DEMOCRAZIA SOSTANZIALE E ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO
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Capitolo 2 – antigiuridica e antiteorica: le due concezioni del nuovo movimento<br />
dell’analisi economica del diritto di fronte ai principia iuris tantum e et in iure.<br />
La difesa delle basi garantiste dello Stato Costituzionale.<br />
2.1 – Il carattere antigiuridico dell’analisi economica del diritto dinanzi al<br />
paradigma dello Stato Costituzionale garantista: l’economia neoclassica<br />
soggettivista della Scuola di Chicago<br />
Se l’analisi economica, nell’aforisma dei suoi precursori di Chicago –<br />
prendendo come base l’inizio del secondo movimento law and economics –, per<br />
diventare la nuova fonte di motivazione/fondatezza dell’autorità del diritto,<br />
avrebbe dovuto dominare tutti i meandri, le strutture e i materiali, interni ed<br />
esterni del pensiero giuridico, presentadosi come la ragione dello stesso raziocinio<br />
legale. In questo senso, l’analisi economica del diritto, caratterizzata nella sua<br />
imposizione teorica e paradigmatica, si mostrò chiaramente in antitesi al<br />
paradigma costituzionale garantista in generale, a causa del suo specifico<br />
distanziamento democratico sostanziale, cioè, per il suo specifico scollegamento<br />
dai limiti e dai vincoli giuridici al potere, fondamento<br />
filosofiche/politiche/giuridiche dello Stato di Diritto Contemporaneo.<br />
In questo senso, l’analisi economica del diritto si basò su una teoria che<br />
andava in direzione opposta a quella della storia dello Stato Costituzionale<br />
contemporaneo, nella misura in cui, per la sua completa soddisfazione, fu<br />
necessaria la ricerca della legittimazione giuridica di un paradigma antigiuridico,<br />
un ibrido della già citata fallacia giusnaturalista, che può essere chiamata di<br />
fallacia economico-sostanzialista, per consolidare una base ontologica al diritto,<br />
confondendolo, in questo modo, con un legittimismo economico.<br />
Si identificò, sotto quest’aspetto, la necessità che il diritto – più di essere<br />
fondato su una base teorica –, fosse fuso a una determinata teoria economica, la<br />
cui conseguenza indicò la direzione verso una rottura del modello stesso di Stato<br />
Costituzionale di Diritto, cioè, una rottura sostanziale che si riferisce non solo a<br />
quei criteri formali della teoria della validità delle norme – il principio dell’ampia<br />
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