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DEMOCRAZIA SOSTANZIALE E ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO

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secolo, responsabile per l’enunciazione storica del diritto della proprietà e dei<br />

diritti patrimoniali, dall’altro.<br />

La confusione tra ambedue le dottrine ha avuto effetti e ne ha tutt’ora, in<br />

tutti gli ambiti della scienza giuridica e, di conseguenza, nelle questioni vincolate<br />

alla comprensione dello Stato Costituzionale, dato che esso, mediante la sua<br />

caratterizzazione, vuole eliminare la fallacia che ha istituito l’identificazione della<br />

proprietà come il fondamento e l’unico responsabile della concezione di libertà.<br />

In questo senso, partendo dal giusnaturalismo precursore di Locke – che ha<br />

riconosciuto la vita, la salute, la libertà e la proprietà come beni tutelati dalla<br />

stessa legge della natura 447 e, per quanto riguarda in modo specifico la libertà, che è<br />

stata vincolata alla proprietà con la celebre espressione del capitolo V, § 27, del<br />

Volume 4, dell’opera Due trattati sul governo: every man has a property in his own<br />

person 448 –, questo, nonostante sia stato responsabile per la rivoluzione liberale<br />

contro la schiavitù, dando il più importante passo della civiltà verso<br />

l’emancipazione identitaria, ha generalizzato e centralizzato il termine proprietà<br />

come: immunità – della vita –, libertà – d’azione –, averi – di poteri 449 .<br />

Mentre la libertà si unisce alla proprietà 450 e riceve, nella tradizione<br />

inglese, la qualifica di naturale o innata, preesistente, pertanto, all’organizzazione<br />

statale e che, giustamente per questo, sarebbe inesorabilmente riconosciuta e<br />

tutelata; nella cultura giuspubblicistica tedesca ottocentesca, seguita anche dalla<br />

cultura italiana della fine dello stesso secolo, la comprensione dell’origine di tali<br />

diritti cambia completamente senza, tuttavia, produrre una’altro risultato di tale<br />

cambiamento.<br />

In altre parole, per la dottina che ha riformulato il diritto romano, i diritti<br />

di libertà sono stati caratterizzati dall’idea del diritto pubblico soggettivo; un effetto<br />

447 LOCKE, John. The Works of John Locke in Nine Volumes..., op. cit., Vol. 4. Capitolo II: Of the state of<br />

nature, § 6.<br />

448 LOCKE, John. The Works of John Locke in Nine Volumes..., op. cit., Vol. 4. Capítulo V: Of property, §<br />

27.<br />

449 Sotto l’aspetto ambiguo della concezione di Locke rispetto al diritto di propriedade vedi:<br />

MACPHPERSON. C.B. The political theory of possessive individualism., op. cit., p. 194 e seg.<br />

450 RODOTÀ, Stefano. Il terribile diritto..., op. cit., p. 16.<br />

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