Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.5<br />
Commento<br />
La norma in questione deve essere letta in correlazione<br />
con il successivo art. 11, al cui commento<br />
si rinvia per quanto riguarda la disamina <strong>dei</strong> requisiti<br />
necessari per l’attribuzione delle qualifiche<br />
dallo stesso previste.<br />
Tale disposizione riveste innanzitutto una particolare<br />
importanza dovuta al fatto di imporre l’utilizzazione<br />
di giornalisti professionisti nell’ambito di<br />
determinate posizioni, e in particolare nell’espletamento<br />
delle funzioni di inviato speciale, di corrispondente<br />
da Roma e dalle capitali estere e di<br />
titolare di uffici di corrispondenza che dedichino<br />
almeno una pagina alla cronaca locale. Per quanto<br />
riguarda in particolare il ruolo del corrispondente<br />
e la distinzione tra redattore - corrispondente e<br />
corrispondente tout – court si rinvia al commento<br />
all’art. 12.<br />
La norma regolamenta poi la differenza tra redazioni<br />
decentrate (l’appartenenza alle quali determina<br />
appunto il diritto alla qualifica di redattore)<br />
e uffici di corrispondenza. In forza di tale disposizione,<br />
deve qualificarsi redazione decentrata la<br />
struttura distaccata rispetto alla redazione centrale<br />
cui è demandato il compito di realizzare una<br />
o più pagine del giornale, con svolgimento anche<br />
<strong>dei</strong> compiti di cucina redazionale, compresa<br />
la titolazione; le pagine realizzate nelle redazioni<br />
decentrate riguardano la cronaca locale, ma ai<br />
giornalisti addetti a tali redazioni possono essere<br />
richieste anche notizie e servizi per l’edizione<br />
nazionale. Più limitati sono invece i compiti degli<br />
uffici di corrispondenza, che provvedono alla raccolta<br />
del materiale inviato dai vari corrispondenti,<br />
per poi trasmettere alla redazione, centrale o decentrata,<br />
i relativi servizi.<br />
Sia nelle redazioni decentrate che presso gli uffici<br />
di corrispondenza possono essere impiegati<br />
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redazioni decentrate e uffici di corrispondenza<br />
giornalisti pubblicisti; tale possibilità è espressamente<br />
prevista dall’art. 36 del contratto, che precisa<br />
altresì i limiti numerici di tale utilizzo, nonché<br />
le disposizioni contrattuali applicabili a tali rapporti,<br />
da cui risultano escluse, in particolare, l’art.<br />
7 (relativo agli orari di lavoro), l’art. 11 (qualifiche<br />
e minimi di stipendio), l’art. 13 (relativo agli scatti<br />
di anzianità), l’art. 16 (che regola il pagamento<br />
dell’indennità redazionale), l’art. 21 (che riguarda<br />
il versamento <strong>dei</strong> contributi previdenziali a favore<br />
dell’INPGI, ora peraltro possibile), l’art 22 (relativo<br />
alle mansioni e al trasferimento). Un trattamento<br />
particolare è poi previsto per le ferie, per i permessi,<br />
per l’orario di lavoro (che deve essere ricompreso<br />
tra 18 e 24 ore) e per la risoluzione del<br />
rapporto; con riferimento a tale ultimo aspetto, la<br />
previsione contrattuale è notevolmente peggiorativa<br />
rispetto al trattamento riconosciuto al redattore,<br />
posto che fissa in tre 1 mensilità (contro<br />
sette) l’indennità di preavviso spettante in caso<br />
di licenziamento non per giusta causa e che impone<br />
al pubblicista un preavviso di tre mesi (contro<br />
due) nel caso in cui rassegni le dimissioni. La<br />
retribuzione spettante è prevista in un’apposita<br />
tabella allegata al contratto.<br />
Si segnala, infine, che la giurisprudenza ha riconosciuto<br />
come sia possibile qualificare la redazione<br />
decentrata alla stregua di autonoma unità<br />
produttiva (con tutto ciò che ne consegue in<br />
tema di tutelabilità del posto di lavoro <strong>dei</strong> giornalisti<br />
alla stessa addetti), nel caso in cui la stessa<br />
svolga un’attività, appunto, autonoma, finalizzata<br />
all’invio sistematico e quotidiano di notizie<br />
dettagliate ed elaborate, in grado di realizzare in<br />
modo compiuto il proprio fine produttivo 2 ; per<br />
approfondimenti sulla nozione e sulla rilevanza<br />
del concetto di unità produttiva si rinvia al commento<br />
all’art. 22.<br />
1 Elevate a quattro dopo cinque anni di servizio.<br />
2 Così Cass. 17/3/93 n. 3145 in Foro it. Rep. 1993, voce Lavoro (rapporto) n. 799; conf. Cass. 10/1/87 n. 109, in Orientamenti<br />
1988, 349.