30.05.2013 Views

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

cui precedentemente fruiva, determinandosi in<br />

caso contrario anche una violazione del principio<br />

dell’intangibilità della retribuzione sancito dall’art.<br />

2103 c.c.. Allo stesso modo, sempre in virtù della<br />

previsione normativa indicata, il giornalista ha<br />

diritto di svolgere, presso il nuovo datore di lavoro,<br />

mansioni dal contenuto professionale analogo<br />

rispetto a quelle svolte prima della cessione. Ciò<br />

in quanto si tratta sempre del medesimo rapporto<br />

di lavoro, che prosegue alle dipendenze di un<br />

soggetto diverso.<br />

Proprio in virtù della continuità del rapporto, non<br />

spetta invece al lavoratore ceduto il trattamento<br />

di fine rapporto, salvo diversi accordi tra le parti.<br />

La norma contrattuale sembra poi escludere il diritto<br />

del giornalista a dimettersi per giusta causa<br />

(e cioè con diritto all’indennità sostitutiva del preavviso<br />

ex art. 27 cnlg) invocando semplicemente<br />

l’intervenuto trasferimento d’azienda; ovviamente,<br />

tale diritto potrà invece essere esercitato al<br />

ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 cnlg,<br />

ma anche, in applicazione del più generale principio<br />

ora sancito dalla legge, in tutti i casi in cui<br />

“le condizioni di lavoro subiscono una sostanziale<br />

modifica nei tre mesi successivi al trasferimento<br />

d’azienda”.<br />

c. La cessazione dell’azienda<br />

Con riferimento a tale evenienza il contratto si<br />

limita a prevedere il diritto alla corresponsione<br />

delle spettanze di fine rapporto, compresa l’indennità<br />

di cui all’art. 27. Si tratta di una previsione<br />

probabilmente superflua, stante le previsioni<br />

legali in materia.<br />

Infatti, nel caso di cessazione dell’azienda, intesa<br />

come venir meno di ogni attività di carattere im-<br />

185<br />

passaggio di proprietà dell’azienda e cessazione<br />

prenditoriale in capo alla società datrice di lavoro,<br />

il rapporto può essere risolto per giustificato<br />

motivo oggettivo ovvero, nel caso in cui l’azienda<br />

cessata occupi più di quindici dipendenti, mediante<br />

la procedura di licenziamento collettivo, di<br />

cui alla L. 223/91. In entrambi i casi, come meglio<br />

precisato nel commento all’art. 27, spetta al giornalista<br />

licenziato anche l’indennità di mancato<br />

preavviso.<br />

Il vero problema che si può porre, in caso di<br />

cessazione dell’attività aziendale, è quello della<br />

possibilità, in concreto, di percepire gli importi<br />

dovuti. Spesso, infatti, la cessazione dell’attività<br />

coincide con il (od è a breve seguita dal)<br />

fallimento della società editrice. In questo caso,<br />

l’Istituto previdenziale provvede, tramite il Fondo<br />

di Garanzia 16 , ad anticipare al giornalista (una volta<br />

che sia stato reso esecutivo lo stato passivo,<br />

ovverosia dopo la verifica di tutti i debiti da cui il<br />

fallimento è gravato) il Trattamento di fine rapporto<br />

e le ultime tre mensilità di retribuzione, se non<br />

percepite all’atto della cessazione del rapporto 17 ;<br />

per quanto riguarda invece i crediti ulteriori, ed<br />

in particolare l’indennità sostitutiva del preavviso,<br />

questi potranno essere percepiti solo se l’attivo<br />

fallimentare (ovvero la somma risultante dalla<br />

vendita <strong>dei</strong> beni aziendali e dal recupero degli<br />

eventuali crediti che la società fallita aveva) sia<br />

tale da consentirne il pagamento; al riguardo, si<br />

rammenta che i crediti <strong>dei</strong> lavoratori subordinati<br />

risultano assistiti da privilegio, ex art. 2751 bis<br />

n. 1) c.c., il che significa che nel riparto dell’attivo<br />

fallimentare vengono soddisfatti precedentemente<br />

rispetto agli altri creditori (c.d. chirografari) che<br />

non risultino a loro volta privilegiati in base alle<br />

norme che regolano la procedura fallimentare.<br />

16 “Per i giornalisti ….il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto è gestito…dall’Istituto Nazionale di Previdenza <strong>dei</strong><br />

giornalisti italiani ..” (art. 2 c. 10 L. 297/82).<br />

17 L’importo corrisposto a tale titolo non può però essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima dell’indennità<br />

mensile di cassa integrazione guadagni straordinaria

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!