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DEMOCRAZIA SOSTANZIALE E ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO

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decisioni della maggioranza tendono ad assumere quell’antico carattere<br />

conservatore che una volta apparteneva ai gruppi dominanti liberali, spettando,<br />

nello Stato Costituzionale, alla democrazia sostanziale rivisitare e svolgere il ruolo<br />

fondamentale di tutela dei soggetti più deboli, imponendo limiti e vincoli<br />

sostanziali sia alle autodeterminazioni individuali, sia alle decisioni maggioritarie 466.<br />

Pertanto, è a causa della democrazia sostanziale che vengono meno le<br />

caratteristiche costituzionali destinate all’illegittimità dei poteri deregolamentati<br />

e, in questo contrasto, anche la legittimità della subordinazione di questi al diritto,<br />

il cui riconoscimento come diritto valido deriva unicamente dalla sua influenza<br />

alle scelte costituzionali, le quali stabiliscono, oltre alle forme della sua produzione, i<br />

contenuti da produrre 467.<br />

Ciò rappresenta, da una parte, l’espansione del carattere normativo del<br />

diritto, sia nel suo rapporto con la politica – democrazia politica –, sia nel suo<br />

rapporto con l’economia – democrazia civile –; dall’altra, senza dubbio, qualifica<br />

soprattutto la propria emancipazione e l’autonomia del diritto da qualsiasi volontà<br />

maggioritaria come pure da qualsiasi determinazione economica.<br />

Nello Stato Costituzionale, in virtù del rigido carattere delle costituzioni,<br />

il diritto, e non poteva essere altrimenti anche lo stato, sono considerati strumenti<br />

idonei e diretti a scopi specifici, cioè, a garanzia dei diritti fondamentali, la cui<br />

protezione sfugge da qualsiasi sottomissione alle volontà maggioritarie o alle<br />

autodeterminazioni economiche, senza smettere, tuttavia, di garantirle.<br />

Tale affermazione deriva da una riformulazione paradigmatica, proposta<br />

a causa del fallimento democratico di un preteso Stato di Diritto, dove lo stato<br />

determinerebbe i diritti alla manutenzione e allo sviluppo di un suo stesso ordine<br />

come bene supremo, dove tutto ciò che accade dinanzi al legittimo sguardo<br />

democratico e costituzionale sarebbe veramente democratico e costituzionale 468 ; inoltre<br />

per il rifiuto di quella motivazione radicale spinta dalla legittimazione ideologica<br />

di uno Stato senza Diritto, in cui i poteri socialisti basati sulla convinzione di un<br />

466 FERRAJOLI, Luigi. Democracia y garantismo., op. cit., p.86.<br />

467 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris... 2. Teoria della democrazia., op. cit., p. 304.<br />

468 FERRAJOLI, Luigi. Diritto e ragione..., op. cit., p. 933.<br />

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