Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.2 Art.44<br />
Allo scopo di tutelare il diritto del pubblico a ricevere una corretta informazione,<br />
distinta e distinguibile dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi <strong>dei</strong><br />
singoli, i messaggi pubblicitari devono essere chiaramente individuabili come tali e<br />
quindi distinti, anche attraverso apposita indicazione, dai testi giornalistici.<br />
Gli articoli elaborati dal giornalista nell’ambito della sua normale attività redazionale<br />
non possono essere utilizzati come materiale pubblicitario.<br />
I testi elaborati dai giornalisti collaboratori dipendenti da uffici stampa o di pubbliche<br />
relazioni devono essere pubblicati facendo seguire alla firma l’indicazione<br />
dell’organizzazione cui l’autore del testo è addetto quando trattino argomenti riferiti<br />
all’attività principale dell’interessato.<br />
I direttori nell’esercizio <strong>dei</strong> poteri previsti dall’art.6, e considerate le peculiarità delle<br />
singole testate, sono garanti della correttezza e della qualità dell’informazione anche<br />
per quanto attiene il rapporto tra testo e pubblicità. A tal fine i direttori ricevono<br />
periodicamente i pareri <strong>dei</strong> comitati di redazione.<br />
Commento<br />
Rapporto tra informazione e pubblicità<br />
Introdotta con il contratto del 1988, la norma in<br />
questione affronta un argomento sempre di grande<br />
attualità e di estrema delicatezza. È, infatti,<br />
noto come i ricavi pubblicitari costituiscano, per<br />
la gran parte delle case editrici, la voce di bilancio<br />
più significativa, con evidenti conseguenze<br />
sul potere di influenza esercitabile sui mezzi di<br />
informazione. In tale contesto, la correttezza professionale<br />
del giornalista, e soprattutto il rispetto<br />
da parte dello stesso delle norme che regolano<br />
l’esercizio di tale professione, a partire dall’art. 2<br />
L. 69/63 che sancisce l’obbligo inderogabile del<br />
rispetto della verità e dell’osservanza <strong>dei</strong> doveri<br />
di lealtà e buona fede, assumono un’importanza<br />
davvero decisiva.<br />
Al riguardo, il contratto impone innanzitutto di<br />
separare in modo inequivocabile pubblicità ed<br />
informazione.<br />
Si tratta di una previsione che ha un riscontro<br />
235<br />
anche in sede normativa; l’art. 7 della L. 29/7/03<br />
aveva sancito l’obbligo del legislatore di adottare<br />
provvedimenti normativi “per il riassetto delle<br />
disposizioni vigenti in materia di tutela <strong>dei</strong> consumatori”,<br />
anche al fine di adeguare la normativa<br />
nazionale a quella comunitaria.<br />
In ottemperanza a tale previsione è stato quindi<br />
emanato il D. Lgs. 6/9/05 n. 206, che contiene<br />
quello che viene definito il Codice del consumo 1 ;<br />
nell’individuare e reprimere le pratiche commerciali<br />
scorrette ed ingannevoli, la norma in oggetto<br />
indica tra le “pratiche commerciali considerate<br />
in ogni caso ingannevoli” (art. 23) anche quella<br />
consistente nell’impiegare “contenuti redazionali<br />
nei mezzi di comunicazione per promuovere un<br />
prodotto, qualora i costi di tale promozione siano<br />
stati sostenuti dal professionista senza che ciò<br />
emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente<br />
individuabili per il consumatore”.<br />
Per quanto riguarda poi il settore radiotelevisivo,<br />
si deve rammentare la previsione dell’art. 4 del D.<br />
1 A seguito dell’emanazione di questo provvedimento, è stato abrogato l’art. 4 c. 1 del D. Lgs 25/1/92 n. 74, che così recitava:<br />
“Trasparenza della pubblicità – 1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicità<br />
a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente<br />
percezione”.