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Art.2 Art.44<br />

Allo scopo di tutelare il diritto del pubblico a ricevere una corretta informazione,<br />

distinta e distinguibile dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi <strong>dei</strong><br />

singoli, i messaggi pubblicitari devono essere chiaramente individuabili come tali e<br />

quindi distinti, anche attraverso apposita indicazione, dai testi giornalistici.<br />

Gli articoli elaborati dal giornalista nell’ambito della sua normale attività redazionale<br />

non possono essere utilizzati come materiale pubblicitario.<br />

I testi elaborati dai giornalisti collaboratori dipendenti da uffici stampa o di pubbliche<br />

relazioni devono essere pubblicati facendo seguire alla firma l’indicazione<br />

dell’organizzazione cui l’autore del testo è addetto quando trattino argomenti riferiti<br />

all’attività principale dell’interessato.<br />

I direttori nell’esercizio <strong>dei</strong> poteri previsti dall’art.6, e considerate le peculiarità delle<br />

singole testate, sono garanti della correttezza e della qualità dell’informazione anche<br />

per quanto attiene il rapporto tra testo e pubblicità. A tal fine i direttori ricevono<br />

periodicamente i pareri <strong>dei</strong> comitati di redazione.<br />

Commento<br />

Rapporto tra informazione e pubblicità<br />

Introdotta con il contratto del 1988, la norma in<br />

questione affronta un argomento sempre di grande<br />

attualità e di estrema delicatezza. È, infatti,<br />

noto come i ricavi pubblicitari costituiscano, per<br />

la gran parte delle case editrici, la voce di bilancio<br />

più significativa, con evidenti conseguenze<br />

sul potere di influenza esercitabile sui mezzi di<br />

informazione. In tale contesto, la correttezza professionale<br />

del giornalista, e soprattutto il rispetto<br />

da parte dello stesso delle norme che regolano<br />

l’esercizio di tale professione, a partire dall’art. 2<br />

L. 69/63 che sancisce l’obbligo inderogabile del<br />

rispetto della verità e dell’osservanza <strong>dei</strong> doveri<br />

di lealtà e buona fede, assumono un’importanza<br />

davvero decisiva.<br />

Al riguardo, il contratto impone innanzitutto di<br />

separare in modo inequivocabile pubblicità ed<br />

informazione.<br />

Si tratta di una previsione che ha un riscontro<br />

235<br />

anche in sede normativa; l’art. 7 della L. 29/7/03<br />

aveva sancito l’obbligo del legislatore di adottare<br />

provvedimenti normativi “per il riassetto delle<br />

disposizioni vigenti in materia di tutela <strong>dei</strong> consumatori”,<br />

anche al fine di adeguare la normativa<br />

nazionale a quella comunitaria.<br />

In ottemperanza a tale previsione è stato quindi<br />

emanato il D. Lgs. 6/9/05 n. 206, che contiene<br />

quello che viene definito il Codice del consumo 1 ;<br />

nell’individuare e reprimere le pratiche commerciali<br />

scorrette ed ingannevoli, la norma in oggetto<br />

indica tra le “pratiche commerciali considerate<br />

in ogni caso ingannevoli” (art. 23) anche quella<br />

consistente nell’impiegare “contenuti redazionali<br />

nei mezzi di comunicazione per promuovere un<br />

prodotto, qualora i costi di tale promozione siano<br />

stati sostenuti dal professionista senza che ciò<br />

emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente<br />

individuabili per il consumatore”.<br />

Per quanto riguarda poi il settore radiotelevisivo,<br />

si deve rammentare la previsione dell’art. 4 del D.<br />

1 A seguito dell’emanazione di questo provvedimento, è stato abrogato l’art. 4 c. 1 del D. Lgs 25/1/92 n. 74, che così recitava:<br />

“Trasparenza della pubblicità – 1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicità<br />

a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente<br />

percezione”.

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