DEMOCRAZIA SOSTANZIALE E ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO
DEMOCRAZIA SOSTANZIALE E ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO
DEMOCRAZIA SOSTANZIALE E ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PARTE IV – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: IMPEDIMENTI SOSTANZIALI<br />
DEMOCRATICI E (IM)POSSIBILITÀ GIURIDICHE <strong>DEL</strong>L’<strong>ANALISI</strong> <strong>ECONOMICA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>DIRITTO</strong><br />
Capitolo 1 – Premessa: dalla massimizzazione della ricchezza alla garanzia dei<br />
diritti fondamentali.<br />
Dinanzi alla struttura, non solo storica, ma soprattutto, teorica messa in<br />
evidenza durante questa ricerca, è stato possibile riconoscere, da un lato, le unioni<br />
che stabilirono e concretizzarono la proposta giuridico-teorica della<br />
contemporanea analisi economica del diritto; dall’altro, le specifiche di un<br />
dibattito corrente sull’idea attuale del diritto e della democrazia, ma specialmente,<br />
del rapporto creato tra i due.<br />
In questo senso, la discussione non fu diretta verso una qualsiasi<br />
interpretazione dell’analisi economica del diritto o, in modo più astratto, del<br />
rapporto tra il diritto e l’economia, neppure per stabilire il nesso di inclusione<br />
della concezione di democrazia, anche se percorrendo la sua costruzione storica e<br />
centrale – governo del popolo –, questa non fu estesa astrattamente – al di fuori<br />
del tempo e dello spazio –, nella misura in cui si riconobbe che l’esistenza della<br />
democrazia e dei suoi peculiari requisiti, si trovava – e si trova – intrinsecamente<br />
contestualizzata e allegata alle lotte politiche moderne che, a loro volta, hanno<br />
fornito un supporto, nella contemporaneità, alla proposta costituzionale di diritti<br />
fondamentali destinati alla protezione e alla garanzia delle necessità vitali di tutti<br />
gli esseri umani, senza distinzioni.<br />
In qualsiasi caso, fu possibile stabilire questa discussione solo tra il diritto<br />
e la democrazia, nella misura in cui si analizzarono ambedue secondo un<br />
paradigma vincolante comune, la cui costruzione diffuse e rese rigida, dal punto<br />
di vista non solo tecnico, ma, in particolare, epistemologico e assiologico, la<br />
comprensione dello stato di Diritto: lo Stato Costituzionale del Diritto.<br />
Se per rendere chiara la comprensione del diritto e della democrazia si<br />
dimostrò imprescindibile il riconoscimento di un modello giuridico soggiacente,<br />
che li vincolasse in maniera paradigmatica, non si vuole adottare un modo<br />
184