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Commento<br />

L’art. 14 CNLG disciplina il regime economico<br />

e normativo della cessione <strong>dei</strong> servizi <strong>dei</strong> corrispondenti<br />

e <strong>dei</strong> collaboratori, nonché <strong>dei</strong> singoli<br />

articoli ad “altre aziende” o ad altre “testate”.<br />

Si deve dunque preliminarmente ritenere che la<br />

norma si applichi non solo nel caso in cui la cessione<br />

avvenga nei confronti di un diverso editore,<br />

ma anche qualora lo stesso servizio, o lo stesso<br />

articolo sia utilizzato dal medesimo editore, alle<br />

cui dipendenze lavori l’autore, nell’ambito di una<br />

testata diversa da quella cui è addetto il giornalista.<br />

Infatti, se così non fosse, non si capirebbe<br />

il motivo per cui la norma ha specificato che la<br />

cessione di cui si tratta possa avvenire nei confronti<br />

non solo di “altre aziende”, ma anche di altre<br />

“testate”. Invece, la norma non si applica, per<br />

sua espressa disposizione, alle agenzie di informazioni<br />

per la stampa.<br />

Le conseguenze economiche sono diverse, a<br />

seconda che la cessione riguardi un servizio di<br />

corrispondenza o singoli articoli. Nel primo caso,<br />

il giornalista ha diritto, per la durata dell’utilizzazione<br />

della sua opera, a una maggiorazione del<br />

30% del suo stipendio mensile, che però non è<br />

computabile su nessun altro istituto retributivo<br />

(per esempio, tredicesima, indennità redazionale,<br />

ferie, eccetera) e senza diritto ad alcuna indennità<br />

al termine della cessione. La nota a verbale<br />

precisa che, agli effetti dell’art. 14, per stipendio<br />

mensile si deve intendere il minimo tabellare, l’indennità<br />

di contingenza, gli aumenti periodici di<br />

anzianità, il superminimo e la maggiorazione per<br />

lavoro notturno.<br />

Nel caso di cessione di singoli articoli, il giorna-<br />

1 Sul concetto di stabilità reale, v. sub art. 27.<br />

2 Cass. 1/6/87 n. 4827, in Foro it., Rep. 1987, v. Lavoro (rapporto), n. 668.<br />

101<br />

cessione di servizi<br />

lista ha diritto ad un equo compenso, che deve<br />

essere concordato con l’editore ma che non può<br />

essere inferiore a € 10,00 per articolo. Come si<br />

vede, si tratta di una somma che, per quanto<br />

definita equa dal contratto, è sicuramente inadeguata,<br />

sebbene l’ultimo rinnovo del contratto<br />

abbia elevato il compenso di € 2,25. Comunque,<br />

in questo caso, la norma non esclude l’incidenza<br />

dell’emolumento sugli altri istituti retributivi<br />

e, pertanto, si deve ritenere che il compenso in<br />

questione debba essere considerato ai fini della<br />

quantificazione, per esempio, della tredicesima,<br />

dell’indennità redazionale, delle ferie e del TFR,<br />

a condizione – ovviamente – che si tratti di un<br />

compenso continuativo.<br />

In ogni caso, la cessione degli articoli o <strong>dei</strong> servizi<br />

può avvenire solo previa autorizzazione del giornalista<br />

interessato. Pertanto, nel caso in cui l’editore<br />

operasse la cessione senza aver preventivamente<br />

raccolto il consenso dell’autore, quest’ultimo<br />

potrebbe rivendicare, oltre ai compensi<br />

previsti dall’art. 14 CNLG, anche il risarcimento<br />

dell’eventuale danno subito a seguito della cessione<br />

non autorizzata e, come tale, illegittima.<br />

La giurisprudenza ha chiarito che la maggiorazione<br />

dovuta per il caso di cessione <strong>dei</strong> servizi di<br />

corrispondenza e di collaborazione ha una natura<br />

non risarcitoria ma retributiva, giustificata dal<br />

maggior valore che la prestazione lavorativa assume<br />

sotto l’aspetto qualitativo, in quanto suscettibile<br />

di ulteriore utilizzazione da parte dell’editore.<br />

Sulla base di questa premessa, si è ritenuto che il<br />

termine di prescrizione del corrispondente diritto<br />

decorre, nel caso in cui non sussista la stabilità<br />

reale del rapporto di lavoro 1 , a far tempo dalla<br />

cessazione del rapporto 2 .

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