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Art.5<br />

Commento<br />

La norma in questione deve essere letta in correlazione<br />

con il successivo art. 11, al cui commento<br />

si rinvia per quanto riguarda la disamina <strong>dei</strong> requisiti<br />

necessari per l’attribuzione delle qualifiche<br />

dallo stesso previste.<br />

Tale disposizione riveste innanzitutto una particolare<br />

importanza dovuta al fatto di imporre l’utilizzazione<br />

di giornalisti professionisti nell’ambito di<br />

determinate posizioni, e in particolare nell’espletamento<br />

delle funzioni di inviato speciale, di corrispondente<br />

da Roma e dalle capitali estere e di<br />

titolare di uffici di corrispondenza che dedichino<br />

almeno una pagina alla cronaca locale. Per quanto<br />

riguarda in particolare il ruolo del corrispondente<br />

e la distinzione tra redattore - corrispondente e<br />

corrispondente tout – court si rinvia al commento<br />

all’art. 12.<br />

La norma regolamenta poi la differenza tra redazioni<br />

decentrate (l’appartenenza alle quali determina<br />

appunto il diritto alla qualifica di redattore)<br />

e uffici di corrispondenza. In forza di tale disposizione,<br />

deve qualificarsi redazione decentrata la<br />

struttura distaccata rispetto alla redazione centrale<br />

cui è demandato il compito di realizzare una<br />

o più pagine del giornale, con svolgimento anche<br />

<strong>dei</strong> compiti di cucina redazionale, compresa<br />

la titolazione; le pagine realizzate nelle redazioni<br />

decentrate riguardano la cronaca locale, ma ai<br />

giornalisti addetti a tali redazioni possono essere<br />

richieste anche notizie e servizi per l’edizione<br />

nazionale. Più limitati sono invece i compiti degli<br />

uffici di corrispondenza, che provvedono alla raccolta<br />

del materiale inviato dai vari corrispondenti,<br />

per poi trasmettere alla redazione, centrale o decentrata,<br />

i relativi servizi.<br />

Sia nelle redazioni decentrate che presso gli uffici<br />

di corrispondenza possono essere impiegati<br />

56<br />

redazioni decentrate e uffici di corrispondenza<br />

giornalisti pubblicisti; tale possibilità è espressamente<br />

prevista dall’art. 36 del contratto, che precisa<br />

altresì i limiti numerici di tale utilizzo, nonché<br />

le disposizioni contrattuali applicabili a tali rapporti,<br />

da cui risultano escluse, in particolare, l’art.<br />

7 (relativo agli orari di lavoro), l’art. 11 (qualifiche<br />

e minimi di stipendio), l’art. 13 (relativo agli scatti<br />

di anzianità), l’art. 16 (che regola il pagamento<br />

dell’indennità redazionale), l’art. 21 (che riguarda<br />

il versamento <strong>dei</strong> contributi previdenziali a favore<br />

dell’INPGI, ora peraltro possibile), l’art 22 (relativo<br />

alle mansioni e al trasferimento). Un trattamento<br />

particolare è poi previsto per le ferie, per i permessi,<br />

per l’orario di lavoro (che deve essere ricompreso<br />

tra 18 e 24 ore) e per la risoluzione del<br />

rapporto; con riferimento a tale ultimo aspetto, la<br />

previsione contrattuale è notevolmente peggiorativa<br />

rispetto al trattamento riconosciuto al redattore,<br />

posto che fissa in tre 1 mensilità (contro<br />

sette) l’indennità di preavviso spettante in caso<br />

di licenziamento non per giusta causa e che impone<br />

al pubblicista un preavviso di tre mesi (contro<br />

due) nel caso in cui rassegni le dimissioni. La<br />

retribuzione spettante è prevista in un’apposita<br />

tabella allegata al contratto.<br />

Si segnala, infine, che la giurisprudenza ha riconosciuto<br />

come sia possibile qualificare la redazione<br />

decentrata alla stregua di autonoma unità<br />

produttiva (con tutto ciò che ne consegue in<br />

tema di tutelabilità del posto di lavoro <strong>dei</strong> giornalisti<br />

alla stessa addetti), nel caso in cui la stessa<br />

svolga un’attività, appunto, autonoma, finalizzata<br />

all’invio sistematico e quotidiano di notizie<br />

dettagliate ed elaborate, in grado di realizzare in<br />

modo compiuto il proprio fine produttivo 2 ; per<br />

approfondimenti sulla nozione e sulla rilevanza<br />

del concetto di unità produttiva si rinvia al commento<br />

all’art. 22.<br />

1 Elevate a quattro dopo cinque anni di servizio.<br />

2 Così Cass. 17/3/93 n. 3145 in Foro it. Rep. 1993, voce Lavoro (rapporto) n. 799; conf. Cass. 10/1/87 n. 109, in Orientamenti<br />

1988, 349.

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