DEMOCRAZIA SOSTANZIALE E ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO
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giuridici all’interno della sfera di libertà altrui, gli altri originano potere, il cui<br />
esercizio causa effetti restrittivi sulla libertà generica, propria e degli altri 459<br />
Malgado ciò, questa non distinzione strutturale – che stabilisce le basi e<br />
determina l’espansione della tradizione liberale – di entrambi i diritti<br />
fondamentali, che non ha preso in considerazione la natura di potere<br />
dell’autonomia privata terminò, di conseguenza, per portare i termini democrazia<br />
e liberalismo in una posizione antagonistica, nella misura in cui, mentre la<br />
democrazia apriva un importante spazio alla partecipazione del cittadino nella<br />
sfera pubblica, il liberalismo stabiliva dei limiti allo stato in nome dei diritti di<br />
libertà, interpretando il potere solo come potere pubblico e non anche come i<br />
diritti-poteri che erano i diritti dell’autonomia privata, svincolandoli così da<br />
qualsiasi limite nel loro esercizio.<br />
Tuttavia, è imprescindibile riferire che, nonostante la necessaria differenza<br />
tra i diritti della libertà e i diritti dell’autonomia privata, i secondi non cessano di<br />
essere inquadrati come fondamentali a causa del loro carattere universale di<br />
titolarità, perché appartengono a tutti gli individui capaci di agire. Però il vincolo alla<br />
capacità di agire li ha messi in un abisso strutturale insormontabile quanto ai<br />
diritti di libertà, ossia, la fondamentalità dei diritti di autonomia, a differenza dei<br />
diritti di libertà, deriva dalla titolarità non di tutti perché persone, ma di tutte le<br />
persone perché capaci di agire, il che li caratterizza, soprattutto, come un potere e<br />
per questo, come un diritto fondamentale secondario o strumentale, vincolato<br />
all'autodeterminazione giuridica della stessa vita civile, il cui esercizio dev’essere<br />
ovviamente sottoposto a limiti e a vincoli sostanziali, oltre a quelli formali.<br />
Pertanto, sanata la confusione tra diritti fondamentali di libertà e diritti<br />
fondamentali dell'autonomia, essenziale alla piena comprensione della teoria<br />
della democrazia costituzionale, è nota la differenza e non ci si può permettere<br />
l’equivoco della comprensione tra diritti fondamentali – universali e indisponibili,<br />
disposti secondo norme tetico-deontiche 460 – e i diritti patrimoniali – singolari e<br />
459 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris... 1. Teoria del diritto., op. cit., p. 157-161, 752-59.<br />
460 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris... 1. Teoria del diritto., op. cit., p. 426.<br />
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