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Art.35<br />

dovrebbe derivare superato dalla diversa natura<br />

delle mansioni in concreto esercitate, ed è in relazione<br />

a queste ultime ed in considerazione del<br />

loro intrinseco contenuto obiettivo, che deve essere<br />

stabilito il dovuto trattamento economico” 13 .<br />

***<br />

In calce alla norma che disciplina il praticantato è<br />

stata inserita una disposizione che prevede l’obbligo,<br />

per azienda e direttore, di informare il CdR<br />

sul numero degli stagisti utilizzati e sul relativo<br />

percorso di formazione.<br />

A tale riguardo, si deve preliminarmente evidenziare<br />

come gli stages, o tirocini, formativi siano<br />

espressamente previsti dalla legge, che chiarisce<br />

però in modo inequivocabile come non si tratti di<br />

una tipologia particolare di rapporto di lavoro; più<br />

specificamente, l’art. 18 della L. 196/97 “al fine di<br />

realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro<br />

e di agevolare le scelte professionali mediante<br />

la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso<br />

iniziative di tirocini pratici e stages”, ha<br />

espressamente previsto la possibilità di instaurare<br />

rapporti tra datori di lavoro privati e tirocinanti<br />

che però, come precisato dall’art. 1 c. 2 del D.<br />

M. 25/3/98 n. 142, “non costituiscono rapporti di<br />

lavoro”.<br />

Sempre la legge specifica poi il numero massimo<br />

210<br />

di rapporti di tirocinio che possono essere instaurati<br />

(da uno, nelle aziende fino a cinque dipendenti,<br />

sino a 10% <strong>dei</strong> dipendenti impiegati in imprese<br />

con più di venti dipendenti a tempo indeterminato;<br />

art. 1 c. 3 D.M. 142/98) e, soprattutto, indica i<br />

soggetti abilitati a promuovere i tirocini formativi<br />

e di orientamento (agenzie per l’impiego, università,<br />

istituzioni scolastiche, altri centri convenzionati),<br />

essendo appunto i tirocini svolti sulla base<br />

di apposite convenzioni stipulate tra soggetti promotori<br />

e datori di lavoro pubblici e privati. Sempre<br />

il menzionato D.M. 142/98 fissa poi la durata<br />

massima di questi tirocini, che è di regola di 12<br />

mesi (per studenti universitari), prorogabili sino a<br />

24 nel caso di portatori di handicap.<br />

Nel caso il rapporto si svolga in modo difforme<br />

rispetto alle previsioni iniziali, assumendo di fatto<br />

caratteristiche proprie del lavoro subordinato, è<br />

possibile rivendicare il riconoscimento <strong>dei</strong> diritti<br />

che spettano, appunto, ad un dipendente; in<br />

particolare, quello che dovrà costituire oggetto di<br />

specifica valutazione è l’adempimento, da parte<br />

dell’utilizzatore, degli obblighi formativi previsti<br />

dalla convenzione stipulata, la cui assenza risulta<br />

decisiva nel dimostrare la non riconducibilità del<br />

rapporto alla sua astratta formalizzazione, come<br />

già evidenziato dalla giurisprudenza 14 .<br />

13 Cass. 8/2/82 n. 745, in Foro it. Rep. 1982, voce Lavoro (rapporto) n. 325; conf. Cass. 30/5/74 n. 1549, in Foro it. 1974, I,<br />

2666; contra Trib. Cagliari 29/10/96, in Riv. Giur. Sarda 1999, 513; più in generale, sugli effetti conseguenti allo svolgimento di<br />

mansioni superiori si rinvia al commento dell’art. 22.<br />

14 “In un contratto di stage, la finalità specifica e preminente dell’addestramento professionale e dell’immediata e diretta strumentalità<br />

dell’inserimento ai soli fini dell’apprendimento è compatibile con l’assenza di qualsivoglia compenso per il tirocinante.<br />

Ove però dall’indagine sulle concrete modalità di svolgimento del rapporto non emerga alcuna reale attività di insegnamento,<br />

occorre qualificare la situazione di fatto così in concreto divergente dal progetto contrattuale scritto e, ove ne sussistano gli<br />

elementi, riconoscere l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato” (Trib. Milano 23/10/99, in Lav. giur. 2000, 168).

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