Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.25<br />
che tale impossibilità sia permanente 4 ed assoluta,<br />
o comunque di entità tale da rendere non più<br />
utilizzabile la possibile prestazione residua 5 .<br />
Il trattamento economico<br />
e i controlli sulla malattia<br />
Non del tutto agevole risulta, in base alla normativa<br />
contrattuale, la determinazione dell’indennità<br />
spettante al giornalista malato; più precisamente,<br />
alla luce di quanto previsto dal primo<br />
comma, è indiscutibile che, in caso di malattia<br />
unica, al giornalista spetta la retribuzione intera<br />
per i primi nove mesi, e quella dimezzata per il<br />
periodo successivo. Non è invece specificato se<br />
tale decurtazione si abbia anche nel caso di una<br />
pluralità di eventi morbosi che, nell’arco <strong>dei</strong> 24<br />
mesi, portino a superare i nove mesi di malattia.<br />
In via interpretativa, essendo espressamente<br />
prevista dal comma 1 la decurtazione solo in<br />
caso di malattia unica, si deve concludere per<br />
l’inapplicabilità di tale previsione alla diversa<br />
ipotesi regolata dal comma 2; in buona sostanza,<br />
all’inizio di ogni nuovo periodo di assenza<br />
per malattia inizia nuovamente a decorrere il<br />
termine di nove mesi in cui è prevista la retribuzione<br />
intera. Tale interpretazione è stata accolta<br />
dalla giurisprudenza di merito 6 .<br />
Il secondo paragrafo del secondo comma prevede<br />
poi il diritto del giornalista a godere nuovamente<br />
del trattamento economico di cui al<br />
comma 1 dopo che abbia lavorato per almeno<br />
12 mesi; tale precisazione sembra diretta a evi-<br />
4 Ciò in virtù dell’espressa previsione contrattuale relativa a tale condizione, in assenza della quale si sarebbe potuta ritenere<br />
rilevante anche un’impossibilità temporanea, poiché in tale ipotesi la giurisprudenza riconosce al datore di lavoro la facoltà di<br />
recesso qualora manchi un suo apprezzabile interesse alle future prestazioni lavorative (così Cass. 28/2/92 n. 2461, in Riv. It.<br />
Dir. Lav. 1993, II, 351).<br />
5 In giurisprudenza è stato sostenuto l’obbligo per il datore di lavoro di utilizzare le prestazioni del dipendente in base alla sua<br />
capacità residua, nel caso in cui ciò sia possibile in relazione alle esigenze dell’impresa (Trib. Milano 11/12/92, in D&L 1993,<br />
677; Trib. Milano 30/4/96, in Lav. Giur. 1996, 764), ma a condizione che ciò non lo costringa a “modificare l’assetto organizzativo<br />
dell’impresa” (Cass. 19/4/03 n. 6378; conf. Cass. 5/8/00 n. 10339). La giurisprudenza è divisa sul fatto che il datore<br />
di lavoro sia tenuto a dimostrare, per poter risolvere il rapporto di lavoro, l’inesistenza di mansioni compatibili con le ridotte<br />
capacità lavorative residue; in questo senso si sono espresse in particolare Cass. 11/8/98 n. 7904 e Cass. 2/3/95 n. 2414; in<br />
senso contrario Cass. 6/11/96 n. 9684, in Mass. giur. lav. 1996, 768; Cass. 21/5/92 n. 6106, in Not. Giur. Lav. 1992 e Cass.<br />
13/9/91 n. 9564, in Riv. Giur. Lav. 1991, II, 397.<br />
6 “L’art. 25 Ccnl giornalisti 16/11/95 va interpretato nel senso che il trattamento economico di malattia ivi previsto, in forza del<br />
quale per i primi nove mesi di assenza è dovuta la retribuzione intera e per i successivi nove mesi il 50%, si riferisce all’ipotesi<br />
di un unico evento morboso e non a quella di più assenze” Trib. Como 13/10/99, in D&L 2000, 175.<br />
152<br />
tare un’interpretazione restrittiva del comma in<br />
questione, secondo la quale al giornalista che<br />
abbia cumulato 18 mesi di assenza nell’arco di<br />
un biennio potrebbe essere negato, per l’intera<br />
vita lavorativa futura, il pagamento dell’indennità<br />
di malattia.<br />
In realtà, una simile interpretazione della disposizione<br />
contrattuale sarebbe stata inaccettabile,<br />
privando il giornalista del diritto a godere, in via<br />
definitiva, dell’indennità di malattia per qualsiasi<br />
assenza futura. In definitiva, sembra invece inevitabile<br />
concludere che, una volta cumulati 18<br />
mesi di assenza nell’arco di un biennio, prima<br />
di poter tornare a fruire della piena indennità il<br />
giornalista deve lavorare per almeno 12 mesi,<br />
senza ricevere alcun compenso in occasione<br />
delle ulteriori assenze di malattia nel frattempo<br />
effettuate<br />
Spetta, in ogni caso, la retribuzione intera per un<br />
anno, quando malattia o infortunio siano ricollegabili<br />
all’attività lavorativa (infortunio sul lavoro<br />
o malattia professionale, in relazione alle quali<br />
vedi il paragrafo successivo).<br />
La prevista maturazione dell’anzianità di servizio<br />
nel corso della malattia costituisce una mera applicazione<br />
di un precetto legale, essendo espressamente<br />
riconosciuta dal terzo comma dell’art.<br />
2109 c.c.; sul punto si veda anche il commento<br />
al successivo art. 26, relativo al servizio militare,<br />
dove sono meglio esaminate le conseguenze di<br />
tale aspetto.<br />
Conformi al dettato normativo sono poi le previ-