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DEMOCRAZIA SOSTANZIALE E ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO

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giuridici all’interno della sfera di libertà altrui, gli altri originano potere, il cui<br />

esercizio causa effetti restrittivi sulla libertà generica, propria e degli altri 459<br />

Malgado ciò, questa non distinzione strutturale – che stabilisce le basi e<br />

determina l’espansione della tradizione liberale – di entrambi i diritti<br />

fondamentali, che non ha preso in considerazione la natura di potere<br />

dell’autonomia privata terminò, di conseguenza, per portare i termini democrazia<br />

e liberalismo in una posizione antagonistica, nella misura in cui, mentre la<br />

democrazia apriva un importante spazio alla partecipazione del cittadino nella<br />

sfera pubblica, il liberalismo stabiliva dei limiti allo stato in nome dei diritti di<br />

libertà, interpretando il potere solo come potere pubblico e non anche come i<br />

diritti-poteri che erano i diritti dell’autonomia privata, svincolandoli così da<br />

qualsiasi limite nel loro esercizio.<br />

Tuttavia, è imprescindibile riferire che, nonostante la necessaria differenza<br />

tra i diritti della libertà e i diritti dell’autonomia privata, i secondi non cessano di<br />

essere inquadrati come fondamentali a causa del loro carattere universale di<br />

titolarità, perché appartengono a tutti gli individui capaci di agire. Però il vincolo alla<br />

capacità di agire li ha messi in un abisso strutturale insormontabile quanto ai<br />

diritti di libertà, ossia, la fondamentalità dei diritti di autonomia, a differenza dei<br />

diritti di libertà, deriva dalla titolarità non di tutti perché persone, ma di tutte le<br />

persone perché capaci di agire, il che li caratterizza, soprattutto, come un potere e<br />

per questo, come un diritto fondamentale secondario o strumentale, vincolato<br />

all'autodeterminazione giuridica della stessa vita civile, il cui esercizio dev’essere<br />

ovviamente sottoposto a limiti e a vincoli sostanziali, oltre a quelli formali.<br />

Pertanto, sanata la confusione tra diritti fondamentali di libertà e diritti<br />

fondamentali dell'autonomia, essenziale alla piena comprensione della teoria<br />

della democrazia costituzionale, è nota la differenza e non ci si può permettere<br />

l’equivoco della comprensione tra diritti fondamentali – universali e indisponibili,<br />

disposti secondo norme tetico-deontiche 460 – e i diritti patrimoniali – singolari e<br />

459 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris... 1. Teoria del diritto., op. cit., p. 157-161, 752-59.<br />

460 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris... 1. Teoria del diritto., op. cit., p. 426.<br />

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