Roma 27/10/82, in Dir. lav. 1983, II, 310.<br />

105<br />

indennità redazionae<br />

probabile) al tetto massimo ivi indicato, il giornalista<br />

ha diritto a un ulteriore importo, fino al massimo<br />

indicato dalla seconda tabella.<br />

Come si è visto, l’art. 16 CNLG esclude, dagli<br />

aventi diritto alla indennità redazionale, i giornalisti<br />

professionisti con qualifica di collaboratore fisso<br />

e di corrispondente. Tuttavia, con riferimento<br />

a tali figure professionali, è prevista la corresponsione<br />

dell’indennità redazionale (peraltro in misura<br />

modesta: il primo tetto massimo è di € 320,20; il<br />

secondo, se la retribuzione percepita supera quel<br />

limite, è ancora una volta di € 320,20), peraltro<br />

solo se si verifichino le seguenti condizioni. In primo<br />

luogo, il giornalista in questione deve prestare<br />

servizio in redazione; in secondo luogo, egli deve<br />

essere retribuito a stipendio fisso mensile.<br />

In ogni caso, l’indennità redazionale non è computabile<br />

ai fini della quantificazione della tredicesima<br />

e dell’indennità sostitutiva delle ferie: ciò<br />

vuol dire che nella determinazione della retribuzione<br />

mensile, quale base di calcolo per quegli<br />

emolumenti, non si deve tener conto del rateo di<br />

indennità redazionale maturato in un mese. Peraltro,<br />

l’esclusione dell’incidenza dell’emolumento<br />

di cui si parla sull’indennità sostitutiva delle ferie<br />

sembra illegittima: l’art. 2109 c. 2 c.c. dispone<br />

che il periodo feriale deve essere retribuito; lo<br />

stesso concetto è ribadito dall’art. 36 c. 3 Cost.<br />

Pertanto, una norma contrattuale non potrebbe<br />

validamente disporre che le ferie siano remunerate<br />

con una somma inferiore a quella della retribuzione<br />

ordinaria, di cui ovviamente fa parte anche<br />

l’indennità redazionale. In ogni caso, a parte le<br />

segnalate eccezioni, l’art. 16 dispone che l’indennità<br />

redazionale vale ad ogni altro effetto: conseguentemente,<br />

l’emolumento dovrà essere considerato,<br />

per esempio, nella base di calcolo della<br />

indennità sostitutiva del preavviso e del TFR.

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