Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.2 Art.42<br />
Procedure e modalità di realizzazione <strong>dei</strong> piani.<br />
Le disposizioni di cui al presente paragrafo non trovano applicazione in caso di aggiornamento<br />
(nuova release) di sistemi editoriali (compresi quelli per il web) e in caso<br />
di aggiornamento o implementazione di programmi applicativi anche open source<br />
che non comportino sostanziali variazioni delle linee organizzative del lavoro giornalistico.<br />
Di essi l’azienda fornirà informativa al CdR, indicando l’eventuale necessario<br />
programma di addestramento <strong>dei</strong> giornalisti.<br />
Per l’introduzione e utilizzo <strong>dei</strong> sistemi editoriali si devono seguire le seguenti procedure:<br />
1) L’azienda - con il necessario anticipo rispetto ai tempi della sua realizzazione -<br />
elabora il piano che consegnerà al comitato di redazione e alle organizzazioni sindacali<br />
territoriali. Copia del piano sarà trasmessa contestualmente alla FIEG che ne curerà<br />
l’inoltro alla FNSI. Nella preparazione del piano l’azienda potrà anche acquisire<br />
le indicazioni fornite da un gruppo di lavoro misto all’uopo costituito. In presenza di<br />
nuove iniziative editoriali, e qualora non risulti istituito il comitato di redazione, l’esame<br />
del piano e la trattativa di cui ai successivi punti verrà effettuata con l’intervento<br />
dell’associazione territoriale di stampa.<br />
2) Entro 15 giorni dalla presentazione del piano verrà avviata in sede aziendale con<br />
l’assistenza delle Organizzazioni nazionali su richiesta di una delle parti la trattativa<br />
fra editori, direttore e comitato di redazione per la definizione delle fasi di attuazione<br />
dello stesso con particolare riferimento alle nuove linee organizzative del lavoro<br />
giornalistico, anche per quanto riguarda il più efficace collegamento con le redazioni<br />
decentrate. In tale sede saranno altresì individuate le soluzioni ritenute più corrispondenti<br />
per quanto riguarda la dislocazione nei vari servizi <strong>dei</strong> terminali del sistema<br />
editoriale, di stampanti e/o di altre apparecchiature, avendo come riferimento<br />
l’efficienza organizzativa della redazione e la tutela della professionalità.<br />
In particolare - e in relazione alle caratteristiche del sistema - saranno precisati gli<br />
strumenti attraverso i quali assicurare:<br />
a) la segretezza <strong>dei</strong> testi attraverso l’adozione di “chiavi di accesso” o la predisposizione<br />
di particolari zone di “memoria” o altri tipi di accorgimenti tecnici;<br />
b) la permanenza, in memoria, per almeno 72 ore di ogni testo con l’identificazione<br />
dell’autore e delle correzioni introdotte, fatto salvo quanto disposto dall’art.9;<br />
c) accessi di diverso livello agli archivi di servizio a seconda <strong>dei</strong> gradi di competenza;<br />
d) l’informazione preventiva sui programmi tipografici, in grado di interagire sul sistema<br />
editoriale;<br />
e) misure di salvaguardia per il mantenimento <strong>dei</strong> testi in memoria nei casi di guasti<br />
del sistema.<br />
3) Qualora al livello aziendale insorgano contrasti sull’applicazione delle disposizioni<br />
del presente articolo, le questioni, su iniziativa di una delle parti, potranno essere<br />
rimesse alla cognizione delle organizzazioni stipulanti per l’esame degli aspetti controversi.<br />
Le organizzazioni nazionali dovranno esprimere il proprio parere sull’applicazione<br />
delle disposizioni contrattuali entro trenta giorni dall’inoltro della richiesta, decorsi i<br />
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