DEMOCRAZIA SOSTANZIALE E ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO
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Pertanto, assumere come presupposto di qualsiasi teoria garantista le<br />
dottrine illuministe in generale, e l’utilitarismo, in particolare, diventa<br />
imprescindibile nella misura in cui l’assunzione della posizione esterna,<br />
assiologica, di dover essere del diritto, aveva lo scopo di diffondere l’utilità<br />
sociale come criterio politico di giustificazione giuridica e, così, di rafforzare<br />
fortemente, l’idea centrale di secolarizzazione della pena, cioè, vincolandosi su<br />
posizioni liberali illuministe che determinarono la separazione tra diritto e<br />
morale, l’utilitarismo ha potuto affermare che la pena, dal punto di vista esterno<br />
del diritto, non era altro che – e doveva essere – il prezzo necessario a impedire il<br />
male maggiore, ponendola, così, al di fuori di qualsiasi determinazione religiosa,<br />
etica o di sentimento di vendetta 340.<br />
Con questa prospettiva, la comprensione giuridica dell’utilitarismo, basata<br />
nel liberalismo moderno, è stata di fondamentale importanza come risposta al<br />
problema di legittimazione esterna o della giustizia esistente nell’antico paradigma<br />
sostanzialistico 341 , visto che ha separato il diritto e lo Stato da qualsiasi fine<br />
instrinsecamente morale, di per se valido, che si mostrasse isolato dall’interesse<br />
concreto delle persone, ma al contrario, e in coerenza con i principi laici e liberali<br />
eretti dalle lotte politiche, tali presupposti morali e valorativi hanno potuto<br />
acquisire una giustificazione giuridica solo nella misura in cui avevano degli<br />
obiettivi concreti di utilità a favore della società; a garanzia dei propri diritti e<br />
della sua sicurezza 342.<br />
Il rapporto filosofia politica utilitarista/modello giuridico garantista si è<br />
costruito, così, non sulla base del principio ex parte principis, i cui attributi si<br />
devono, a titolo di esempio, a una versione medievale/moderna a Machiavelli 343 e<br />
in una variante contemporanea a Carl Schmitt 344, nella misura in cui entrambi<br />
credevano in uno Stato di eccezione che subordinasse il diritto al primato della<br />
340 FERRAJOLI, Luigi. Diritto e ragione..., op. cit., p.246-7.<br />
341 Idem., Ibidem., p. 200 e seg.<br />
342 Idem., Ibidem., p. 207.<br />
343 MACHIAVELLI, Niccolò. Il Principe. Disponíbile su:<br />
http://www.ibiblio.org/ml/libri/m/MachiavelliNB_IlPrincipe/main_h.html. Em especial, cap.<br />
XVIII.<br />
344 SCHMITT, Carl, El concepto de lo politico. Madrid: Alianza Editorial, 1998, p. 9 e seg.<br />
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