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DEMOCRAZIA SOSTANZIALE E ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO

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grandi libertà dei moderni – libertà personale, di opinione, di riunione, di<br />

associazione – con la libertà politica, la cui proposta è stata basata sul rapporto in<br />

cui la democrazia sarebbe impossibile senza i diritti di libertà, ma senza di essa, la<br />

democrazia, sarebbe improbabile la garanzia delle libertà stesse, non è riuscito a<br />

superare e mediare la dicotomia ideologica liberaldemocratica, nella misura in<br />

cui, nonostante reponsabile per la costruzione dell’apparente paradosso, ha<br />

sempre visto la democrazia come un procedimento per la presa di decisione e il<br />

liberalismo come un contrappeso ad essa necessario 523.<br />

La democrazia liberale dal punto di vista dello Stato Costituzionale, o<br />

Stato di Diritto nel senso forte 524 , cambia completamente il criterio, considerando<br />

la forza del carattere rigido e normativo delle costituzioni contemporanee, che<br />

eleva il diritto a un livello limitante e vincolante, sia nella sfera della decisione<br />

politica, sia nella sfera della decisione economica, subordinando, in questo modo,<br />

sia la legge di mercato, sia la legge della maggioranza.<br />

È evidente che partire dal riconoscimento delle vesti date allo Stato<br />

Costituzionale dal paradigma garantista, più precisamente per l’assunzione della<br />

dimensione sostanziale della democrazia, la comprensione rispetto alla<br />

democrazia liberale cambia il significato e ristruttura il lessico nel quale si<br />

inquadra il diritto di libertà, cioè, si svincola sia dalla sfera<br />

dell’autodeterminazione politica pubblica, sia dalla sfera della non costrizione alla<br />

decisione economica privata e lo eleva, insieme ai diritti sociali, a un livello che<br />

delimita, sia la stessa autodeterminazione politica, sia la decisione economica 525 .<br />

Ciò vuol dire che i diritti di libertà assumono una parte 526 della condizione<br />

di validità sia dei diritti dell’autonomia privata, sia dei diritti dell’autonomia<br />

politica, o meglio, di quelle moderne concezioni create dalle lotte politiche<br />

rispetto alla concettualizzazione della libertà 527 : la prima che si inquadrava<br />

523 BOBBIO, Norberto. Teoria generale della politica., op. cit., p. p. 304.<br />

524 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris... 2. Teoria della democrazia., op. cit., p. 29.<br />

525 Idem., Principia Iuris... 1. Teoria del diritto., op. cit., p. 752 e seg.<br />

526 L’altra parte è assunta dai diritti sociali, che saranno trattati al punto seguente.<br />

527 BOBBIO, Norberto. Eguaglianza e liberta., op. cit., p. 45 e seg.<br />

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