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DEMOCRAZIA SOSTANZIALE E ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO

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voga la discussione logica contro esperienza/astratto contro concreto per svelare<br />

l’ampiezza dell’ideologia conservatrice dietro a quegli argomenti e, con ciò,<br />

riconoscere che l’astrazione formale non riusciva, da sola, a risolvere i conflitti<br />

eterogenei e competitivi imposti dall’era delle corporations alla società americana 206.<br />

Il formalismo giuridico assunse, così, in qualche modo un posto secondario<br />

dal punto di vista iniziale del pensiero realista 207. Teoricamente ciò vuol dire che non<br />

imponeva la disuguaglianza della ricchezza e della disparità del potere per il fatto di<br />

portare con sé i presupposti logici e neutrali sviluppati a priori, li accettò solo per il<br />

fatto di essere una teoria oggettiva – descrittiva –, ritenendo, ovviamente, che quei<br />

fatti erano imposti in maniera contingente, come situazioni naturali pre-politiche –<br />

vere –, che non spetterebbe al diritto nesun tipo di alterazione 208.<br />

Nonostante tutto ciò, fu in funzione di una definizione oggettiva e astratta<br />

del libero contratto e, di conseguenza di libertà, che i giudici americani terminarono<br />

per costruire l’intero corpus del diritto contrattuale, o meglio, dell’intero corpo<br />

costituzionale statunitense, nella misura in cui lo riassunsero, accettando qualsiasi<br />

restrizione statale alla libertà contrattuale come una privazione della stessa libertà<br />

costituzionale, la cui ripercussione, volitiva o no, era diretta a una specifica teoria<br />

economica, per coincidenza questo sì, eretta sulle stesse basi teoriche, di chiarezza<br />

naturale, certezza e obiettività, tale e quale a quella giuridica 209 .<br />

Dal punto di vista dell’argomentazione progressista, in qualsiasi caso, la<br />

deduzione dei concetti logici formali dei quali si avvalevano i giudici della Suprema<br />

Corte Americana era solamente lo scenario per non citare chiaramente i modelli<br />

consensuali sviluppati da altre discipline, visto che gli atti legislativi per i quali le<br />

politiche statali funzionavano come statuti del ridimensionamento economico fatto in<br />

modo artificiale, nella maggior parte dei casi, non contenevano nessun vizio di<br />

206 GILMORE, Grant. Le grandi epoche del diritto americano., op. cit., p. 62.<br />

207 È necessario fare attenzione che il protorealismo di Holmes non era totalmente contro il formalismo<br />

di Langdell. La sua lotta, realmente, era contro l’abuso dei principios astratti. DUXBURY, Neil. Patterns<br />

of American Jurisprudence., op. cit., p. 37-9. MINDA, Gary. Teorie posmoderne del diritto., op. cit., p. 38.<br />

Vedi anche la posizione di GILMORE, Grant. Le grandi epoche del diritto americano., op. cit., p. 83, che<br />

sostiene, ironicamente, l’affermazione che i realisti giuridici vollero abbandonare la teoria langdelliana<br />

come i riformatori protestanti del XV e XVI secolo vollero abbandonare i dogmi della teoria cristiana.<br />

208 GREY, Thomas C. Langdell’s Orthodoxy., op. cit., p. 6.<br />

209 MINDA, Gary. Teorie posmoderne del diritto., op. cit., p. 51.<br />

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