Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.21<br />
giornalista che fruisce dell’indennità percepisca<br />
compensi per collaborazioni, si dovrà valutare<br />
l’entità degli importi a lui corrisposti, considerato<br />
che l’art. 24 del Regolamento prevede che il 50%<br />
<strong>dei</strong> compensi per lavoro autonomo è cumulabile<br />
con l’indennità di disoccupazione, fino al limite<br />
di un terzo dell’indennità stessa; al superamento<br />
della soglia indicata, l’indennità viene progressivamente<br />
ridotta.<br />
Il contratto collettivo ribadisce poi l’obbligo a carico<br />
del datore di lavoro di provvedere alla trattenuta,<br />
sulla retribuzione mensile, della quota contributiva<br />
che la legge pone a carico del lavoratore;<br />
inoltre, una trattenuta ulteriore è prevista al fine di<br />
finanziare la Cassa Autonoma di Previdenza ed<br />
Assistenza Integrativa <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong> (CASAGIT),<br />
destinata ad erogare prestazioni sanitarie integrative<br />
rispetto a quelle garantite dal Sistema sanitario<br />
nazionale. Dal 1° maggio 2008 sono entrate<br />
in vigore le nuove norme che regolano l’iscrizione<br />
alla Casagit 2 <strong>dei</strong> giornalisti che svolgono attività<br />
giornalistica, caratterizzata come fonte principale<br />
del loro reddito, in forma autonoma o subordinata,<br />
se regolata da contratti che non comportino<br />
l’obbligo al versamento del contributo alla Casagit.<br />
I cambiamenti più significativi riguardano la<br />
facoltà di scegliere tra due tipologie contributive,<br />
al 30% o al 60% della spesa media per associato<br />
con esonero dal versamento della quota fissa, ed<br />
il diritto a usufruire di tutte le prestazioni, erogabili<br />
in regime di indiretta, nella misura del 30% o del<br />
60%, come da contribuzione.<br />
Queste le principali prestazioni poste a carico<br />
della CASAGIT: ricoveri; Day Hospital; interventi<br />
chirurgici ambulatoriali; visite specialistiche; accertamenti<br />
clinici e diagnostici; prestazioni terapeutiche;<br />
medicinali, cure odontoiatriche; lenti<br />
correttive della vista; protesi; assistenza infermieristica;<br />
assistenza ai minori portatori di handicap;<br />
cure termali. Le modalità per ottenere le prestazioni<br />
indicate possono essere visionate nel sito<br />
internet www.casagit.it.<br />
Per quanto riguarda le erogazioni previste in caso di<br />
infortuni, si rinvia al commento agli artt. 38 – 41.<br />
Da segnalare, infine, le rilevanti novità di recente<br />
introdotte in materia di lavoro autonomo; a se-<br />
118<br />
INPGI - CASAGIT<br />
guito del D. Lgs. 10 febbraio 1996 n. 103 è stata<br />
varata la “gestione separata” (c.d. INPGI 2) per le<br />
prestazioni di lavoro autonomo. A tale gestione<br />
devono obbligatoriamente iscriversi “i giornalisti<br />
professionisti e pubblicisti iscritti negli appositi<br />
elenchi di categoria ed i praticanti giornalisti<br />
iscritti nell’apposito registro che esercitano attività<br />
autonoma di libera professione senza vincolo di<br />
subordinazione o che svolgono attività lavorativa<br />
di natura giornalistica nella forma della collaborazione<br />
coordinata e continuativa”, e ciò anche nel<br />
caso in cui “svolgano contemporaneamente attività<br />
di lavoro subordinato” (art. 1 del regolamento<br />
dell’Istituto, in data 9/3/09).<br />
In buona sostanza, ogni attività di collaborazione<br />
giornalistica, anche se svolta da dipendenti, presuppone<br />
l’iscrizione alla gestione indicata, con<br />
conseguente versamento del contributo soggettivo<br />
(la cui misura è prevista in una percentuale<br />
del reddito netto di lavoro autonomo percepito<br />
dal giornalista; alla stessa può essere aggiunta, in<br />
modo facoltativo, una quota ulteriore) e del contributo<br />
integrativo, posto a carico di chi fruisce<br />
della prestazione giornalistica. A fronte del 12%<br />
del versamento Inpgi 2 <strong>dei</strong> collaboratori (10% a<br />
carico del giornalista e 2% a carico dell’editore)<br />
a partire dal 2009 sono state introdotte in materia<br />
importanti novità per i Co.co.co. (Collaborazione<br />
coordinata e continuativa) che avranno versamenti<br />
contibutivi che nel 2011 raggiungeranno quelli<br />
previsti dall’Inps (26%). Le aliquote contributive<br />
che il committente dovrà applicare sui compensi<br />
corrisposti ai giornalisti Co.Co.Co. saranno infatti<br />
le seguenti: dal 1° gennaio 2009: il 18,75%, dal 1°<br />
gennaio 2010: il 23,40%. dal 1° gennaio 2011: il<br />
26%. In aggiunta ai contributi previdenziali, è dovuto<br />
un ulteriore contributo pari allo 0,72%, destinato<br />
al finanziamento: dell’indennità di maternità;<br />
del congedo parentale; dell’assegno per il nucleo<br />
familiare; dell’indennità giornaliera di malattia e di<br />
degenza ospedaliera. Per i Co.Co.Co. assicurati<br />
alla Gestione Separata, titolari anche di altra posizione<br />
assicurativa o pensionati, invece la contibuzione<br />
è la seguente: dal 1° gennaio 2009: il<br />
12,75%, dal 1° gennaio 2010: il 15,30%, dal 1°<br />
gennaio 2011: il 17%.