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Art.21<br />

giornalista che fruisce dell’indennità percepisca<br />

compensi per collaborazioni, si dovrà valutare<br />

l’entità degli importi a lui corrisposti, considerato<br />

che l’art. 24 del Regolamento prevede che il 50%<br />

<strong>dei</strong> compensi per lavoro autonomo è cumulabile<br />

con l’indennità di disoccupazione, fino al limite<br />

di un terzo dell’indennità stessa; al superamento<br />

della soglia indicata, l’indennità viene progressivamente<br />

ridotta.<br />

Il contratto collettivo ribadisce poi l’obbligo a carico<br />

del datore di lavoro di provvedere alla trattenuta,<br />

sulla retribuzione mensile, della quota contributiva<br />

che la legge pone a carico del lavoratore;<br />

inoltre, una trattenuta ulteriore è prevista al fine di<br />

finanziare la Cassa Autonoma di Previdenza ed<br />

Assistenza Integrativa <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong> (CASAGIT),<br />

destinata ad erogare prestazioni sanitarie integrative<br />

rispetto a quelle garantite dal Sistema sanitario<br />

nazionale. Dal 1° maggio 2008 sono entrate<br />

in vigore le nuove norme che regolano l’iscrizione<br />

alla Casagit 2 <strong>dei</strong> giornalisti che svolgono attività<br />

giornalistica, caratterizzata come fonte principale<br />

del loro reddito, in forma autonoma o subordinata,<br />

se regolata da contratti che non comportino<br />

l’obbligo al versamento del contributo alla Casagit.<br />

I cambiamenti più significativi riguardano la<br />

facoltà di scegliere tra due tipologie contributive,<br />

al 30% o al 60% della spesa media per associato<br />

con esonero dal versamento della quota fissa, ed<br />

il diritto a usufruire di tutte le prestazioni, erogabili<br />

in regime di indiretta, nella misura del 30% o del<br />

60%, come da contribuzione.<br />

Queste le principali prestazioni poste a carico<br />

della CASAGIT: ricoveri; Day Hospital; interventi<br />

chirurgici ambulatoriali; visite specialistiche; accertamenti<br />

clinici e diagnostici; prestazioni terapeutiche;<br />

medicinali, cure odontoiatriche; lenti<br />

correttive della vista; protesi; assistenza infermieristica;<br />

assistenza ai minori portatori di handicap;<br />

cure termali. Le modalità per ottenere le prestazioni<br />

indicate possono essere visionate nel sito<br />

internet www.casagit.it.<br />

Per quanto riguarda le erogazioni previste in caso di<br />

infortuni, si rinvia al commento agli artt. 38 – 41.<br />

Da segnalare, infine, le rilevanti novità di recente<br />

introdotte in materia di lavoro autonomo; a se-<br />

118<br />

INPGI - CASAGIT<br />

guito del D. Lgs. 10 febbraio 1996 n. 103 è stata<br />

varata la “gestione separata” (c.d. INPGI 2) per le<br />

prestazioni di lavoro autonomo. A tale gestione<br />

devono obbligatoriamente iscriversi “i giornalisti<br />

professionisti e pubblicisti iscritti negli appositi<br />

elenchi di categoria ed i praticanti giornalisti<br />

iscritti nell’apposito registro che esercitano attività<br />

autonoma di libera professione senza vincolo di<br />

subordinazione o che svolgono attività lavorativa<br />

di natura giornalistica nella forma della collaborazione<br />

coordinata e continuativa”, e ciò anche nel<br />

caso in cui “svolgano contemporaneamente attività<br />

di lavoro subordinato” (art. 1 del regolamento<br />

dell’Istituto, in data 9/3/09).<br />

In buona sostanza, ogni attività di collaborazione<br />

giornalistica, anche se svolta da dipendenti, presuppone<br />

l’iscrizione alla gestione indicata, con<br />

conseguente versamento del contributo soggettivo<br />

(la cui misura è prevista in una percentuale<br />

del reddito netto di lavoro autonomo percepito<br />

dal giornalista; alla stessa può essere aggiunta, in<br />

modo facoltativo, una quota ulteriore) e del contributo<br />

integrativo, posto a carico di chi fruisce<br />

della prestazione giornalistica. A fronte del 12%<br />

del versamento Inpgi 2 <strong>dei</strong> collaboratori (10% a<br />

carico del giornalista e 2% a carico dell’editore)<br />

a partire dal 2009 sono state introdotte in materia<br />

importanti novità per i Co.co.co. (Collaborazione<br />

coordinata e continuativa) che avranno versamenti<br />

contibutivi che nel 2011 raggiungeranno quelli<br />

previsti dall’Inps (26%). Le aliquote contributive<br />

che il committente dovrà applicare sui compensi<br />

corrisposti ai giornalisti Co.Co.Co. saranno infatti<br />

le seguenti: dal 1° gennaio 2009: il 18,75%, dal 1°<br />

gennaio 2010: il 23,40%. dal 1° gennaio 2011: il<br />

26%. In aggiunta ai contributi previdenziali, è dovuto<br />

un ulteriore contributo pari allo 0,72%, destinato<br />

al finanziamento: dell’indennità di maternità;<br />

del congedo parentale; dell’assegno per il nucleo<br />

familiare; dell’indennità giornaliera di malattia e di<br />

degenza ospedaliera. Per i Co.Co.Co. assicurati<br />

alla Gestione Separata, titolari anche di altra posizione<br />

assicurativa o pensionati, invece la contibuzione<br />

è la seguente: dal 1° gennaio 2009: il<br />

12,75%, dal 1° gennaio 2010: il 15,30%, dal 1°<br />

gennaio 2011: il 17%.

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