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Art.2 Art.29<br />

Si intendono per compensi fissi quelli corrisposti al giornalista per incarichi speciali<br />

aventi carattere di continuità svolti al di fuori dell’orario di lavoro, fatta eccezione<br />

per quelli corrisposti per incarichi che per la loro stessa natura debbano necessariamente<br />

esplicarsi durante l’orario stesso.<br />

Tra i compensi fissi, ai fini del presente articolo, rientra l’indennità di residenza eventualmente<br />

concessa ai titolari, ai capi uffici e ai redattori addetti agli uffici di corrispondenza<br />

all’estero, limitatamente all’aliquota del 40% del suo ammontare.<br />

Se in costanza di rapporto tali compensi fissi vengono a cessare, saranno dovute al giornalista,<br />

in base all’entità <strong>dei</strong> compensi stessi, un’indennità equipollente al trattamento di<br />

fine rapporto calcolato secondo le disposizioni della legge 29 maggio 1982, n. 297 nonché<br />

un’indennità di importo pari alla metà di quella prevista dal primo paragrafo dell’art. 27.<br />

Commento<br />

L’art. 29 CNLG disciplina i compensi percepiti dal<br />

giornalista per incarichi speciali, aventi carattere<br />

di continuità, svolti al di fuori dell’orario di lavoro,<br />

con l’esplicita eccezione <strong>dei</strong> compensi percepiti<br />

per incarichi che, per la loro stessa natura, devono<br />

esplicarsi durante il normale orario di lavoro.<br />

A ben vedere, la norma non introduce un diritto del<br />

giornalista a simili compensi o, più precisamente,<br />

non disciplina un diritto aggiuntivo a quello già disciplinato<br />

dall’art. 7 in tema di lavoro straordinario.<br />

In altre parole, nel caso in cui il giornalista svolga<br />

un incarico speciale e continuativo al di fuori<br />

dell’orario di lavoro, egli ha diritto alle maggiorazioni<br />

dovute per il lavoro straordinario, mentre non<br />

ha diritto a un compenso fisso ex art. 29: tuttavia,<br />

nel caso in cui l’editore lo corrisponda, il compenso<br />

fisso segue la disciplina dell’art. 29.<br />

Simmetricamente, la maggiorazione per lavoro<br />

straordinario non è necessariamente un compenso<br />

fisso ex art. 29, dal momento che i requisiti per<br />

la corresponsione <strong>dei</strong> due emolumenti non sono<br />

del tutto coincidenti. Tuttavia, quando tale maggiorazione<br />

è corrisposta per remunerare un incarico<br />

speciale e continuativo, la stessa dovrà essere<br />

considerata un compenso fisso e sarà soggetta<br />

alla disciplina dell’art. 29 CNLG.<br />

I presupposti per qualificare una remunerazione alla<br />

stregua di un compenso fisso ai sensi della norma<br />

Compensi fissi<br />

178<br />

in esame sono quelli sinteticamente già indicati. In<br />

primo luogo, deve trattarsi di un’attività lavorativa<br />

svolta al di fuori del normale orario di lavoro, stante<br />

la specifica eccezione indicata dalla norma e riguardante<br />

gli incarichi svolti all’interno dell’ordinario<br />

orario di lavoro. Tuttavia, questo non basta a qualificare<br />

un emolumento come compenso fisso; oltre a<br />

ciò, è necessario che l’attività lavorativa, svolta al di<br />

fuori dell’orario di lavoro normale, si riferisca ad un<br />

incarico speciale: ciò evidentemente vuol dire che<br />

l’incarico riguarda un aspetto diverso dalla mansione<br />

abitualmente esercitata dal giornalista. Pertanto,<br />

e come si diceva in precedenza, la maggiorazione<br />

per lavoro straordinario percepita dal giornalista in<br />

seguito al prolungamento della sua normale attività<br />

lavorativa oltre l’orario di lavoro non può costituire<br />

compenso fisso ex art. 29. In ogni caso, il compenso<br />

è fisso anche a condizione che remuneri un incarico<br />

continuativo: pertanto, la remunerazione di<br />

un’attività speciale svolta sporadicamente, pur al di<br />

fuori dell’orario di lavoro, non soggiace alla disciplina<br />

della norma in esame.<br />

In ordine alla quantificazione del compenso fisso,<br />

la norma non dice nulla, forse a riprova del fatto<br />

che tale compenso non costituisce un diritto, almeno<br />

nella misura eccedente a quanto già previsto<br />

per il lavoro straordinario. Pertanto, per lo<br />

svolgimento dell’attività contemplata dall’art. 29, il<br />

giornalista ha diritto ad un minimo coincidente con<br />

la maggiorazione per lavoro straordinario (che, per

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