Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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problema si porrebbe in caso di sostituzione<br />
inferiore ai tre mesi; negli altri casi, il contrasto<br />
dell’art. 11 con l’art. 2103 c.c. è evidente, con<br />
conseguente nullità – ancora una volta – della<br />
norma contrattuale 4 .<br />
Perplessità sorgono anche con riferimento alle<br />
nuove figure contemplate dall’art. 11 di redattore<br />
esperto e di redattore senior (rispettivamente<br />
equiparati, almeno sotto il profilo retributivo,<br />
al vice capo – servizio e al capo – servizio): si<br />
tratta di redattori che si distinguono da quello<br />
ordinario per l’anzianità di servizio, nonché per<br />
la riconosciuta particolare esperienza e attività<br />
professionale svolta anche con compiti specifici.<br />
Ricorrendone i presupposti, su proposta del<br />
direttore può essere attribuita al redattore con<br />
oltre 30 mesi di anzianità professionale la mansione<br />
di redattore esperto, e al redattore esperto<br />
la mansione di redattore senior (per un più<br />
approfondito esame della questione si rinvia al<br />
commento all’art. 11). Così formulata, la norma<br />
sembra suggerire che l’attribuzione di questo<br />
nuovo incarico (che peraltro, come s’è visto,<br />
comporta l’inquadramento a una superiore<br />
qualifica) rappresenti una mera facoltà dell’editore.<br />
Si deve peraltro considerare che i requisiti<br />
indicati dall’art. 11 comportino l’enucleazione<br />
di un’attività lavorativa che (per esperienza e<br />
qualità del lavoro svolto) presuppone una più<br />
elevata professionalità del redattore esperto<br />
rispetto al redattore ordinario e del redattore<br />
senior rispetto al redattore esperto. Se è così,<br />
la norma non potrebbe subordinare alla facoltà<br />
del datore di lavoro quello che, ex art. 2103<br />
c.c., rappresenta invece un preciso diritto del<br />
giornalista, con la conseguenza che, ricorren-<br />
123<br />
mutamento di mansioni e trasferimento<br />
done i presupposti e in mancanza di formale attribuzione<br />
della superiore qualifica, il giornalista<br />
può fondatamente rivendicarla. Il problema, se<br />
mai, starà nella prova della ricorrenza <strong>dei</strong> presupposti,<br />
che non sarà sempre agevole.<br />
La dequalificazione<br />
Benché l’art. 22 CNLG nulla disponga al riguardo,<br />
il giornalista non può essere impiegato in<br />
mansioni che non siano equivalenti a quelle da<br />
ultimo svolte: come si è visto, il principio è direttamente<br />
desumibile dall’art. 2103 c.c. che,<br />
se pure non vieta al datore di lavoro di modificare<br />
le mansioni del proprio dipendente, tuttavia<br />
limita tale facoltà vietando – appunto – l’assegnazione<br />
a mansioni inferiori.<br />
Il concetto di equivalenza è stato approfondito<br />
dalla giurisprudenza che, sul punto, ha raggiunto<br />
un risultato consolidato: le nuove mansioni,<br />
per essere equivalenti a quelle precedenti, non<br />
necessariamente devono appartenere al medesimo<br />
livello di inquadramento contrattuale, o<br />
ad un livello superiore. Al contrario, la dequalificazione<br />
potrebbe configurarsi anche qualora<br />
le due mansioni in questione appartenessero<br />
al medesimo livello di inquadramento, dal momento<br />
che ciò che rileva è, primariamente, il<br />
rispetto della professionalità acquisita dal lavoratore.<br />
In questa prospettiva, il mutamento<br />
di mansioni è legittimo solo quando la nuova<br />
mansione consenta al lavoratore quanto meno<br />
di mantenere, se non di sviluppare, la professionalità<br />
posseduta; se, al contrario, la nuova<br />
mansione è tale da comportare la perdita di tale<br />
professionalità, il mutamento di mansioni si risolve<br />
in una dequalificazione ed è conseguen-<br />
4 Bisogna peraltro sottolineare che non sono mancate sentenze che attribuiscono alla contrattazione collettiva la facoltà<br />
di escludere l’automatica acquisizione della qualifica superiore (Cass. 16/12/99 n. 14154, in Foro it. 2000, I, 2875,<br />
con nota di Casola, Adibizione a mansioni superiori e promozione automatica del lavoratore: orientamenti giurisprudenziali;<br />
Cass. 11/12/2002, n. 17659, in Foro it. 2003, I, 1521): in questo modo però non si tiene conto né della natura<br />
imperativa dell’art. 2103 c.c., né del divieto <strong>dei</strong> patti contrari, sancito dalla norma stessa (infatti, in senso contrario v.<br />
Corte d’Appello Milano 31/1/2003, in D&L 2003, 334). Sul punto, bisogna anche segnalare Cass. 24/11/2006 n. 25033,<br />
in Riv. It. Dir. Lav. 2007, con nota di Occhino, 336, e in Dir. e prat. Lav. 2008, 1424, secondo cui la contrattazione collettiva<br />
può rendere fungibili anche mansioni che esprimono professionalità di grado diverso e dunque non legalmente<br />
equivalenti ex art. 2103 c.c., ma ciò solo a condizione che tali mansioni siano contrattualmente equivalenti, in quanto<br />
classificate nella medesima categoria e allo stesso livello retributivo, e comunque solo per temporanee esigenze aziendali.