Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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commento<br />
A. I requisiti per l’esercizio della pratica<br />
professionale e l’iscrizione d’ufficio<br />
al registro praticanti<br />
Il praticantato costituisce, di regola, la prima tappa<br />
per l’avvio alla professione giornalistica; per<br />
l’iscrizione al registro praticanti è sufficiente possedere<br />
i requisiti di cui all’art. 33 della L. 3 febbraio<br />
1963 n. 69 ovvero, per chi abbia un titolo di<br />
studio non inferiore alla licenza media superiore:<br />
maggiore età, cittadinanza italiana, buona condotta,<br />
assenza di procedimenti penali gravi e, soprattutto,<br />
la dichiarazione del direttore comprovante<br />
l’effettivo inizio della pratica. Nel caso in cui<br />
il direttore della testata presso la quale l’attività di<br />
pratica viene iniziata non rilasci tale dichiarazione,<br />
è comunque possibile rivolgersi al competente<br />
<strong>Ordine</strong> regionale per richiedere un’attestazione<br />
sostitutiva; l’<strong>Ordine</strong> ha infatti la facoltà, nel caso<br />
in cui si possa dimostrare di aver svolto di fatto<br />
attività giornalistica, di iscrivere d’ufficio l’aspirante<br />
giornalista al relativo registro. Gli effetti di<br />
tale provvedimento sono dibattuti in giurisprudenza;<br />
secondo una prima tesi, la dichiarazione<br />
sostitutiva di inizio pratica avrebbe soltanto l’effetto<br />
di far decorrere da tale accertamento l’inizio<br />
della pratica stessa, senza poter dispiegare<br />
effetti retroattivi, ovvero senza potersi estendere<br />
al riconoscimento della compiuta pratica. Prevalente<br />
è però la tesi secondo cui è facoltà dell’<strong>Ordine</strong><br />
procedere ad un’iscrizione retroattiva, con la<br />
conseguenza che il periodo di pratica effettuato<br />
in assenza di una regolare iscrizione può essere<br />
considerato utile ai fine del periodo minimo (18<br />
mesi) necessario per poter sostenere l’esame di<br />
abilitazione professionale 1 .<br />
Analoga soluzione è, da sempre, sostenuta anche<br />
dall’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong>, come si ricava da<br />
molteplici tra le delibere rese dal Consiglio Na-<br />
207<br />
praticanti<br />
zionale dell’<strong>Ordine</strong>: “E’ altrettanto ovvio perciò<br />
che l’apprendistato giornalistico, prima dell’iscrizione<br />
del praticante nel registro, fino a quando<br />
non avvenga, produca effetti quanto meno interinali<br />
e conservativi, onde l’iscrizione, equivalendo<br />
ad una approvazione, retroagisce naturalmente<br />
all’inizio reale della pratica per tre ragioni incontestabili:<br />
perché è accessoria, perché è un atto di<br />
controllo dell’apprendistato ex necesse già precedentemente<br />
instaurato, perché è un elemento<br />
di un procedimento non procrastinabile a danno<br />
dell’apprendista” 2 .<br />
Il riconoscimento dell’efficacia retroattiva del provvedimento<br />
di iscrizione all’ordine è del resto fondamentale<br />
non solo per consentire al praticante<br />
di fatto di accedere all’esame di abilitazione, ma<br />
anche per giustificare, a tutti gli effetti, un’attività<br />
lavorativa che, in caso contrario, potrebbe essere<br />
considerata illegittima. Ciò in quanto, essendo<br />
l’esercizio della professione giornalistica riservato<br />
a chi sia iscritto all’Albo professionale ovvero<br />
al registro praticanti, è stato sostenuto che l’attività<br />
di praticantato, che è comunque un’attività<br />
giornalistica, allorché prestata senza una formale<br />
iscrizione al registro può configurare esercizio di<br />
professione abusiva, in violazione dell’art. 45 L.<br />
69/63. Con l’ulteriore conseguenza che il praticante<br />
cui sia stata ingiustamente negata l’iscrizione<br />
al registro, allorché illegittimamente allontanato<br />
dal posto di lavoro, non potrebbe neppure<br />
richiedere la reintegrazione in servizio (in quanto<br />
si tratterebbe di prestazione resa in violazione di<br />
norme di legge), ma solo invocare l’applicazione<br />
dell’art. 2126 c.c. per il periodo in cui il rapporto<br />
ha avuto esecuzione, ovvero richiedere per tale<br />
periodo il riconoscimento di un trattamento economico<br />
corrispondente all’attività effettivamente<br />
prestata 3 .<br />
In dottrina è stato altresì rilevato come la legge,<br />
richiedendo che la domanda di iscrizione<br />
1 Così Cass 10/5/00 n. 5936, in D&L 2000, 738; in senso conforme Cass. 1/2/96 n. 889, ivi 1996, 687<br />
2 Consiglio Nazionale <strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong> 21 marzo 1991, in Dir. Inf. 1992, 549.<br />
3 Secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione, neppure l’iscrizione retroattiva al registro praticanti sarebbe idonea<br />
a sanare la nullità del rapporto: v. Cass. 17/6/2008 n. 16383; sul punto si rinvia al commento all’art. 1, ed in particolare al paragrafo<br />
relativo all’iscrizione all’Albo professionale.