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commento<br />

Anche a seguito dell’ultimo rinnovo contrattuale,<br />

continua a mancare, nel contratto <strong>dei</strong> giornalisti,<br />

una norma che riassuma in modo organico tutte<br />

le diverse qualifiche che possono essere attribuite<br />

al giornalista dipendente e, soprattutto,<br />

che illustri in modo compiuto i tratti distintivi tra i<br />

vari profili professionali contrattualmente previsti<br />

e le mansioni di pertinenza degli stessi; se a ciò<br />

si aggiunge che, più in generale, neppure la legge<br />

fornisce una descrizione univoca dell’attività<br />

giornalistica, è facile comprendere come, in tale<br />

ambito, il lavoro interpretativo svolto da dottrina<br />

e giurisprudenza sia di particolare rilevanza. Tale<br />

questione viene affrontata in sede di commento<br />

del presente articolo perché questa norma è, nel<br />

suo complesso, quella che contiene la maggior<br />

parte di spunti utili a tracciare le linee per una<br />

quanto meno sommaria ricostruzione delle principali<br />

categorie professionali che partecipano<br />

alla realizzazione del giornale, ma non bisogna<br />

dimenticare che alcune qualifiche sono previste<br />

e regolate da apposite disposizioni contrattuali,<br />

quali l’art. 5 (redattore corrispondente), l’art. 6 (direttore),<br />

l’art. 35 (praticanti) e l’art. 36 (pubblicisti);<br />

vi sono poi le figure diverse da quelle abitualmente<br />

operanti in redazione, disciplinate dagli artt. 2<br />

(collaboratori fissi) e 12 (corrispondenti). Si rinvia,<br />

dunque, al commento di tali norme per gli approfondimenti<br />

relativi alle figure professionali citate,<br />

mentre in questa sede ci si soffermerà su quella<br />

che è la struttura tipica della redazione e sui ruoli<br />

che la caratterizzano.<br />

A tale proposito, due sono le novità di maggior<br />

rilievo introdotte nella norma in oggetto. La prima<br />

è l’abolizione della distinzione tra coloro che<br />

sono stati assunti prima e dopo il novembre 1995<br />

(fino al 1995 il periodo necessario per accedere<br />

alla qualifica di redattore ordinario era di diciotto<br />

mesi, con l’introduzione del contratto dell’ottobre<br />

1995 tale periodo è stato portato, per i giornalisti<br />

assunti a far tempo dall’1/11/95, a trenta mesi),<br />

che aveva ormai perso di attualità, La seconda<br />

è l’introduzione di due nuove figure redazionali,<br />

ossia il redattore esperto ed il redattore senior.<br />

85<br />

qualifiche, incariche funzionali e minimi di stipendio<br />

Il redattore<br />

Il primo passaggio nella carriera di un giornalista<br />

è, di regola, costituito dall’effettuazione del praticantato<br />

(i requisiti per l’iscrizione al registro praticanti<br />

e le modalità di svolgimento della pratica<br />

sono esaminati nel commento all’art. 35). Terminato<br />

il periodo di pratica, l’aspirante giornalista<br />

può affrontare l’esame di abilitazione professionale,<br />

il cui superamento determina, a tutti gli effetti,<br />

il passaggio alla qualifica di redattore. Più<br />

precisamente, dopo il superamento dell’esame<br />

il giornalista acquisisce il diritto alla qualifica di<br />

redattore di prima nomina e, solo dopo un determinato<br />

periodo di tempo (trenta mesi), a quella di<br />

redattore ordinario; ciò comporta innanzitutto un<br />

significativo incremento della retribuzione; inoltre,<br />

solo con il passaggio a redattore ordinario il giornalista<br />

inizia a maturare l’anzianità di servizio utile<br />

per gli scatti di anzianità.<br />

Al di là di tali distinzioni relative agli aspetti retributivi,<br />

sotto il profilo delle mansioni non vi sono<br />

differenze tra redattore di prima nomina e redattore<br />

ordinario, parlandosi in generale di redattore<br />

tout court per indicare quella figura che costituisce<br />

(o, quanto meno, dovrebbe costituire) il nucleo<br />

centrale di ogni redazione.<br />

Come precedentemente accennato, né la legge<br />

e neppure il contratto prevedono una specifica<br />

nozione di attività giornalistica. Tale incertezza,<br />

su cui ci si è soffermati nel commento all’art. 1,<br />

ed in particolare nel paragrafo dedicato, appunto,<br />

all’attività giornalistica, si riflette inevitabilmente<br />

sulla verifica delle mansioni caratterizzanti l’attività<br />

del redattore, che costituisce il modello di<br />

riferimento per ogni altra qualifica.<br />

A tale carenza normativa supplisce però un’ampia<br />

elaborazione giurisprudenziale, che ha ormai<br />

tracciato delle linee guida che sembrano definitivamente<br />

recepite; a tale proposito si possono<br />

citare alcune massime che riassumono questo<br />

consolidato orientamento:<br />

• “..la qualifica di redattore compete soltanto a<br />

chi svolga attività di elaborazione, analisi ed interpretazione<br />

delle notizie o compili articoli e,<br />

pertanto, non può essere riconosciuta in caso<br />

di semplice attività di raccolta e trasmissione

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