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DEMOCRAZIA SOSTANZIALE E ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO

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essere giudicata secondo i criteri di Pareto, poichè emersi dall’economia del<br />

benessere neoclassica, ossia, da una teoria strettamente sviluppata e vincolata al<br />

meccanismo del mercato che, a sua volta, utilizza una validità assiomatica diversa tra<br />

le espressioni delle preferenze esterne da quelle interne del mercato.<br />

Tuttavia, questo non impone che la teoria formulata da Pareto non sia valida,<br />

strettamente, alla scienza economica e nulla vieta, allo stesso modo – e soprattutto –<br />

che la teoria di Pareto venga osservata secondo un altro criterio normativo, nella<br />

misura in cui, contrariamente a quello che pensò Posner 285 , nonostante l’efficienza di<br />

Pareto sia stata vincolata in modo ombelicale all’utilitarismo ordinalista, pensato su<br />

modelli dell’economia soggettivista, questo vincolo è passibile di rottura, e un altro<br />

criterio normativo può essere elaborato/riconosciuto/applicato, alla classifica<br />

paretiana degli stati sociali. È imprescindibile, però, riferire che la discussione sul<br />

carattere morale dell'utilitarismo sorga solo da una percezione esterna alla scienza<br />

economica e non assume un rapporto intrinseco con l'ordinamento delle preferenze<br />

individuali non comparabili tra loro, come furono proposte dall’economia<br />

soggettivista.<br />

In altre parole, se la proposta di efficacia di Pareto bloccò il confronto del<br />

benessere individuale e, per questo forse, ebbe questa interpretazione utilitarista che,<br />

ancora una volta si afferma, le è propria – ma non estremamente necessaria – mentre<br />

l’ordinalismo soggettivista nell’economia, anch’esso in virtù di questa stessa<br />

interpretazione, fu efficace nel bloccare qualsiasi possibilità di verifica del benessere<br />

totale della società e, così, si dimostrò innocuo per il sistema giuridico-politico, alla<br />

diffusione delle politiche sociali ridistributive delineate dallo Stato di Diritto<br />

Contemporaneo 286.<br />

Tuttavia applicabile, come esempio, all’interesse personale determinato dal<br />

liberiso economico, bastando, per questo, assumere come premessa che il mercato è<br />

un locus efficiente e che gli scambi razionali in esso effettuati, sulle basi del teorema<br />

285 POSNER, Richard. A. Utilitarianism, Economics, and Legal Theory. op. cit., p. 105 e seg.<br />

286 Il Contemporaneo qui utilizzato con la “c” maiuscola, si riferisce al contenuto sociale assunto dallo<br />

Stato durante il XX secolo, soprattutto a partire dalla sua seconda metà. Vedere, pertanto: BOLZAN de<br />

MORAIS, José Luis. As Crises do Estado e da Constituição e a Transformação Espacial dos Direitos Humanos.<br />

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 34.<br />

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