Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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commento<br />
L’art. 8 CNLG disciplina l’ipotesi che il giornalista,<br />
dipendente di un editore, svolga attività lavorativa<br />
per un editore diverso. A tale riguardo, la norma è<br />
subito chiara e perentoria: nessun giornalista può<br />
stipulare una pluralità di rapporti di lavoro disciplinati<br />
dall’art. 1 CNLG.<br />
Il divieto fonda la propria ragione su una situazione,<br />
peraltro diffusa in passato, caratterizzata<br />
dal fatto che alcuni giornalisti lavoravano di fatto<br />
per una pluralità di testate anche di diversi editori,<br />
adattando le notizie raccolte alle diverse esigenze<br />
di ciascuna di queste. Attualmente, forse, la<br />
norma è diventata anacronistica, se non altro in<br />
conseguenza della tendenza degli editori a stipulare<br />
sempre più raramente rapporti ex art. 1<br />
CNLG e di avvalersi sempre più frequentemente<br />
di collaboratori non dipendenti.<br />
In ogni caso, l’oggetto del divieto è chiaro: il<br />
giornalista che sia titolare di un rapporto ex art.<br />
1 CNLG non può lavorare alle dipendenze di un<br />
Art.8<br />
Rapporti plurimi<br />
nessun giornalista può contrarre più di un rapporto di lavoro regolato dall’art.1<br />
(rapporto a tempo pieno).<br />
Il giornalista quando sia stato assunto per prestare esclusivamente la sua opera ad<br />
un’impresa giornalistica o agenzia di informazioni per la stampa, non potrà assumere<br />
altri incarichi senza esserne autorizzato per iscritto dal direttore, d’accordo con<br />
l’editore.<br />
Se al giornalista non assunto in esclusiva sia, in costanza del rapporto, richiesta la<br />
prestazione esclusiva, sarà dovuto un superminimo non inferiore al 13% da calcolarsi<br />
sul minimo di stipendio della categoria alla quale il giornalista appartiene, salva<br />
la facoltà del medesimo di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alle indennità di<br />
licenziamento (trattamento di fine rapporto ed indennità di mancato preavviso).<br />
In ogni caso il giornalista non potrà assumere incarichi in contrasto con gli interessi<br />
morali e materiali dell’azienda alla quale appartiene. Fatti salvi questi interessi,<br />
il giornalista potrà manifestare le proprie opinioni attraverso altre pubblicazioni di<br />
carattere culturale, religioso, politico o sindacale.<br />
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altro editore nell’ambito di un altro rapporto ex<br />
art. 1, libero invece restando di porre in essere un<br />
altro rapporto ex art. 2 CNLG o di autonoma collaborazione.<br />
Tuttavia, anche questa facoltà non è<br />
assoluta, ma incontra due deroghe.<br />
In primo luogo, il giornalista non può assumere<br />
altri incarichi, senza autorizzazione scritta del direttore,<br />
d’accordo con l’editore, se egli sia stato<br />
assunto in esclusiva. Pertanto, in un simile caso, il<br />
giornalista – in mancanza della prescritta autorizzazione<br />
– non potrà svolgere altri incarichi professionali<br />
di nessuna natura, quindi anche di natura<br />
autonoma o di collaborazione ex art. 2 CNLG. In<br />
ogni caso, si deve escludere che l’autorizzazione,<br />
una volta concessa, possa essere revocata: infatti,<br />
la richiesta da parte del giornalista e l’autorizzazione<br />
da parte del direttore costituiscono gli<br />
estremi di una proposta e di un’accettazione contrattuale,<br />
che si fondono in un contratto vincolante<br />
per le parti, non risolvibile unilateralmente.<br />
L’obbligo di esclusiva, anche se non previsto<br />
all’atto dell’assunzione, potrebbe sopravvenire<br />
nel corso dell’esecuzione del rapporto: infatti, il