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Art.50<br />

rimento all’area della tutela obbligatoria, è stata<br />

affermata l’applicabilità dell’art. 8 L. 604/66 12 ;<br />

dopo l’entrata in vigore della medesima legge, è<br />

stata ritenuta configurabile la riassunzione ex art.<br />

2 L. 108/90 13 . Più in generale, altre sentenze hanno<br />

ritenuto che il licenziamento ontologicamente<br />

disciplinare, inflitto senza il rispetto della procedura<br />

ex art. 7 S.L., non è nullo ma semplicemente<br />

ingiustificato, con le conseguenze previste dalla<br />

legge in considerazione <strong>dei</strong> requisiti dimensionali<br />

250<br />

sezione<br />

del datore di lavoro 14 .<br />

Quanto alla procedura per la comminazione di<br />

una sanzione disciplinare, l’art. 7 S.L. dispone<br />

che il datore di lavoro debba preventivamente<br />

contestare l’addebito, consentendo al lavoratore<br />

di presentare – personalmente o tramite un rappresentante<br />

sindacale di sua fiducia 15 – le proprie<br />

giustificazioni 16 nel termine di cinque giorni 17 ; solo<br />

nel caso in cui le giustificazioni venissero ritenute<br />

insufficienti (e comunque non prima che sia-<br />

12 Cass. 23/11/92 n. 12486, in Riv. it. dir. lav. 1993, II, 355, con nota di MARINO; Cass. 5/2/93 n. 1433, in Dir. e prat. lav. 1993,<br />

953; Pret. Milano 2/11/95, in D&L 1996, 479.<br />

13 Pret. Milano 28/9/91, in D&L 1992, 475; Pret. Roma 23/1/93, in Dir. e prat. lav. 1993, 813.<br />

14 Cass. sez. un. 26/4/94 n. 3965, in Lav. giur. 1994, 683; Cass. 7/3/96 n.1793, in D&L 1997, 353; Cass. 23/11/92 n. 12486, in<br />

Foro it. 1983, I, 374; Cass. 1/2/92 n. 1037, in Dir. e prat. lav. 1992, 983.<br />

15 A tale riguardo, è stato per esempio affermato che, in sede di giustificazioni, il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante<br />

di una qualunque associazione sindacale, indipendentemente dall’avere tale organizzazione costituito una propria<br />

rappresentanza aziendale ex art. 19 SL nell’unità produttiva in cui opera il lavoratore (Trib. Milano 18/1/95, in D&L 1995, 877).<br />

Anche in questo caso, però, il diritto di difesa trova compiuta esplicazione solo con l’audizione personale del lavoratore, a<br />

nulla rilevando le osservazioni scritte rese direttamente dal rappresentante sindacale (Corte d’Appello Milano 4/6/2002, in D&L<br />

2002, 721, con nota di Giuseppe Bulgarini d’Elci, “Sul diritto di difesa del lavoratore sottoposto ad azione disciplinare”). Inoltre,<br />

è stato ritenuto che non costituisce violazione del diritto di difesa del lavoratore la mancata ammissione di un legale nella fase<br />

di contraddittorio disciplinare, atteso che tale facoltà viene riservata dallo Statuto <strong>dei</strong> Lavoratori solo al rappresentante sindacale<br />

di fiducia del dipendente (Cass. 30/8/00 n. 11430, in Lavoro e prev. oggi 2000, 2093 e in Orientamenti 2000, 757).<br />

16 Se il lavoratore presenta giustificazioni scritte, e vuole anche essere sentito oralmente, ha l’onere di comunicarlo esplicitamente<br />

(Cass. 2/5/2005 n. 9066, in Orient. Giur. Lav. 2005, 288). Secondo Trib. Bergamo 29/10/2007, in D&L 2008, 982, a tal<br />

fine il lavoratore ha l’onere di comunicare detta volontà in termini univoci a tutela dell’affidamento del datore di lavoro, mentre<br />

quest’ultimo ha l’onere di formalizzare le modalità di audizione in termini chiari e inequivocabili, con la conseguenza della<br />

nullità della sanzione disciplinare comminata dopo che il datore di lavoro si era limitato a dichiarare genericamente la propria<br />

disponibilità all’audizione senza indicare il giorno e l’ora dell’audizione (v. anche (Trib. Milano, 13/5/2005, in Orient. Giur. Lav.<br />

