17.08.2013 Views

DEMOCRAZIA SOSTANZIALE E ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO

DEMOCRAZIA SOSTANZIALE E ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO

DEMOCRAZIA SOSTANZIALE E ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Capitolo 2 – antigiuridica e antiteorica: le due concezioni del nuovo movimento<br />

dell’analisi economica del diritto di fronte ai principia iuris tantum e et in iure.<br />

La difesa delle basi garantiste dello Stato Costituzionale.<br />

2.1 – Il carattere antigiuridico dell’analisi economica del diritto dinanzi al<br />

paradigma dello Stato Costituzionale garantista: l’economia neoclassica<br />

soggettivista della Scuola di Chicago<br />

Se l’analisi economica, nell’aforisma dei suoi precursori di Chicago –<br />

prendendo come base l’inizio del secondo movimento law and economics –, per<br />

diventare la nuova fonte di motivazione/fondatezza dell’autorità del diritto,<br />

avrebbe dovuto dominare tutti i meandri, le strutture e i materiali, interni ed<br />

esterni del pensiero giuridico, presentadosi come la ragione dello stesso raziocinio<br />

legale. In questo senso, l’analisi economica del diritto, caratterizzata nella sua<br />

imposizione teorica e paradigmatica, si mostrò chiaramente in antitesi al<br />

paradigma costituzionale garantista in generale, a causa del suo specifico<br />

distanziamento democratico sostanziale, cioè, per il suo specifico scollegamento<br />

dai limiti e dai vincoli giuridici al potere, fondamento<br />

filosofiche/politiche/giuridiche dello Stato di Diritto Contemporaneo.<br />

In questo senso, l’analisi economica del diritto si basò su una teoria che<br />

andava in direzione opposta a quella della storia dello Stato Costituzionale<br />

contemporaneo, nella misura in cui, per la sua completa soddisfazione, fu<br />

necessaria la ricerca della legittimazione giuridica di un paradigma antigiuridico,<br />

un ibrido della già citata fallacia giusnaturalista, che può essere chiamata di<br />

fallacia economico-sostanzialista, per consolidare una base ontologica al diritto,<br />

confondendolo, in questo modo, con un legittimismo economico.<br />

Si identificò, sotto quest’aspetto, la necessità che il diritto – più di essere<br />

fondato su una base teorica –, fosse fuso a una determinata teoria economica, la<br />

cui conseguenza indicò la direzione verso una rottura del modello stesso di Stato<br />

Costituzionale di Diritto, cioè, una rottura sostanziale che si riferisce non solo a<br />

quei criteri formali della teoria della validità delle norme – il principio dell’ampia<br />

192

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!