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commento<br />

A. I requisiti per l’esercizio della pratica<br />

professionale e l’iscrizione d’ufficio<br />

al registro praticanti<br />

Il praticantato costituisce, di regola, la prima tappa<br />

per l’avvio alla professione giornalistica; per<br />

l’iscrizione al registro praticanti è sufficiente possedere<br />

i requisiti di cui all’art. 33 della L. 3 febbraio<br />

1963 n. 69 ovvero, per chi abbia un titolo di<br />

studio non inferiore alla licenza media superiore:<br />

maggiore età, cittadinanza italiana, buona condotta,<br />

assenza di procedimenti penali gravi e, soprattutto,<br />

la dichiarazione del direttore comprovante<br />

l’effettivo inizio della pratica. Nel caso in cui<br />

il direttore della testata presso la quale l’attività di<br />

pratica viene iniziata non rilasci tale dichiarazione,<br />

è comunque possibile rivolgersi al competente<br />

<strong>Ordine</strong> regionale per richiedere un’attestazione<br />

sostitutiva; l’<strong>Ordine</strong> ha infatti la facoltà, nel caso<br />

in cui si possa dimostrare di aver svolto di fatto<br />

attività giornalistica, di iscrivere d’ufficio l’aspirante<br />

giornalista al relativo registro. Gli effetti di<br />

tale provvedimento sono dibattuti in giurisprudenza;<br />

secondo una prima tesi, la dichiarazione<br />

sostitutiva di inizio pratica avrebbe soltanto l’effetto<br />

di far decorrere da tale accertamento l’inizio<br />

della pratica stessa, senza poter dispiegare<br />

effetti retroattivi, ovvero senza potersi estendere<br />

al riconoscimento della compiuta pratica. Prevalente<br />

è però la tesi secondo cui è facoltà dell’<strong>Ordine</strong><br />

procedere ad un’iscrizione retroattiva, con la<br />

conseguenza che il periodo di pratica effettuato<br />

in assenza di una regolare iscrizione può essere<br />

considerato utile ai fine del periodo minimo (18<br />

mesi) necessario per poter sostenere l’esame di<br />

abilitazione professionale 1 .<br />

Analoga soluzione è, da sempre, sostenuta anche<br />

dall’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong>, come si ricava da<br />

molteplici tra le delibere rese dal Consiglio Na-<br />

207<br />

praticanti<br />

zionale dell’<strong>Ordine</strong>: “E’ altrettanto ovvio perciò<br />

che l’apprendistato giornalistico, prima dell’iscrizione<br />

del praticante nel registro, fino a quando<br />

non avvenga, produca effetti quanto meno interinali<br />

e conservativi, onde l’iscrizione, equivalendo<br />

ad una approvazione, retroagisce naturalmente<br />

all’inizio reale della pratica per tre ragioni incontestabili:<br />

perché è accessoria, perché è un atto di<br />

controllo dell’apprendistato ex necesse già precedentemente<br />

instaurato, perché è un elemento<br />

di un procedimento non procrastinabile a danno<br />

dell’apprendista” 2 .<br />

Il riconoscimento dell’efficacia retroattiva del provvedimento<br />

di iscrizione all’ordine è del resto fondamentale<br />

non solo per consentire al praticante<br />

di fatto di accedere all’esame di abilitazione, ma<br />

anche per giustificare, a tutti gli effetti, un’attività<br />

lavorativa che, in caso contrario, potrebbe essere<br />

considerata illegittima. Ciò in quanto, essendo<br />

l’esercizio della professione giornalistica riservato<br />

a chi sia iscritto all’Albo professionale ovvero<br />

al registro praticanti, è stato sostenuto che l’attività<br />

di praticantato, che è comunque un’attività<br />

giornalistica, allorché prestata senza una formale<br />

iscrizione al registro può configurare esercizio di<br />

professione abusiva, in violazione dell’art. 45 L.<br />

69/63. Con l’ulteriore conseguenza che il praticante<br />

cui sia stata ingiustamente negata l’iscrizione<br />

al registro, allorché illegittimamente allontanato<br />

dal posto di lavoro, non potrebbe neppure<br />

richiedere la reintegrazione in servizio (in quanto<br />

si tratterebbe di prestazione resa in violazione di<br />

norme di legge), ma solo invocare l’applicazione<br />

dell’art. 2126 c.c. per il periodo in cui il rapporto<br />

ha avuto esecuzione, ovvero richiedere per tale<br />

periodo il riconoscimento di un trattamento economico<br />

corrispondente all’attività effettivamente<br />

prestata 3 .<br />

In dottrina è stato altresì rilevato come la legge,<br />

richiedendo che la domanda di iscrizione<br />

1 Così Cass 10/5/00 n. 5936, in D&L 2000, 738; in senso conforme Cass. 1/2/96 n. 889, ivi 1996, 687<br />

2 Consiglio Nazionale <strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong> 21 marzo 1991, in Dir. Inf. 1992, 549.<br />

3 Secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione, neppure l’iscrizione retroattiva al registro praticanti sarebbe idonea<br />

a sanare la nullità del rapporto: v. Cass. 17/6/2008 n. 16383; sul punto si rinvia al commento all’art. 1, ed in particolare al paragrafo<br />

relativo all’iscrizione all’Albo professionale.

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