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DEMOCRAZIA SOSTANZIALE E ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO

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discorso precedentemente sopito, tra il metodo tecnico-giuridico e la sua<br />

(de)sterilizzazione filosofico-politica. Una specie di vincolo sostanziale della<br />

forma, ossia, una congruenza tra mezzi e scopi a garanzia delle aspettative<br />

costituzionalmente stipulate 640.<br />

Ciò vuol dire che il garantismo, da un lato, finì per rendere più nitida<br />

questa separazione, proprio a causa del riconoscimento di quei principi assiologici<br />

filosofico-politici esterni – libertà, uguaglianza, persona, diritti umani,<br />

rappresentazione, separazione dei poteri, sfera pubblica, tra gli altri – divennero<br />

principi giuridici convalidati costituzionalmente, ora determinanti interni del<br />

dover essere giuridico e responsabile per la proiezione normativa del paradigma<br />

costituzionale, i cosiddetti principia iuris et in iure; dall’altro, il garantismo stabilì<br />

una concezione più rigida di questa distinzione, nella misura in cui cercò di<br />

mettere in evidenza la capacità di regolamentazione, la coerenza interna e la<br />

gestione funzionale del sistema a partire dal controllo giuridico e materiale della<br />

costituzionalità delle leggi, stimolato, a sua volta, dall’intrinseca normatività dei<br />

principia iuris tantum.<br />

Diversamente da ciò, quello che si proiettò con il secondo movimento law<br />

and economics fu la fusione di un punto di vista – esterno – nell’altro – interno -, il<br />

cui errore elementare, di carattere epistemologico-scientifico, fu la comprensione<br />

della razionalità giuridica in un dialogo dei livello giusnaturalista e giuspositivista,<br />

non prendendo in considerazione, così, qualsiasi livello di rigidità costituzionale,<br />

nella misura in cui si sostenne la validità giuridica con la giustificazione teorico-<br />

economica in risalto, superando, in un certo modo, anche le basi dello Stato<br />

Legislativo di Diritto, ossia, la democrazia formale e il primo positivismo<br />

giuridico, alla promulgazione di un modello ideologico e antigiuridico.<br />

Al contrario, la robustezza del costituzionalismo rigido, identificato nella<br />

scientificità e nella teorizzazione di quegli antichi presupposti etico-politici esterni<br />

640 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris: Teoria del diritto e della democrazia. 2. Teoria della democrazia. op. cit.,<br />

p. 41.<br />

194

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