Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.13<br />
Gli scatti spettano anche al giornalista pubblicista.<br />
Infatti, l’art. 36 CNLG dispone, in generale,<br />
l’applicabilità al pubblicista del trattamento economico<br />
e normativo previsto per i giornalisti professionisti,<br />
a condizione che egli eserciti attività<br />
giornalistica in via esclusiva, quotidianamente e<br />
con orario di massima di 36 ore settimanali. Pertanto,<br />
e poiché nel trattamento economico e normativo<br />
bisogna senz’altro ricomprendere gli scatti<br />
di anzianità, tale istituto deve essere applicato<br />
anche al giornalista pubblicista. Con particolare<br />
riferimento ai pubblicisti nelle redazioni decentrate<br />
o negli uffici di corrispondenza, la stessa norma<br />
prevede esplicitamente, alle lettere e. ed f., il<br />
diritto agli scatti.<br />
Ai giornalisti sopra indicati 2 , dunque, spetta una<br />
maggiorazione dello stipendio mensile (definita<br />
scatto) del 6% del minimo di stipendio della categoria<br />
di appartenenza, aumentato della indennità<br />
di contingenza. Il c. 3 dell’art. 13 precisa che la<br />
quantificazione avviene in base al valore del minimo<br />
di stipendio e dell’indennità di contingenza<br />
in vigore al momento della maturazione. Tuttavia,<br />
al riguardo bisogna ricordare che l’indennità di<br />
contingenza è congelata al valore del semestre<br />
novembre 1991 – aprile 1992.<br />
Lo stesso comma 3 impone di escludere il superminimo<br />
dalla base di calcolo della maggiorazione<br />
in questione. Il successivo comma 7 precisa<br />
che l’esclusione riguarda gli aumenti individuali<br />
esplicitamente dichiarati assorbibili dal datore di<br />
lavoro, per iscritto e contestualmente alla comunicazione<br />
dell’aumento.<br />
Questi aumenti spettano nella misura massima di<br />
15 e sono dovuti: i primi 3, ogni biennio di anzianità<br />
maturato presso la stessa azienda; i successivi,<br />
ogni triennio di anzianità, sempre maturata<br />
presso la stessa azienda. Ogni scatto deve essere<br />
corrisposto dal primo giorno del mese immediatamente<br />
successivo a quello in cui si compie il<br />
biennio o il triennio di anzianità. Come si vede, la<br />
2 La giurisprudenza ha chiarito che nell’anzianità utile per la maturazione dello scatto vanno contemplati, per esempio, anche<br />
i periodi di CIG (Pret. Rovigo 25/11/94, in D&L 1995, 663), nonché quelli di aspettativa per cariche sindacali ai sensi dell’art.<br />
31 S.L. (Cass. 24/9/96 n.8430, ivi 1997, 363).<br />
98<br />
disposizione attualmente vigente modifica sensibilmente<br />
quella precedente, secondo la quale la<br />
maturazione degli scatti era sempre e comunque<br />
biennale.<br />
Nel caso di aumento di paga base nel corso della<br />
maturazione dello scatto, bisogna distinguere, a<br />
seconda che l’aumento avvenga a parità di livello<br />
di inquadramento (per effetto di un rinnovo contrattuale,<br />
o per effetto di aumenti programmati e<br />
scaglionati nel tempo), ovvero per effetto del passaggio<br />
a una categoria superiore.<br />
Nel primo caso, dal già citato comma 3 bisogna<br />
concludere che lo scatto in corso di maturazione<br />
deve considerare per intero l’aumento retributivo,<br />
e non solo pro quota per il periodo successivo<br />
all’aumento stesso. In ogni caso, è precisato che<br />
l’importo così ottenuto non è soggetto a future<br />
rivalutazioni: ciò significa che lo scatto non deve<br />
essere ricalcolato a fronte di futuri aumenti retributivi,<br />
e ciò a differenza di quanto era disposto<br />
nella previgente disciplina contrattuale degli<br />
scatti di anzianità.<br />
Nel caso invece di aumento di stipendio per effetto<br />
del passaggio a superiore livello di inquadramento,<br />
attualmente l’art. 13 (a differenza di<br />
quanto accadeva prima del recente rinnovo) non<br />
prevede più il ricalcolo degli scatti già maturati<br />
sulla base della nuova retribuzione minima di<br />
riferimento. Anzi, la precisazione contenuta nel<br />
comma 3, secondo cui non sono possibili rivalutazioni<br />
future dello scatto di anzianità, porta a<br />
escludere che ciò possa accadere. In ogni caso,<br />
il c. 5 precisa che, in caso di passaggio a una<br />
superiore categoria, il giornalista ha diritto, quale<br />
che sia il suo stipendio di fatto, a un aumento di<br />
retribuzione, pari alla differenza tra il minimo della<br />
nuova categoria di assegnazione e quello della<br />
categoria di provenienza.<br />
La disposizione da ultimo ricordata è di particolare<br />
rilevanza per i giornalisti che fruiscano di un<br />
superminimo, ovvero di una retribuzione supe-