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DEMOCRAZIA SOSTANZIALE E ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO

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fu la possibilità di costruire tutto l’apparato democratico sotto le vesti giuridiche<br />

e, di conseguenza, di produrre/applicare democraticamente il diritto; non solo,<br />

ma proprio perché il diritto e la democrazia non si escludono, ma si costruiscono<br />

mutuamente all'interno dello Stato Costituzionale, che quelle proposte di fusione<br />

del diritto nell’economia, pertanto, appaiono come proposte definitive, che<br />

mirano alla rottura giuridica e, per questo, democratica del/con lo Stato<br />

Costituzionale.<br />

Ciò vuol dire che il secondo movimento della law and economics, più che<br />

qualsiasi altro discorso politico-ideologico inquadrato in uno spazio speculativo<br />

autonomo, critico e progettuale nei paragoni dello stesso Stato Costituzionale<br />

Democratico Moderno, è una rottura giuridico-istituzionale: da un lato, perché<br />

propone un cambiamento teorico e strutturale alla concezione di diritto e,<br />

nonostante, alla democrazia, costruita come teoria giuridica, poiché intimamente<br />

legata, allegata, alla quantità e alla qualità dei diritti a essa inseriti; dall’altro,<br />

perché nel proporre questo cambiamento teorico e strutturale alla concezione di<br />

diritto, oltre a ignorare, smantella la normatività strutturale dello stesso sistema<br />

giuridico, non più sottomesso, ma determinate di limiti e di vincoli nei conflitti<br />

della politica e, in particolare, dell’economia.<br />

In questo modo, si può dire che la stessa interpretazione di ingiusto,<br />

invalido e ineffettivo, che comporta, nel vocabolo teorico garantista, le tre tensioni<br />

deontiche secondo le quali la teoria del diritto entra in sintonia con il paradigma<br />

costituzionale, viene disegnata a partire da un altro modello, cioè, quello della<br />

teoria economica marginalista soggettivista.<br />

Nel ridurre tutti i valori giuridici alle preferenze individuali incomparabili<br />

tra loro, e, ancor più di questo, nel determinare che tali preferenze sono,<br />

teoricamente e astrattamente, standard alle loro soddisfazioni giuridiche, l’analisi<br />

economica del diritto si avvalse del disegno dell’efficienza per dettare la<br />

soddisfazione/protezione dei diritti secondo il paradigma economico. Tale<br />

attitudine produsse seri effetti in due ampi aspetti del diritto contemporaneo. Un<br />

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