Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.35<br />
dovrebbe derivare superato dalla diversa natura<br />
delle mansioni in concreto esercitate, ed è in relazione<br />
a queste ultime ed in considerazione del<br />
loro intrinseco contenuto obiettivo, che deve essere<br />
stabilito il dovuto trattamento economico” 13 .<br />
***<br />
In calce alla norma che disciplina il praticantato è<br />
stata inserita una disposizione che prevede l’obbligo,<br />
per azienda e direttore, di informare il CdR<br />
sul numero degli stagisti utilizzati e sul relativo<br />
percorso di formazione.<br />
A tale riguardo, si deve preliminarmente evidenziare<br />
come gli stages, o tirocini, formativi siano<br />
espressamente previsti dalla legge, che chiarisce<br />
però in modo inequivocabile come non si tratti di<br />
una tipologia particolare di rapporto di lavoro; più<br />
specificamente, l’art. 18 della L. 196/97 “al fine di<br />
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro<br />
e di agevolare le scelte professionali mediante<br />
la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso<br />
iniziative di tirocini pratici e stages”, ha<br />
espressamente previsto la possibilità di instaurare<br />
rapporti tra datori di lavoro privati e tirocinanti<br />
che però, come precisato dall’art. 1 c. 2 del D.<br />
M. 25/3/98 n. 142, “non costituiscono rapporti di<br />
lavoro”.<br />
Sempre la legge specifica poi il numero massimo<br />
210<br />
di rapporti di tirocinio che possono essere instaurati<br />
(da uno, nelle aziende fino a cinque dipendenti,<br />
sino a 10% <strong>dei</strong> dipendenti impiegati in imprese<br />
con più di venti dipendenti a tempo indeterminato;<br />
art. 1 c. 3 D.M. 142/98) e, soprattutto, indica i<br />
soggetti abilitati a promuovere i tirocini formativi<br />
e di orientamento (agenzie per l’impiego, università,<br />
istituzioni scolastiche, altri centri convenzionati),<br />
essendo appunto i tirocini svolti sulla base<br />
di apposite convenzioni stipulate tra soggetti promotori<br />
e datori di lavoro pubblici e privati. Sempre<br />
il menzionato D.M. 142/98 fissa poi la durata<br />
massima di questi tirocini, che è di regola di 12<br />
mesi (per studenti universitari), prorogabili sino a<br />
24 nel caso di portatori di handicap.<br />
Nel caso il rapporto si svolga in modo difforme<br />
rispetto alle previsioni iniziali, assumendo di fatto<br />
caratteristiche proprie del lavoro subordinato, è<br />
possibile rivendicare il riconoscimento <strong>dei</strong> diritti<br />
che spettano, appunto, ad un dipendente; in<br />
particolare, quello che dovrà costituire oggetto di<br />
specifica valutazione è l’adempimento, da parte<br />
dell’utilizzatore, degli obblighi formativi previsti<br />
dalla convenzione stipulata, la cui assenza risulta<br />
decisiva nel dimostrare la non riconducibilità del<br />
rapporto alla sua astratta formalizzazione, come<br />
già evidenziato dalla giurisprudenza 14 .<br />
13 Cass. 8/2/82 n. 745, in Foro it. Rep. 1982, voce Lavoro (rapporto) n. 325; conf. Cass. 30/5/74 n. 1549, in Foro it. 1974, I,<br />
2666; contra Trib. Cagliari 29/10/96, in Riv. Giur. Sarda 1999, 513; più in generale, sugli effetti conseguenti allo svolgimento di<br />
mansioni superiori si rinvia al commento dell’art. 22.<br />
14 “In un contratto di stage, la finalità specifica e preminente dell’addestramento professionale e dell’immediata e diretta strumentalità<br />
dell’inserimento ai soli fini dell’apprendimento è compatibile con l’assenza di qualsivoglia compenso per il tirocinante.<br />
Ove però dall’indagine sulle concrete modalità di svolgimento del rapporto non emerga alcuna reale attività di insegnamento,<br />
occorre qualificare la situazione di fatto così in concreto divergente dal progetto contrattuale scritto e, ove ne sussistano gli<br />
elementi, riconoscere l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato” (Trib. Milano 23/10/99, in Lav. giur. 2000, 168).