DEMOCRAZIA SOSTANZIALE E ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO
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politica e alla cosiddetta ragione di Stato 345 , ma obiettivamente, questo rapporto si<br />
stabilì sul principio ex parte populi, vincolandosi al benessere dei governati, nella<br />
misura in cui il fine del diritto era destinato all’utilità dei cittadini che, a loro<br />
volta, dovevano osservarlo 346.<br />
Esclusivamente nel secondo significato sopra richiamato è possibile<br />
riconoscere tale rapporto, cioè, tra l’utilitarismo e il garantismo, perché la<br />
comprensione dell’utilitarismo come principio normativo esterno al diritto si<br />
caratterizza in modo peculiare, soltanto dal punto di vista ex parte populi, dato che<br />
la forte influenza liberale illuminista ha rappresentato e reso nitida la separazione<br />
tra diritto e morale, enunciando il dover essere del diritto come un qualcosa di<br />
distinto dallo stesso diritto e per ciò vincolato a una necessaria fondatezza per<br />
quanto riguarda il suo scopo/utilità esterna, la cui conseguenza è stata la garanzia<br />
politica dei limiti dell’arbitrio del potere che, a sua volta, ha stabilito i limiti<br />
teorici del contemporaneo sistema garantista 347 .<br />
Completamente diversa è stata la versione filosofico-politica che ha<br />
identificato l’utilitarismo come principio ex parte principis – la proposta di<br />
comprendere la massima utilità possibile rispetto ai mezzi necessari utilizzati dal<br />
potere pubblico per raggiungere determinati scopi –, grande responsabile del<br />
propagarsi della confusione tra diritto e morale, la cui ripercussione ha<br />
caratterizzato la ragione di stato a discapito della ragione del diritto, sciogliendo sia i<br />
limiti stabiliti ai poteri, sia la diffusione delle garanzie giuridiche dei cittadini e,<br />
soprattutto, stimolando le molteplici dottrine politiche che hanno rappresentato –<br />
e rappresentano – modelli di diritto autoritari e totalitari 348, in antitesi, così, al<br />
modello di Stato di Diritto garantista 349.<br />
Pertanto, se da una parte, indubbiamente, fu condizione necessaria a<br />
istituire il garantismo giuridico tutto il supporto eretto dalla dottrina liberale<br />
illuminista riformatrice, secondo la quale non esiste una connessione intrinseca<br />
345 PECES-BARBA, German. Curso de derechos Fundamentales. Teoría general. Madrid: BOE, 1999, p. 324.<br />
346 FERRAJOLI, Luigi. Diritto e ragione..., op. cit., p. 207<br />
347 Idem., Ibidem., p. 245 e seg.<br />
348 NEUMANN, Franz. Lo stato democratico e lo stato autoritario. Bologna: Mulino, 1973, p. 343 e seg.<br />
349 FERRAJOLI, Luigi. Diritto e ragione..., op. cit., p. 210 e sgs.<br />
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