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DEMOCRAZIA SOSTANZIALE E ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO

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diritto, come volevano alcuni storicisti, avrebbe portato alla perdita di comprensione<br />

della realtà sociale e avrebbe messo il movimento in forte contraddizione 127.<br />

In questo senso, è imprescindibile riconoscere, in qualche modo, una<br />

specie un adeguamento dello storicismo giuridico comandato da Savigny ad alcune<br />

tesi chiaramente vincolate alla Scuola Pandettista, dato che si è avvalso di<br />

determinate concezioni fortemente disposte al diritto romano per essere adeguate<br />

alle specificità della cultura tedesca; e inoltre l’epistemologia kantiana, nella<br />

misura in cui considerò la conoscenza come rigorosamente razionale perché fosse<br />

possibile la giustificazione della seconda funzione della scienza giuridica, cioè, la<br />

precisione del momento scientifico 128 .<br />

Bisogna riconoscere che il pensiero giuridico costruito da Savigny ha<br />

introdotto una forte carica della cultura classica alle ristrette idee pragmatiche<br />

sviluppate dalla Göttingen Aufklärer, soprattutto rispetto alle specificità empiriste<br />

che componevano il metodo storico comparativo 129 . O meglio, considrando<br />

l’influenza non solo di Möser e Hugo, ma anche di Herder e Burke, Savigny<br />

promosse un adeguamento della comprensione della tradizione a determinate<br />

concezioni romaniste rispetto al diritto 130<br />

Ciò che chiaramente avvenne, fu un’ampia divergenza all’interno della<br />

Scuola Storica rispetto alla comprensione dell’idea di tradizione storica, poiché,<br />

nella misura in cui per alcuni – Romanisti – la tradizione si riferiva a quella<br />

coltivata dai giuristi tedeschi del Tardo Medioevo e dei secoli moderni, pertanto<br />

colta dalla concezione del diritto comune; per altri – Germanisti – la tradizione era<br />

intesa attraverso il costume tedesco ed era vincolata alle leggi germaniche<br />

dell’Alto Medioevo. 131<br />

127 WIEACKER, Franz. op.cit., p. 312-13.<br />

128 WHITMAN, James Q. The Legacy of Roman Law in the German Romantic Era. Princeton: Princeton<br />

University Press, 1990, p. 215 e seg. WIEACKER, Franz. op.cit., p. 303 e seg. SANTOS JUSTO, Antônio.<br />

op. cit., p.15.<br />

129 SCHIOPPA, Antonio Padoa. Storia del diritto in Europa: dal medioevo all’età contemporanea. Bologna:<br />

Mulino, 2007, p. 506.<br />

130 PEARSON, Heath. op. cit, p.28-9<br />

131 SCHIOPPA, Antonio Padoa. op. cit., p.505.<br />

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