DEMOCRAZIA SOSTANZIALE E ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO
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nell’idea di libertà negativa 528 , come non costrizione, o libertà d’azione; la seconda<br />
come libertà positiva, come autoregolamentazione, o libertà di volere 529.<br />
Nel costituzionalismo democratico e rigido quello che permette questa<br />
distinzione è lo stesso cambiamento fenomenologico dell’idea del potere: che se,<br />
da un lato, stabilisce la non coercizione all’azione economica e<br />
l’autoregolamentazione politica come poteri per i quali viene fondato e azionato<br />
lo stesso sistema democratico; dall’altro, le vincola e le limita dall’idea di<br />
democrazia sostanziale, che nel segno specifico del nuovo lessico dato alla<br />
democrazia liberale, assume inoltre la libertà dei liberali 530 come democrazia, ossia,<br />
come democrazia costituzionale che limita la democrazia formale ed espande la<br />
garanzia dei diritti fondamentali di libertà come frammenti della sovranità 531.<br />
In altre parole si può dire che, dal punto di vista del paradigma giuridico<br />
garantista, il diritto fondamentale di libertà non può essere assunto come un<br />
diritto-potere, come un diritto strumentale, la cui caratteristica comprenda, oltre<br />
ai diritti fondamentali dell’autonomia civile, i diritti fondamentali che stabiliscono<br />
la democrazia formale; queste ultime due sono le norme di riconoscimento<br />
secondo le quali, rispettivamente, vengono fondate la sfera privata e la sfera<br />
pubblica nell’ambito dello Stato Costituzionale, sottomesse, questo sì, non ad esse<br />
stesse, ma ai diritti fondamentali di libertà come base della democrazia liberale e<br />
ai diritti fondamentali sociali come base della democrazia sociale, ambedue<br />
assorbiti come ragione sociale dello Stato di Diritto Contemporaneo 532 .<br />
528 È importante salientare che nel paradigma garantista l’idea di libertà negativa ha la specifica<br />
connotazione di libertà come immunità, o un’esclusiva aspettativa di non lesione – libertà “da”-, e non<br />
di qualsiasi azione privata, come fino a quel momento era costruito secondo il linguaggio filosoficopolitico<br />
moderno. La liberta positiva, invece, secondo lo stesso paradigma, è, oltre a um’aspettativa di<br />
non lesione, uma possibilita di facoltà – liberta “di”- privata, pertanto non corrisponde<br />
all’autodeterminazione política, compresa secondo questi termini, anche dal linguaggio filosóficopolitico<br />
moderno. Per questo sia la liberta negativa, sia la libertà positiva, nel garantismo, si riferiscono<br />
alle liberta fondamentali dell’individuo. In questo senso, non appartiene alla libertà negativa la sfera<br />
dell’autonomia negoziale, neppure appartiene alla libertà positiva la sfera dell’autonomia politica.<br />
Ambedue sono trattate come diritti-poteri secondari, subordinati ai diritti-fini primari di libertà e<br />
sociali. FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris... 1. Teoria del diritto., op. cit., p. 157-61.<br />
529 Idem., Ibiden., op. cit., cap. I.<br />
530 BOBBIO, Norberto. Teoria generale della politica., op. cit., p. 228.<br />
531 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris... 2. Teoria della democrazia., op. cit., p. 42-3.<br />
532 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris... 2. Teoria della democrazia., op. cit., p. 18.<br />
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