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Art.30<br />

ti ad attivare una specifica procedura, regolata<br />

dall’art. 47 L. 428/90, che prevede in particolare<br />

l’obbligo di fornire alle rappresentanze sindacali,<br />

aziendali o in mancanza di queste territoriali, una<br />

serie di informazioni (sui motivi del trasferimento,<br />

sulle conseguenze dello stesso per i lavoratori,<br />

sulle eventuali misure prese nei confronti <strong>dei</strong> lavoratori<br />

stessi); per approfondire e discutere tali<br />

informazioni il sindacato può quindi richiedere un<br />

incontro alle società, aprendosi così una fase di<br />

consultazione. La violazione degli obblighi procedurali<br />

indicati può configurarsi come comportamento<br />

antisindacale 13 , ed anche incidere sulla<br />

validità della cessione <strong>dei</strong> singoli contratti di lavoro<br />

14 .<br />

**<br />

Tanto il contratto quanto la legge prevedono poi<br />

che, una volta perfezionato il trasferimento, deve<br />

comunque essere garantito al giornalista ceduto<br />

il mantenimento di tutti i diritti maturati.<br />

Al riguardo, uno <strong>dei</strong> principali problemi posti in<br />

passato dall’applicazione di tale disposizione si<br />

aveva con riferimento all’ipotesi in cui cedente<br />

e cessionario applicassero contratti collettivi diversi;<br />

tale questione (di minor rilevanza in ambito<br />

giornalistico, stante la più volte richiamata obbligatorietà<br />

dell’applicazione del Cnlg ai giornalisti<br />

operanti per editori; v. il commento all’art. 1), è<br />

stata superata a seguito dell’introduzione dell’attuale<br />

formulazione dell’art. 2112 c.c.: “Il cessionario<br />

è tenuto ad applicare i trattamenti economici e<br />

normativi previsti dai contratti collettivi nazionali,<br />

territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento,<br />

fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti<br />

da altri contratti collettivi applicabili all’im-<br />

184<br />

presa del cessionario. L’effetto di sostituzione si<br />

produce esclusivamente fra contratti collettivi di<br />

medesimo livello”. Come è facile constatare, la<br />

norma non risolve solo i problemi relativi al passaggio<br />

da un contratto collettivo ad un altro, ma<br />

si occupa anche dell’armonizzazione di eventuali<br />

accordi aziendali; con riferimento a tali accordi,<br />

la legge prevede quindi che l’acquirente continui<br />

a dare applicazione alle disposizioni in vigore<br />

presso l’impresa cedente, fino alla scadenza di<br />

tali accordi aziendali (che potrebbe peraltro non<br />

essere neppure stata predeterminata), salva però<br />

la facoltà di sostituire gli stessi con quelli già in<br />

vigore presso la propria azienda. I rischi insiti in<br />

una simile previsione sono evidenti, ben potendo<br />

avere l’acquirente una contrattazione, a livello<br />

aziendale, meno favorevole per i lavoratori rispetto<br />

a quella vigente presso il cedente.<br />

Si tratta di un problema di estrema rilevanza, che<br />

peraltro già si era posto anche in passato con riferimento<br />

ai cosiddetti accordi di ingresso, ovvero<br />

gli accordi destinati ad armonizzare le diverse<br />

discipline contrattuali in vigore presso cedente<br />

e cessionario. La giurisprudenza è stata infatti<br />

più volte chiamata a pronunciarsi sulla validità<br />

e sull’efficacia di tali accordi, specie nell’ipotesi,<br />

pressoché inevitabile, in cui vengano sacrificati<br />

alcuni <strong>dei</strong> diritti esistenti al fine di garantire un<br />

trattamento omogeneo tra i dipendenti confluiti<br />

nella nuova impresa e quelli già in servizio presso<br />

la stessa 15 .<br />

Quel che è certo, in ogni caso, è il diritto del dipendente<br />

trasferito a mantenere l’anzianità di servizio<br />

maturata ed un trattamento economico complessivamente<br />

non peggiorativo rispetto a quello di<br />

13 V. Cass. 22/8/2005 n. 17072, in Dir. e prat. lav. 2006, 528; Pret. Milano 9/2/92, in Orientamenti 1992, 1045; Pret. Pistoia<br />

13/4/94, in Foro it. 1995, I, 407.<br />

14 V. in tal senso Pret. Milano 30/10/97 citata alla nota 9. In senso contrario, v Trib. Milano 14/1/2003, in Lav. Giur. 2003,<br />

693)<br />

15 “In caso di trasferimento di azienda e di applicazione di diverse fonti collettive da parte, rispettivamente, del datore di lavoro<br />

cedente e del cessionario, è conforme alla previsione di cui all’art. 2112 c.c. la stipulazione di un accordo, sottoscritto nel<br />

contesto delle procedure di confronto sindacale previste dall’art. 47 della L. n. 428/1990, che regoli il passaggio da un’azienda<br />

all’altra e, in particolare, che confermi il trattamento economico e normativo applicato ai lavoratori presso l’azienda cedente”<br />

(Trib. Roma 3/5/2007, in Lav. nella giur. 2008, 177, con commento di DUI. Per un approfondimento di tali aspetti si rinvia a:<br />

ROMEI, Il rapporto di lavoro nel trasferimento d’azienda, in Il codice civile. Commentario diretto da Schlesinger, Milano 1993;<br />

Pret. Piacenza 28/4/97, in D&L 1997, 711, con nota di Cecconi, Sui rapporti fra “accordo di ingresso” e contratto aziendale).

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