Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Commento<br />
I giornalisti hanno diritto a un’altra mensilità supplementare,<br />
benché in misura ridotta, oltre alla<br />
tredicesima disciplinata dall’art. 15. Infatti, l’art.<br />
16 CNLG contempla l’indennità redazionale, che<br />
spetta agli stessi giornalisti con diritto alla tredicesima<br />
mensilità, con esclusione <strong>dei</strong> collaboratori<br />
fissi ex art. 2 e <strong>dei</strong> corrispondenti ex art. 12 (con<br />
l’eccezione che si dirà). Anche il praticante non ha<br />
diritto alla indennità redazionale, giacché l’art. 35<br />
non lo prevede; al contrario, l’emolumento spetta<br />
al pubblicista, poiché l’art. 36 CNLG dispone<br />
l’applicabilità a questa categoria del trattamento<br />
economico e normativo previsto dal contratto.<br />
L’indennità redazionale deve essere corrisposta<br />
al 30 giugno di ogni anno, con le stesse modalità<br />
previste dall’art. 15 per la tredicesima. Ciò evidentemente<br />
vuol dire che, in caso di rapporto iniziato<br />
o cessato nel corso dell’anno, il giornalista<br />
non in prova ha diritto alla indennità redazionale<br />
in misura di tanti dodicesimi quanti sono quelli<br />
lavorati nel corso dell’anno. Tuttavia, a differenza<br />
della tredicesima (che, come si è visto matura dal<br />
primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno), si<br />
deve ritenere che l’indennità redazionale maturi<br />
dal primo luglio al 30 giugno dell’anno successivo:<br />
pertanto, il calcolo <strong>dei</strong> dodicesimi dovrà tener<br />
conto di questa particolare sfasatura. A tale riguardo,<br />
la giurisprudenza ha chiarito che, in caso<br />
di inizio o di cessazione del rapporto nel corso<br />
dell’anno, il calcolo <strong>dei</strong> ratei spettanti va compiuto<br />
sul massimale spettante in ragione d’anno 1 .<br />
La quantificazione dell’emolumento è piuttosto<br />
macchinosa. Infatti, la misura della indennità redazionale<br />
deve essere commisurata alla retribuzione<br />
mensile, fino a un massimo indicato nella<br />
prima delle due tabelle contenute nella norma.<br />
Tuttavia, se la retribuzione è superiore (come è<br />
1 Trib. Roma 27/10/82, in Dir. lav. 1983, II, 310.<br />
105<br />
indennità redazionae<br />
probabile) al tetto massimo ivi indicato, il giornalista<br />
ha diritto a un ulteriore importo, fino al massimo<br />
indicato dalla seconda tabella.<br />
Come si è visto, l’art. 16 CNLG esclude, dagli<br />
aventi diritto alla indennità redazionale, i giornalisti<br />
professionisti con qualifica di collaboratore fisso<br />
e di corrispondente. Tuttavia, con riferimento<br />
a tali figure professionali, è prevista la corresponsione<br />
dell’indennità redazionale (peraltro in misura<br />
modesta: il primo tetto massimo è di € 320,20; il<br />
secondo, se la retribuzione percepita supera quel<br />
limite, è ancora una volta di € 320,20), peraltro<br />
solo se si verifichino le seguenti condizioni. In primo<br />
luogo, il giornalista in questione deve prestare<br />
servizio in redazione; in secondo luogo, egli deve<br />
essere retribuito a stipendio fisso mensile.<br />
In ogni caso, l’indennità redazionale non è computabile<br />
ai fini della quantificazione della tredicesima<br />
e dell’indennità sostitutiva delle ferie: ciò<br />
vuol dire che nella determinazione della retribuzione<br />
mensile, quale base di calcolo per quegli<br />
emolumenti, non si deve tener conto del rateo di<br />
indennità redazionale maturato in un mese. Peraltro,<br />
l’esclusione dell’incidenza dell’emolumento<br />
di cui si parla sull’indennità sostitutiva delle ferie<br />
sembra illegittima: l’art. 2109 c. 2 c.c. dispone<br />
che il periodo feriale deve essere retribuito; lo<br />
stesso concetto è ribadito dall’art. 36 c. 3 Cost.<br />
Pertanto, una norma contrattuale non potrebbe<br />
validamente disporre che le ferie siano remunerate<br />
con una somma inferiore a quella della retribuzione<br />
ordinaria, di cui ovviamente fa parte anche<br />
l’indennità redazionale. In ogni caso, a parte le<br />
segnalate eccezioni, l’art. 16 dispone che l’indennità<br />
redazionale vale ad ogni altro effetto: conseguentemente,<br />
l’emolumento dovrà essere considerato,<br />
per esempio, nella base di calcolo della<br />
indennità sostitutiva del preavviso e del TFR.