Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.2 Art.45<br />
Le parti, allo scopo di soddisfare l’esigenza di un costante aggiornamento culturaleprofessionale<br />
<strong>dei</strong> redattori, attraverso una regolamentazione concordata a livello<br />
aziendale, convengono quanto segue:<br />
- le aziende, in relazione alle specifiche esigenze ed alle disponibilità, d’intesa con le<br />
direzioni e i comitati o fiduciari di redazione, avvieranno a tale scopo iniziative determinandone<br />
programma, durata, modalità di svolgimento e di partecipazione;<br />
- ciascuna azienda favorirà la partecipazione di singoli giornalisti a corsi di aggiornamento,<br />
seminari, iniziative culturali-professionali attinenti le loro specifiche competenze<br />
previo parere del direttore sulla base di idonea documentazione; è rinviata<br />
alla sede aziendale la regolamentazione degli aspetti relativi ai periodi di permesso<br />
retribuito e di concorso alle spese;<br />
- le Federazioni contraenti promuovono e organizzano, annualmente e congiuntamente<br />
- in collaborazione con gli organismi professionali - corsi nazionali o di<br />
aggiornamento culturale-professionale, stabilendone di volta in volta programmi,<br />
durata, modalità di partecipazione <strong>dei</strong> giornalisti e concorso delle aziende agli eventuali<br />
oneri. Le Federazioni medesime valuteranno periodicamente i risultati delle<br />
esperienze realizzate a livello aziendale in materia di aggiornamento professionale.<br />
Commento<br />
Aggiornamento culturale professionale<br />
L’art. 45 CNLG si preoccupa della necessità di<br />
consentire che il giornalista fruisca di un costante<br />
aggiornamento culturale e professionale: ipotesi,<br />
questa, tanto più necessaria in considerazione<br />
della particolare natura dell’attività giornalistica.<br />
Per realizzare questo obiettivo, la norma contrattuale<br />
individua alcuni strumenti. A tale riguardo,<br />
si parla di iniziative non meglio precisate che le<br />
aziende potranno avviare d’intesa con il direttore<br />
e con il CdR o il fiduciario. Inoltre, la norma fa riferimento<br />
alla partecipazione <strong>dei</strong> singoli giornalisti<br />
a corsi di aggiornamento, a seminari, a iniziative<br />
culturali e professionali comunque attinenti alle<br />
loro competenze: l’editore deve favorire la partecipazione<br />
a tali corsi, previo parere del direttore<br />
e sulla base di idonea documentazione, con<br />
esplicito rinvio alla contrattazione aziendale per<br />
la regolamentazione della eventuale fruizione di<br />
permessi retribuiti e <strong>dei</strong> concorsi spese. Infine, è<br />
previsto che le stesse Federazioni contraenti promuovano<br />
e organizzino congiuntamente, in colla-<br />
238<br />
borazione con gli organismi professionali, corsi di<br />
aggiornamento culturale e professionale, di volta<br />
in volta stabilendo i programmi, la durata, la modalità<br />
di partecipazione da parte <strong>dei</strong> giornalisti e il<br />
concorso degli editori agli eventuali oneri.<br />
Se per il giornalista il problema è prevalentemente<br />
quello dell’aggiornamento culturale e professionale,<br />
evidentemente perché si suppone che egli<br />
sia culturalmente e professionalmente già formato,<br />
la legge si occupa della formazione del lavoratore,<br />
con norme che, proprio per il motivo appena<br />
indicato, sono di scarso rilievo per il giornalista.<br />
In ogni caso, per completezza, si ricorda che:<br />
• l’art. 10 S.L. prevede agevolazioni per la frequenza<br />
<strong>dei</strong> corsi e per la partecipazione agli<br />
esami, temperando almeno in parte gli obblighi<br />
derivanti dal rapporto di lavoro. Infatti, la<br />
norma dispone che i lavoratori iscritti e frequentanti<br />
regolari corsi di istruzione primaria,<br />
secondaria e di qualificazione professionale,<br />
hanno diritto ad essere inseriti in turni di lavoro<br />
che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione<br />
agli esami. Inoltre, questi lavoratori