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DEMOCRAZIA SOSTANZIALE E ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO

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Pertanto, assumere come presupposto di qualsiasi teoria garantista le<br />

dottrine illuministe in generale, e l’utilitarismo, in particolare, diventa<br />

imprescindibile nella misura in cui l’assunzione della posizione esterna,<br />

assiologica, di dover essere del diritto, aveva lo scopo di diffondere l’utilità<br />

sociale come criterio politico di giustificazione giuridica e, così, di rafforzare<br />

fortemente, l’idea centrale di secolarizzazione della pena, cioè, vincolandosi su<br />

posizioni liberali illuministe che determinarono la separazione tra diritto e<br />

morale, l’utilitarismo ha potuto affermare che la pena, dal punto di vista esterno<br />

del diritto, non era altro che – e doveva essere – il prezzo necessario a impedire il<br />

male maggiore, ponendola, così, al di fuori di qualsiasi determinazione religiosa,<br />

etica o di sentimento di vendetta 340.<br />

Con questa prospettiva, la comprensione giuridica dell’utilitarismo, basata<br />

nel liberalismo moderno, è stata di fondamentale importanza come risposta al<br />

problema di legittimazione esterna o della giustizia esistente nell’antico paradigma<br />

sostanzialistico 341 , visto che ha separato il diritto e lo Stato da qualsiasi fine<br />

instrinsecamente morale, di per se valido, che si mostrasse isolato dall’interesse<br />

concreto delle persone, ma al contrario, e in coerenza con i principi laici e liberali<br />

eretti dalle lotte politiche, tali presupposti morali e valorativi hanno potuto<br />

acquisire una giustificazione giuridica solo nella misura in cui avevano degli<br />

obiettivi concreti di utilità a favore della società; a garanzia dei propri diritti e<br />

della sua sicurezza 342.<br />

Il rapporto filosofia politica utilitarista/modello giuridico garantista si è<br />

costruito, così, non sulla base del principio ex parte principis, i cui attributi si<br />

devono, a titolo di esempio, a una versione medievale/moderna a Machiavelli 343 e<br />

in una variante contemporanea a Carl Schmitt 344, nella misura in cui entrambi<br />

credevano in uno Stato di eccezione che subordinasse il diritto al primato della<br />

340 FERRAJOLI, Luigi. Diritto e ragione..., op. cit., p.246-7.<br />

341 Idem., Ibidem., p. 200 e seg.<br />

342 Idem., Ibidem., p. 207.<br />

343 MACHIAVELLI, Niccolò. Il Principe. Disponíbile su:<br />

http://www.ibiblio.org/ml/libri/m/MachiavelliNB_IlPrincipe/main_h.html. Em especial, cap.<br />

XVIII.<br />

344 SCHMITT, Carl, El concepto de lo politico. Madrid: Alianza Editorial, 1998, p. 9 e seg.<br />

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