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DEMOCRAZIA SOSTANZIALE E ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO

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PARTE IV – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: IMPEDIMENTI SOSTANZIALI<br />

DEMOCRATICI E (IM)POSSIBILITÀ GIURIDICHE <strong>DEL</strong>L’<strong>ANALISI</strong> <strong>ECONOMICA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>DIRITTO</strong><br />

Capitolo 1 – Premessa: dalla massimizzazione della ricchezza alla garanzia dei<br />

diritti fondamentali.<br />

Dinanzi alla struttura, non solo storica, ma soprattutto, teorica messa in<br />

evidenza durante questa ricerca, è stato possibile riconoscere, da un lato, le unioni<br />

che stabilirono e concretizzarono la proposta giuridico-teorica della<br />

contemporanea analisi economica del diritto; dall’altro, le specifiche di un<br />

dibattito corrente sull’idea attuale del diritto e della democrazia, ma specialmente,<br />

del rapporto creato tra i due.<br />

In questo senso, la discussione non fu diretta verso una qualsiasi<br />

interpretazione dell’analisi economica del diritto o, in modo più astratto, del<br />

rapporto tra il diritto e l’economia, neppure per stabilire il nesso di inclusione<br />

della concezione di democrazia, anche se percorrendo la sua costruzione storica e<br />

centrale – governo del popolo –, questa non fu estesa astrattamente – al di fuori<br />

del tempo e dello spazio –, nella misura in cui si riconobbe che l’esistenza della<br />

democrazia e dei suoi peculiari requisiti, si trovava – e si trova – intrinsecamente<br />

contestualizzata e allegata alle lotte politiche moderne che, a loro volta, hanno<br />

fornito un supporto, nella contemporaneità, alla proposta costituzionale di diritti<br />

fondamentali destinati alla protezione e alla garanzia delle necessità vitali di tutti<br />

gli esseri umani, senza distinzioni.<br />

In qualsiasi caso, fu possibile stabilire questa discussione solo tra il diritto<br />

e la democrazia, nella misura in cui si analizzarono ambedue secondo un<br />

paradigma vincolante comune, la cui costruzione diffuse e rese rigida, dal punto<br />

di vista non solo tecnico, ma, in particolare, epistemologico e assiologico, la<br />

comprensione dello stato di Diritto: lo Stato Costituzionale del Diritto.<br />

Se per rendere chiara la comprensione del diritto e della democrazia si<br />

dimostrò imprescindibile il riconoscimento di un modello giuridico soggiacente,<br />

che li vincolasse in maniera paradigmatica, non si vuole adottare un modo<br />

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