Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Commento<br />
L’art. 14 CNLG disciplina il regime economico<br />
e normativo della cessione <strong>dei</strong> servizi <strong>dei</strong> corrispondenti<br />
e <strong>dei</strong> collaboratori, nonché <strong>dei</strong> singoli<br />
articoli ad “altre aziende” o ad altre “testate”.<br />
Si deve dunque preliminarmente ritenere che la<br />
norma si applichi non solo nel caso in cui la cessione<br />
avvenga nei confronti di un diverso editore,<br />
ma anche qualora lo stesso servizio, o lo stesso<br />
articolo sia utilizzato dal medesimo editore, alle<br />
cui dipendenze lavori l’autore, nell’ambito di una<br />
testata diversa da quella cui è addetto il giornalista.<br />
Infatti, se così non fosse, non si capirebbe<br />
il motivo per cui la norma ha specificato che la<br />
cessione di cui si tratta possa avvenire nei confronti<br />
non solo di “altre aziende”, ma anche di altre<br />
“testate”. Invece, la norma non si applica, per<br />
sua espressa disposizione, alle agenzie di informazioni<br />
per la stampa.<br />
Le conseguenze economiche sono diverse, a<br />
seconda che la cessione riguardi un servizio di<br />
corrispondenza o singoli articoli. Nel primo caso,<br />
il giornalista ha diritto, per la durata dell’utilizzazione<br />
della sua opera, a una maggiorazione del<br />
30% del suo stipendio mensile, che però non è<br />
computabile su nessun altro istituto retributivo<br />
(per esempio, tredicesima, indennità redazionale,<br />
ferie, eccetera) e senza diritto ad alcuna indennità<br />
al termine della cessione. La nota a verbale<br />
precisa che, agli effetti dell’art. 14, per stipendio<br />
mensile si deve intendere il minimo tabellare, l’indennità<br />
di contingenza, gli aumenti periodici di<br />
anzianità, il superminimo e la maggiorazione per<br />
lavoro notturno.<br />
Nel caso di cessione di singoli articoli, il giorna-<br />
1 Sul concetto di stabilità reale, v. sub art. 27.<br />
2 Cass. 1/6/87 n. 4827, in Foro it., Rep. 1987, v. Lavoro (rapporto), n. 668.<br />
101<br />
cessione di servizi<br />
lista ha diritto ad un equo compenso, che deve<br />
essere concordato con l’editore ma che non può<br />
essere inferiore a € 10,00 per articolo. Come si<br />
vede, si tratta di una somma che, per quanto<br />
definita equa dal contratto, è sicuramente inadeguata,<br />
sebbene l’ultimo rinnovo del contratto<br />
abbia elevato il compenso di € 2,25. Comunque,<br />
in questo caso, la norma non esclude l’incidenza<br />
dell’emolumento sugli altri istituti retributivi<br />
e, pertanto, si deve ritenere che il compenso in<br />
questione debba essere considerato ai fini della<br />
quantificazione, per esempio, della tredicesima,<br />
dell’indennità redazionale, delle ferie e del TFR,<br />
a condizione – ovviamente – che si tratti di un<br />
compenso continuativo.<br />
In ogni caso, la cessione degli articoli o <strong>dei</strong> servizi<br />
può avvenire solo previa autorizzazione del giornalista<br />
interessato. Pertanto, nel caso in cui l’editore<br />
operasse la cessione senza aver preventivamente<br />
raccolto il consenso dell’autore, quest’ultimo<br />
potrebbe rivendicare, oltre ai compensi<br />
previsti dall’art. 14 CNLG, anche il risarcimento<br />
dell’eventuale danno subito a seguito della cessione<br />
non autorizzata e, come tale, illegittima.<br />
La giurisprudenza ha chiarito che la maggiorazione<br />
dovuta per il caso di cessione <strong>dei</strong> servizi di<br />
corrispondenza e di collaborazione ha una natura<br />
non risarcitoria ma retributiva, giustificata dal<br />
maggior valore che la prestazione lavorativa assume<br />
sotto l’aspetto qualitativo, in quanto suscettibile<br />
di ulteriore utilizzazione da parte dell’editore.<br />
Sulla base di questa premessa, si è ritenuto che il<br />
termine di prescrizione del corrispondente diritto<br />
decorre, nel caso in cui non sussista la stabilità<br />
reale del rapporto di lavoro 1 , a far tempo dalla<br />
cessazione del rapporto 2 .