Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.2 Art.36<br />
momento della maturazione. Gli importi così ottenuti non saranno soggetti a future<br />
rivalutazioni.<br />
La maggiorazione verrà corrisposta dal primo giorno del mese immediatamente<br />
successivo a quello in cui si compie il biennio ovvero il triennio di anzianità.<br />
Le maggiorazioni maturate alla data del 31 marzo 2011 vengono congelate in cifra<br />
fissa sui valori in atto a tale data ed il relativo numero concorre, unitamente a quelle<br />
maturande, al raggiungimento <strong>dei</strong> limiti previsti dal primo e secondo comma.<br />
Norma transitoria<br />
Qualora alla data del 31 marzo 2011 risulti maturato un numero di maggiorazioni<br />
pari o superiore a 3, la successiva verrà a maturazione decorsi 3 anni dalla maturazione<br />
dell’ultima maggiorazione.<br />
Tutti gli altri diritti e doveri inerenti e dipendenti dal rapporto sono regolati dalle<br />
norme di legge.<br />
Nota a verbale<br />
Per i rapporti di lavoro instaurati anteriormente all’1.1.1981 l’anzianità di servizio<br />
utile per gli aumenti periodici è quella maturata a partire dalla suddetta data.<br />
Pubblicisti collaboratori fissi<br />
Ai pubblicisti che prestano la loro opera di collaboratori fissi ai sensi dell’art.2 del<br />
presente contratto, spetta il trattamento retributivo previsto dall’art.2 e quello normativo<br />
previsto dalle lettere a), b) e c) del paragrafo precedente.<br />
Commento<br />
La norma regola le modalità applicative del contratto<br />
ai pubblicisti, ovvero a coloro che, a differenza<br />
<strong>dei</strong> professionisti, non svolgono attività<br />
giornalistica in via esclusiva, e per i quali non è<br />
previsto il superamento di uno specifico esame<br />
di abilitazione professionale; è infatti sufficiente,<br />
per ottenere l’iscrizione all’elenco <strong>dei</strong> pubblicisti,<br />
presentare all’<strong>Ordine</strong> una domanda corredata<br />
da giornali e periodici contenenti scritti realizzati,<br />
nonché da certificati <strong>dei</strong> direttori che attestino<br />
lo svolgimento di attività giornalistica, non in via<br />
esclusiva ma regolarmente retribuita, per almeno<br />
due anni (art. 35 L. 3/2/63 n. 69).<br />
Per quanto riguarda la previsione contrattuale in<br />
esame, si deve innanzitutto evidenziare il carattere<br />
meramente programmatico del primo comma<br />
della stessa che, da un lato, vieta di instaurare<br />
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nuovi rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 1 con pubblicisti<br />
e, dall’altro impone di risolvere i rapporti<br />
in atto con pubblicisti che operino senza esclusività<br />
professionale. Piuttosto, si deve ritenere che<br />
la norma si limiti a indicare un orientamento che<br />
si auspica venga seguito dalle parti stipulanti, in<br />
virtù del quale dovrebbe prevalere la scelta di inserire<br />
nelle redazioni giornalisti professionisti. Si<br />
deve invece escludere che la norma abbia valore<br />
imperativo, con la conseguenza della validità ed<br />
efficacia del rapporto di lavoro del pubblicista,<br />
addetto a mansioni redazionali.<br />
Bisogna peraltro segnalare che sul punto è intervenuta<br />
una sentenza della Corte di cassazione,<br />
secondo cui l’attività di praticantato giornalistico<br />
o di giornalista professionista espletata di fatto<br />
da un soggetto iscritto nell’elenco <strong>dei</strong> pubblicisti<br />
è sanzionata con la nullità del contratto ex art.<br />
2126 c.c.. Ciò comporta il diritto del pubblicista