DEMOCRAZIA SOSTANZIALE E ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO
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Capitolo 4 – A guisa di una conclusione alle tesi centrali del paradigma<br />
garantista: i limiti e i vincoli al potere, l’uguaglianza nei diritti fondamentali, la<br />
teoria della validità delle norme su un modello integrato di scienza giuridica<br />
Il paradigma garantista ha una visione fondamentale: l’autonomia del<br />
diritto. Quest’autonomia è proposta attraverso un’edificazione complessa creata<br />
su un modello integrato di scienza giuridica 623 che implica la teoria del diritto, la<br />
dogmatica giuridica, la filosofia della giustizia e la sociologia del diritto.<br />
Quest’unione provoca un rapporto dialogico tra l’effettività e la<br />
legittimità, dove la garanzia funziona come sinossi, sia per la comprensione del<br />
grado di effettività del diritto, rispetto ai suoi stessi livelli normativi, e anche un<br />
grado di legittimità di questi stessi livelli normativi.<br />
Per questo accade un repentino cambiamento di paradigma, nella misura<br />
in cui si apre la possibilità di una teoria giuridica della democrazia costituzionale<br />
con un forte ruolo critico e progettuale – normativo - che si avvale, da un lato, di<br />
tutto l’apparato formale della teoria del costituzionalismo; dall’altro, delle tesi<br />
elaborate sui livelli della filosofia politica, per le quali vengono intese le sue basi,<br />
istituzionali e assiologiche.<br />
La costituzione, nella costruzione del modello garantista, è il documento<br />
giuridico-politico che, presa seriamente, dipende esclusivamente dalle sue proprie<br />
forze per costruire, ossia, per far rispettare la sua proposta iniziale, per tre motivi:<br />
innanzitutto, perché appare come il tópos privilegiato dello Stato di Diritto,<br />
imponendo tassativamente limiti e vincoli al potere, a causa del suo dislivello<br />
normativo; in secondo, luogo perché questi limiti e vincoli hanno lo scopo non<br />
solo di rispettare, ma di garantire l’uguaglianza in diritti fondamentali, per<br />
l’incorporazione interna di principi assiologici; infine perché una teoria della<br />
validità della norme finisce per porre tutto il centro dell’ordinamento non più<br />
unicamente su sé stesso, per trovare la propria determinazione formale, lasciando<br />
a carico della discrezionalità politica il suo contenuto, ma perché vuole trovare<br />
anche nell’ordinamento il suo fine specifico, o meglio, il suo contenuto.<br />
623 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris..., 1. Teoria del diritto., op. cit., p. 39.<br />
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