Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.2 Art.29<br />
Si intendono per compensi fissi quelli corrisposti al giornalista per incarichi speciali<br />
aventi carattere di continuità svolti al di fuori dell’orario di lavoro, fatta eccezione<br />
per quelli corrisposti per incarichi che per la loro stessa natura debbano necessariamente<br />
esplicarsi durante l’orario stesso.<br />
Tra i compensi fissi, ai fini del presente articolo, rientra l’indennità di residenza eventualmente<br />
concessa ai titolari, ai capi uffici e ai redattori addetti agli uffici di corrispondenza<br />
all’estero, limitatamente all’aliquota del 40% del suo ammontare.<br />
Se in costanza di rapporto tali compensi fissi vengono a cessare, saranno dovute al giornalista,<br />
in base all’entità <strong>dei</strong> compensi stessi, un’indennità equipollente al trattamento di<br />
fine rapporto calcolato secondo le disposizioni della legge 29 maggio 1982, n. 297 nonché<br />
un’indennità di importo pari alla metà di quella prevista dal primo paragrafo dell’art. 27.<br />
Commento<br />
L’art. 29 CNLG disciplina i compensi percepiti dal<br />
giornalista per incarichi speciali, aventi carattere<br />
di continuità, svolti al di fuori dell’orario di lavoro,<br />
con l’esplicita eccezione <strong>dei</strong> compensi percepiti<br />
per incarichi che, per la loro stessa natura, devono<br />
esplicarsi durante il normale orario di lavoro.<br />
A ben vedere, la norma non introduce un diritto del<br />
giornalista a simili compensi o, più precisamente,<br />
non disciplina un diritto aggiuntivo a quello già disciplinato<br />
dall’art. 7 in tema di lavoro straordinario.<br />
In altre parole, nel caso in cui il giornalista svolga<br />
un incarico speciale e continuativo al di fuori<br />
dell’orario di lavoro, egli ha diritto alle maggiorazioni<br />
dovute per il lavoro straordinario, mentre non<br />
ha diritto a un compenso fisso ex art. 29: tuttavia,<br />
nel caso in cui l’editore lo corrisponda, il compenso<br />
fisso segue la disciplina dell’art. 29.<br />
Simmetricamente, la maggiorazione per lavoro<br />
straordinario non è necessariamente un compenso<br />
fisso ex art. 29, dal momento che i requisiti per<br />
la corresponsione <strong>dei</strong> due emolumenti non sono<br />
del tutto coincidenti. Tuttavia, quando tale maggiorazione<br />
è corrisposta per remunerare un incarico<br />
speciale e continuativo, la stessa dovrà essere<br />
considerata un compenso fisso e sarà soggetta<br />
alla disciplina dell’art. 29 CNLG.<br />
I presupposti per qualificare una remunerazione alla<br />
stregua di un compenso fisso ai sensi della norma<br />
Compensi fissi<br />
178<br />
in esame sono quelli sinteticamente già indicati. In<br />
primo luogo, deve trattarsi di un’attività lavorativa<br />
svolta al di fuori del normale orario di lavoro, stante<br />
la specifica eccezione indicata dalla norma e riguardante<br />
gli incarichi svolti all’interno dell’ordinario<br />
orario di lavoro. Tuttavia, questo non basta a qualificare<br />
un emolumento come compenso fisso; oltre a<br />
ciò, è necessario che l’attività lavorativa, svolta al di<br />
fuori dell’orario di lavoro normale, si riferisca ad un<br />
incarico speciale: ciò evidentemente vuol dire che<br />
l’incarico riguarda un aspetto diverso dalla mansione<br />
abitualmente esercitata dal giornalista. Pertanto,<br />
e come si diceva in precedenza, la maggiorazione<br />
per lavoro straordinario percepita dal giornalista in<br />
seguito al prolungamento della sua normale attività<br />
lavorativa oltre l’orario di lavoro non può costituire<br />
compenso fisso ex art. 29. In ogni caso, il compenso<br />
è fisso anche a condizione che remuneri un incarico<br />
continuativo: pertanto, la remunerazione di<br />
un’attività speciale svolta sporadicamente, pur al di<br />
fuori dell’orario di lavoro, non soggiace alla disciplina<br />
della norma in esame.<br />
In ordine alla quantificazione del compenso fisso,<br />
la norma non dice nulla, forse a riprova del fatto<br />
che tale compenso non costituisce un diritto, almeno<br />
nella misura eccedente a quanto già previsto<br />
per il lavoro straordinario. Pertanto, per lo<br />
svolgimento dell’attività contemplata dall’art. 29, il<br />
giornalista ha diritto ad un minimo coincidente con<br />
la maggiorazione per lavoro straordinario (che, per