609). In ogni caso, il lavoratore non può pretendere che l’audizione avvenga nelle ore di lavoro, ovviamente con il rispetto delle<br />

festività e del periodo feriale (Corte app. Milano 12/3/2007, Pres. e Rel. Castellini, in Lav. nella giur. 2007, 1262). Trib. Milano<br />

23/4/2008, in Lav. nella giur. 2008, 1284 ha precisato che la richiesta dell’audizione, come pure di ottenere copia di tutta la<br />

documentazione su cui si fondano le contestazioni, è legittima solo quando la stessa risponda a effettive esigenze di difesa<br />

non altrimenti tutelabili e non quando invece essa appaia dettata da fini meramente dilatori o sia avanzata in modo equivoco<br />

o generico. Sull’argomento è pure intervenuto il Garante per il trattamento <strong>dei</strong> dati personali: con provvedimento 12/4/2007 (in<br />

D&L 2007, 790, con nota di Luce Bonzano, “Procedimento disciplinare e accesso ai dati”), è stato affermato il diritto del lavoratore<br />

di conoscere, ai sensi dell’art. 7, 1° comma, lett. a) e lett. b), D.Lgs. 30/6/03 n. 196, l’origine e le modalità di trattamento<br />

<strong>dei</strong> dati che lo riguardano e sui quali si fonda il procedimento disciplinare stesso E’ stato anche precisato che il datore di lavoro<br />

può soddisfare la richiesta indicando i ruoli, le categorie e gli uffici aziendali dai quali sono pervenute le segnalazioni, senza far<br />

riferimento all’identità delle persone fisiche che materialmente le hanno effettuate, non sussistendo il diritto del richiedente di<br />

accedere ai dati personali riferiti a terzi. Inoltre, il datore di lavoro può differire dette informazioni per il tempo necessario a far<br />

valere i propri diritti in un procedimento giudiziario, ai sensi dell’art. 8, 2° comma, lett. e) D.Lgs. 30/6/03 n. 196, solo qualora<br />

il pregiudizio derivante dalla rivelazione <strong>dei</strong> dati sia effettivo e concreto, non essendo a tal fine sufficiente l’allegazione <strong>dei</strong><br />

vantaggi che il dipendente potrebbe ottenere dalla anticipata conoscenza degli elementi di prova.<br />

17 La presentazione di ulteriori difese dopo la scadenza del tempo massimo deve essere consentita solo nell’ipotesi in cui<br />

entro questo termine il lavoratore non sia stato in grado di presentare compiutamente la propria confutazione dell’addebito e la<br />

valutazione di questo presupposto va operata alla stregua <strong>dei</strong> principi di correttezza e buona fede che devono regolare l’esercizio<br />

del potere disciplinare del datore di lavoro (Cass. 13/1/2005 n. 488, in Orient. Giur. Lav. 2005, 81, e in Riv. it. dir. lav. 2006,<br />

con nota di Domenico Carlomagno, “Sulle modalità di esercizio del diritto di difesa del lavoratore nel procedimento disciplinare”,<br />

134). Secondo Cass. 7/5/2003 n. 6900, in D&L 2003, 726, con nota di Roberto Muggia, “Termine finale e possibilità di<br />

difesa”, una volta presentate le giustificazioni, la sanzione può essere inflitta anche se non ancora scaduto il termine di cinque<br />

giorni. A tal fine, però, una parte della giurisprudenza consente al lavoratore di riservarsi di presentare ulteriori giustificazioni<br />

nel termine, con conseguente illegittimità della sanzione inflitta precedentemente (Cass. 28/3/96 n. 2791, in D&L 1996, 981;<br />

Pret. Milano, sez. Rho, 25/3/98, in D&L 1998, 1094).

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