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Art.2 Art.36<br />

momento della maturazione. Gli importi così ottenuti non saranno soggetti a future<br />

rivalutazioni.<br />

La maggiorazione verrà corrisposta dal primo giorno del mese immediatamente<br />

successivo a quello in cui si compie il biennio ovvero il triennio di anzianità.<br />

Le maggiorazioni maturate alla data del 31 marzo 2011 vengono congelate in cifra<br />

fissa sui valori in atto a tale data ed il relativo numero concorre, unitamente a quelle<br />

maturande, al raggiungimento <strong>dei</strong> limiti previsti dal primo e secondo comma.<br />

Norma transitoria<br />

Qualora alla data del 31 marzo 2011 risulti maturato un numero di maggiorazioni<br />

pari o superiore a 3, la successiva verrà a maturazione decorsi 3 anni dalla maturazione<br />

dell’ultima maggiorazione.<br />

Tutti gli altri diritti e doveri inerenti e dipendenti dal rapporto sono regolati dalle<br />

norme di legge.<br />

Nota a verbale<br />

Per i rapporti di lavoro instaurati anteriormente all’1.1.1981 l’anzianità di servizio<br />

utile per gli aumenti periodici è quella maturata a partire dalla suddetta data.<br />

Pubblicisti collaboratori fissi<br />

Ai pubblicisti che prestano la loro opera di collaboratori fissi ai sensi dell’art.2 del<br />

presente contratto, spetta il trattamento retributivo previsto dall’art.2 e quello normativo<br />

previsto dalle lettere a), b) e c) del paragrafo precedente.<br />

Commento<br />

La norma regola le modalità applicative del contratto<br />

ai pubblicisti, ovvero a coloro che, a differenza<br />

<strong>dei</strong> professionisti, non svolgono attività<br />

giornalistica in via esclusiva, e per i quali non è<br />

previsto il superamento di uno specifico esame<br />

di abilitazione professionale; è infatti sufficiente,<br />

per ottenere l’iscrizione all’elenco <strong>dei</strong> pubblicisti,<br />

presentare all’<strong>Ordine</strong> una domanda corredata<br />

da giornali e periodici contenenti scritti realizzati,<br />

nonché da certificati <strong>dei</strong> direttori che attestino<br />

lo svolgimento di attività giornalistica, non in via<br />

esclusiva ma regolarmente retribuita, per almeno<br />

due anni (art. 35 L. 3/2/63 n. 69).<br />

Per quanto riguarda la previsione contrattuale in<br />

esame, si deve innanzitutto evidenziare il carattere<br />

meramente programmatico del primo comma<br />

della stessa che, da un lato, vieta di instaurare<br />

213<br />

nuovi rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 1 con pubblicisti<br />

e, dall’altro impone di risolvere i rapporti<br />

in atto con pubblicisti che operino senza esclusività<br />

professionale. Piuttosto, si deve ritenere che<br />

la norma si limiti a indicare un orientamento che<br />

si auspica venga seguito dalle parti stipulanti, in<br />

virtù del quale dovrebbe prevalere la scelta di inserire<br />

nelle redazioni giornalisti professionisti. Si<br />

deve invece escludere che la norma abbia valore<br />

imperativo, con la conseguenza della validità ed<br />

efficacia del rapporto di lavoro del pubblicista,<br />

addetto a mansioni redazionali.<br />

Bisogna peraltro segnalare che sul punto è intervenuta<br />

una sentenza della Corte di cassazione,<br />

secondo cui l’attività di praticantato giornalistico<br />

o di giornalista professionista espletata di fatto<br />

da un soggetto iscritto nell’elenco <strong>dei</strong> pubblicisti<br />

è sanzionata con la nullità del contratto ex art.<br />

2126 c.c.. Ciò comporta il diritto del pubblicista

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