30.05.2013 Views

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

commento<br />

L’art. 8 CNLG disciplina l’ipotesi che il giornalista,<br />

dipendente di un editore, svolga attività lavorativa<br />

per un editore diverso. A tale riguardo, la norma è<br />

subito chiara e perentoria: nessun giornalista può<br />

stipulare una pluralità di rapporti di lavoro disciplinati<br />

dall’art. 1 CNLG.<br />

Il divieto fonda la propria ragione su una situazione,<br />

peraltro diffusa in passato, caratterizzata<br />

dal fatto che alcuni giornalisti lavoravano di fatto<br />

per una pluralità di testate anche di diversi editori,<br />

adattando le notizie raccolte alle diverse esigenze<br />

di ciascuna di queste. Attualmente, forse, la<br />

norma è diventata anacronistica, se non altro in<br />

conseguenza della tendenza degli editori a stipulare<br />

sempre più raramente rapporti ex art. 1<br />

CNLG e di avvalersi sempre più frequentemente<br />

di collaboratori non dipendenti.<br />

In ogni caso, l’oggetto del divieto è chiaro: il<br />

giornalista che sia titolare di un rapporto ex art.<br />

1 CNLG non può lavorare alle dipendenze di un<br />

Art.8<br />

Rapporti plurimi<br />

nessun giornalista può contrarre più di un rapporto di lavoro regolato dall’art.1<br />

(rapporto a tempo pieno).<br />

Il giornalista quando sia stato assunto per prestare esclusivamente la sua opera ad<br />

un’impresa giornalistica o agenzia di informazioni per la stampa, non potrà assumere<br />

altri incarichi senza esserne autorizzato per iscritto dal direttore, d’accordo con<br />

l’editore.<br />

Se al giornalista non assunto in esclusiva sia, in costanza del rapporto, richiesta la<br />

prestazione esclusiva, sarà dovuto un superminimo non inferiore al 13% da calcolarsi<br />

sul minimo di stipendio della categoria alla quale il giornalista appartiene, salva<br />

la facoltà del medesimo di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alle indennità di<br />

licenziamento (trattamento di fine rapporto ed indennità di mancato preavviso).<br />

In ogni caso il giornalista non potrà assumere incarichi in contrasto con gli interessi<br />

morali e materiali dell’azienda alla quale appartiene. Fatti salvi questi interessi,<br />

il giornalista potrà manifestare le proprie opinioni attraverso altre pubblicazioni di<br />

carattere culturale, religioso, politico o sindacale.<br />

70<br />

altro editore nell’ambito di un altro rapporto ex<br />

art. 1, libero invece restando di porre in essere un<br />

altro rapporto ex art. 2 CNLG o di autonoma collaborazione.<br />

Tuttavia, anche questa facoltà non è<br />

assoluta, ma incontra due deroghe.<br />

In primo luogo, il giornalista non può assumere<br />

altri incarichi, senza autorizzazione scritta del direttore,<br />

d’accordo con l’editore, se egli sia stato<br />

assunto in esclusiva. Pertanto, in un simile caso, il<br />

giornalista – in mancanza della prescritta autorizzazione<br />

– non potrà svolgere altri incarichi professionali<br />

di nessuna natura, quindi anche di natura<br />

autonoma o di collaborazione ex art. 2 CNLG. In<br />

ogni caso, si deve escludere che l’autorizzazione,<br />

una volta concessa, possa essere revocata: infatti,<br />

la richiesta da parte del giornalista e l’autorizzazione<br />

da parte del direttore costituiscono gli<br />

estremi di una proposta e di un’accettazione contrattuale,<br />

che si fondono in un contratto vincolante<br />

per le parti, non risolvibile unilateralmente.<br />

L’obbligo di esclusiva, anche se non previsto<br />

all’atto dell’assunzione, potrebbe sopravvenire<br />

nel corso dell’esecuzione del rapporto: infatti, il

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!