Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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tamento di un direttore che, avendo rilevato una<br />
commistione tra informazione e pubblicità, non<br />
aveva quanto meno manifestato il suo formale<br />
dissenso nei confronti dell’ufficio marketing 6 . Al<br />
riguardo si rammenta che, ai sensi della legge<br />
sulla stampa (L. 8/2/48 n. 47), il direttore è responsabile<br />
dell’intero contenuto del giornale da<br />
lui diretto, ivi compresi i messaggi pubblicitari.<br />
Analogamente è stata confermata la decisione<br />
del Consiglio dell’<strong>Ordine</strong> della Lombardia che<br />
aveva sanzionato con l’avvertimento il direttore di<br />
un periodico e la giornalista autrice di un servizio<br />
in cui il messaggio pubblicitario risultava dissimulato<br />
nell’ambito di una rubrica dedicata alla<br />
salute 7 .<br />
Sempre nella logica di evitare indebite commistioni<br />
tra pubblicità ed informazione, tutelando<br />
il rapporto di fiducia e credibilità che deve intercorrere<br />
tra il giornalista ed il pubblico <strong>dei</strong> lettori<br />
o telespettatori, l’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong> tende a<br />
censurare l’attività di promozione pubblicitaria da<br />
parte <strong>dei</strong> giornalisti (si segnala, in materia, la delibera<br />
del Consiglio Nazionale dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong><br />
in data 24/7/00, pubblicata per esteso sul<br />
237<br />
RappoRto tRa infoRmazione epubblicità<br />
sito www.odg.mi.it, in cui sono riassunte anche<br />
le motivazioni di segno contrario a tale divieto<br />
addotte nella fattispecie dal Procuratore Generale<br />
presso la Corte d’Appello). L’Autorità Garante<br />
della concorrenza e del mercato ha altresì ritenuto<br />
sussistere gli estremi della pubblicità ingannevole<br />
nel caso della messa in onda, nell’intervallo<br />
di un telegiornale, di uno spot pubblicitario<br />
avente come protagonista una giornalista, abituale<br />
conduttrice del telegiornale stesso; proprio<br />
il fatto che una giornalista si facesse portatrice<br />
del messaggio pubblicitario è stato indicato tra le<br />
circostanze di rilievo nel determinare la censura<br />
del messaggio stesso, potendo far pensare che<br />
la giornalista fosse stata coinvolta nella diffusione<br />
di una notizia, in qualche modo conferendole<br />
veridicità (Provvedimento 4048 PI 816).<br />
Da ultimo, si segnala che anche la Carta <strong>dei</strong><br />
doveri del giornalista, documento sottoscritto<br />
l’8/7/93 dall’<strong>Ordine</strong> Nazionale e dalla FNSI, affronta<br />
la problematica in esame, ribadendo che<br />
il pubblico deve essere posto in condizione di<br />
distinguere il lavoro del giornalista dal messaggio<br />
promozionale.<br />
6 Corte Appello Milano n. 1827/2003, nella causa tra M.D. c. Consiglio Nazionale e Consiglio dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong> della<br />
Lombardia<br />
7 “il rispetto del principio della necessaria separazione tra informazione e pubblicità è stato più volte sollecitato… sia per evitare<br />
che un giornale si trasformi in un catalogo commerciale, sia per tutelare il cittadino che ha diritto ad una corretta informazione<br />
che gli consenta di riconoscere quali notizie servizi ed altre attività redazionali appartengono alla responsabilità della redazione<br />
o del singolo giornalista e quali invece siano diretta espressione di altri enti o aziende (…) la comunicazione pubblicitaria<br />
persuasiva o suggestiva è caratterizzata dall’assenza di quella neutralità che rappresenta invece il primo requisito richiesto<br />
all’informazione obiettiva: il messaggio pubblicitario sviluppa una sorta di difesa naturale da parte del lettore che invece non<br />
è preparato a contrapporre la propria capacità critica ai segnali ricevuti da una fonte riconosciuta come neutrale quale deve<br />
essere l’articolo giornalistico” (Trib. Milano Sez. V civ. 23/2/00; altre decisioni adottate in sede disciplinare sono richiamate da<br />
ABRUZZO, Codice dell’Informazione, Roma 1999, pp. 496 – 500)..