Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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commento<br />
Anche a seguito dell’ultimo rinnovo contrattuale,<br />
continua a mancare, nel contratto <strong>dei</strong> giornalisti,<br />
una norma che riassuma in modo organico tutte<br />
le diverse qualifiche che possono essere attribuite<br />
al giornalista dipendente e, soprattutto,<br />
che illustri in modo compiuto i tratti distintivi tra i<br />
vari profili professionali contrattualmente previsti<br />
e le mansioni di pertinenza degli stessi; se a ciò<br />
si aggiunge che, più in generale, neppure la legge<br />
fornisce una descrizione univoca dell’attività<br />
giornalistica, è facile comprendere come, in tale<br />
ambito, il lavoro interpretativo svolto da dottrina<br />
e giurisprudenza sia di particolare rilevanza. Tale<br />
questione viene affrontata in sede di commento<br />
del presente articolo perché questa norma è, nel<br />
suo complesso, quella che contiene la maggior<br />
parte di spunti utili a tracciare le linee per una<br />
quanto meno sommaria ricostruzione delle principali<br />
categorie professionali che partecipano<br />
alla realizzazione del giornale, ma non bisogna<br />
dimenticare che alcune qualifiche sono previste<br />
e regolate da apposite disposizioni contrattuali,<br />
quali l’art. 5 (redattore corrispondente), l’art. 6 (direttore),<br />
l’art. 35 (praticanti) e l’art. 36 (pubblicisti);<br />
vi sono poi le figure diverse da quelle abitualmente<br />
operanti in redazione, disciplinate dagli artt. 2<br />
(collaboratori fissi) e 12 (corrispondenti). Si rinvia,<br />
dunque, al commento di tali norme per gli approfondimenti<br />
relativi alle figure professionali citate,<br />
mentre in questa sede ci si soffermerà su quella<br />
che è la struttura tipica della redazione e sui ruoli<br />
che la caratterizzano.<br />
A tale proposito, due sono le novità di maggior<br />
rilievo introdotte nella norma in oggetto. La prima<br />
è l’abolizione della distinzione tra coloro che<br />
sono stati assunti prima e dopo il novembre 1995<br />
(fino al 1995 il periodo necessario per accedere<br />
alla qualifica di redattore ordinario era di diciotto<br />
mesi, con l’introduzione del contratto dell’ottobre<br />
1995 tale periodo è stato portato, per i giornalisti<br />
assunti a far tempo dall’1/11/95, a trenta mesi),<br />
che aveva ormai perso di attualità, La seconda<br />
è l’introduzione di due nuove figure redazionali,<br />
ossia il redattore esperto ed il redattore senior.<br />
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qualifiche, incariche funzionali e minimi di stipendio<br />
Il redattore<br />
Il primo passaggio nella carriera di un giornalista<br />
è, di regola, costituito dall’effettuazione del praticantato<br />
(i requisiti per l’iscrizione al registro praticanti<br />
e le modalità di svolgimento della pratica<br />
sono esaminati nel commento all’art. 35). Terminato<br />
il periodo di pratica, l’aspirante giornalista<br />
può affrontare l’esame di abilitazione professionale,<br />
il cui superamento determina, a tutti gli effetti,<br />
il passaggio alla qualifica di redattore. Più<br />
precisamente, dopo il superamento dell’esame<br />
il giornalista acquisisce il diritto alla qualifica di<br />
redattore di prima nomina e, solo dopo un determinato<br />
periodo di tempo (trenta mesi), a quella di<br />
redattore ordinario; ciò comporta innanzitutto un<br />
significativo incremento della retribuzione; inoltre,<br />
solo con il passaggio a redattore ordinario il giornalista<br />
inizia a maturare l’anzianità di servizio utile<br />
per gli scatti di anzianità.<br />
Al di là di tali distinzioni relative agli aspetti retributivi,<br />
sotto il profilo delle mansioni non vi sono<br />
differenze tra redattore di prima nomina e redattore<br />
ordinario, parlandosi in generale di redattore<br />
tout court per indicare quella figura che costituisce<br />
(o, quanto meno, dovrebbe costituire) il nucleo<br />
centrale di ogni redazione.<br />
Come precedentemente accennato, né la legge<br />
e neppure il contratto prevedono una specifica<br />
nozione di attività giornalistica. Tale incertezza,<br />
su cui ci si è soffermati nel commento all’art. 1,<br />
ed in particolare nel paragrafo dedicato, appunto,<br />
all’attività giornalistica, si riflette inevitabilmente<br />
sulla verifica delle mansioni caratterizzanti l’attività<br />
del redattore, che costituisce il modello di<br />
riferimento per ogni altra qualifica.<br />
A tale carenza normativa supplisce però un’ampia<br />
elaborazione giurisprudenziale, che ha ormai<br />
tracciato delle linee guida che sembrano definitivamente<br />
recepite; a tale proposito si possono<br />
citare alcune massime che riassumono questo<br />
consolidato orientamento:<br />
• “..la qualifica di redattore compete soltanto a<br />
chi svolga attività di elaborazione, analisi ed interpretazione<br />
delle notizie o compili articoli e,<br />
pertanto, non può essere riconosciuta in caso<br />
di semplice attività di raccolta e trasmissione