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Art.13<br />

Gli scatti spettano anche al giornalista pubblicista.<br />

Infatti, l’art. 36 CNLG dispone, in generale,<br />

l’applicabilità al pubblicista del trattamento economico<br />

e normativo previsto per i giornalisti professionisti,<br />

a condizione che egli eserciti attività<br />

giornalistica in via esclusiva, quotidianamente e<br />

con orario di massima di 36 ore settimanali. Pertanto,<br />

e poiché nel trattamento economico e normativo<br />

bisogna senz’altro ricomprendere gli scatti<br />

di anzianità, tale istituto deve essere applicato<br />

anche al giornalista pubblicista. Con particolare<br />

riferimento ai pubblicisti nelle redazioni decentrate<br />

o negli uffici di corrispondenza, la stessa norma<br />

prevede esplicitamente, alle lettere e. ed f., il<br />

diritto agli scatti.<br />

Ai giornalisti sopra indicati 2 , dunque, spetta una<br />

maggiorazione dello stipendio mensile (definita<br />

scatto) del 6% del minimo di stipendio della categoria<br />

di appartenenza, aumentato della indennità<br />

di contingenza. Il c. 3 dell’art. 13 precisa che la<br />

quantificazione avviene in base al valore del minimo<br />

di stipendio e dell’indennità di contingenza<br />

in vigore al momento della maturazione. Tuttavia,<br />

al riguardo bisogna ricordare che l’indennità di<br />

contingenza è congelata al valore del semestre<br />

novembre 1991 – aprile 1992.<br />

Lo stesso comma 3 impone di escludere il superminimo<br />

dalla base di calcolo della maggiorazione<br />

in questione. Il successivo comma 7 precisa<br />

che l’esclusione riguarda gli aumenti individuali<br />

esplicitamente dichiarati assorbibili dal datore di<br />

lavoro, per iscritto e contestualmente alla comunicazione<br />

dell’aumento.<br />

Questi aumenti spettano nella misura massima di<br />

15 e sono dovuti: i primi 3, ogni biennio di anzianità<br />

maturato presso la stessa azienda; i successivi,<br />

ogni triennio di anzianità, sempre maturata<br />

presso la stessa azienda. Ogni scatto deve essere<br />

corrisposto dal primo giorno del mese immediatamente<br />

successivo a quello in cui si compie il<br />

biennio o il triennio di anzianità. Come si vede, la<br />

2 La giurisprudenza ha chiarito che nell’anzianità utile per la maturazione dello scatto vanno contemplati, per esempio, anche<br />

i periodi di CIG (Pret. Rovigo 25/11/94, in D&L 1995, 663), nonché quelli di aspettativa per cariche sindacali ai sensi dell’art.<br />

31 S.L. (Cass. 24/9/96 n.8430, ivi 1997, 363).<br />

98<br />

disposizione attualmente vigente modifica sensibilmente<br />

quella precedente, secondo la quale la<br />

maturazione degli scatti era sempre e comunque<br />

biennale.<br />

Nel caso di aumento di paga base nel corso della<br />

maturazione dello scatto, bisogna distinguere, a<br />

seconda che l’aumento avvenga a parità di livello<br />

di inquadramento (per effetto di un rinnovo contrattuale,<br />

o per effetto di aumenti programmati e<br />

scaglionati nel tempo), ovvero per effetto del passaggio<br />

a una categoria superiore.<br />

Nel primo caso, dal già citato comma 3 bisogna<br />

concludere che lo scatto in corso di maturazione<br />

deve considerare per intero l’aumento retributivo,<br />

e non solo pro quota per il periodo successivo<br />

all’aumento stesso. In ogni caso, è precisato che<br />

l’importo così ottenuto non è soggetto a future<br />

rivalutazioni: ciò significa che lo scatto non deve<br />

essere ricalcolato a fronte di futuri aumenti retributivi,<br />

e ciò a differenza di quanto era disposto<br />

nella previgente disciplina contrattuale degli<br />

scatti di anzianità.<br />

Nel caso invece di aumento di stipendio per effetto<br />

del passaggio a superiore livello di inquadramento,<br />

attualmente l’art. 13 (a differenza di<br />

quanto accadeva prima del recente rinnovo) non<br />

prevede più il ricalcolo degli scatti già maturati<br />

sulla base della nuova retribuzione minima di<br />

riferimento. Anzi, la precisazione contenuta nel<br />

comma 3, secondo cui non sono possibili rivalutazioni<br />

future dello scatto di anzianità, porta a<br />

escludere che ciò possa accadere. In ogni caso,<br />

il c. 5 precisa che, in caso di passaggio a una<br />

superiore categoria, il giornalista ha diritto, quale<br />

che sia il suo stipendio di fatto, a un aumento di<br />

retribuzione, pari alla differenza tra il minimo della<br />

nuova categoria di assegnazione e quello della<br />

categoria di provenienza.<br />

La disposizione da ultimo ricordata è di particolare<br />

rilevanza per i giornalisti che fruiscano di un<br />

superminimo, ovvero di una retribuzione supe-

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