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DEMOCRAZIA SOSTANZIALE E ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO

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dell’idea del diritto soggettivo, la cui connotazione vuole comprendere,<br />

strutturalmente e contenutisticamente, i diversi livelli in cui è configurato il<br />

termine generico diritti della libertà, riuscendo, così, a distinguere e determinare i<br />

diritti dell’autonomia privata come unicamente quei diritti-poteri che competono<br />

alla sfera privata, rappresentata dalla democrazia civile nell’ambito dello Stato di<br />

Diritto.<br />

Pertanto la nuova ricostruzione del termine diritto soggettivo fa in modo<br />

che si creino e distinguano quattro tipi di diritti 455 , sui quali si struttura, anche, la<br />

concezione dei diritti fondamentali all’interno della teoria garantista – il diritto-<br />

immunità, che è solo un’aspettativa di non lesione; il diritto-facoltà, che oltre a una<br />

aspettativa di non lesione è una facoltà; il diritto-potere, che oltre a un’aspettativa<br />

di non lesione è un potere d’azione; il diritto-pretesa che oltre ad un’aspettativa di<br />

non lesione è un’aspettativa di prestazione –, questo per ottenere, soprattutto, il<br />

riconoscimento e la garanzia delle sue rispettive aspettative comprendendo, nella<br />

democrazia costituzionale, l’ambito della necessità e dell’integrità personale, da una<br />

parte, e nel campo dell’azione e della decisione, dall’altra.<br />

Per questo, la specificità della questione qui posta, che va contro la storia<br />

della tradizione giuridica 456 , è che i diritti della libertà si stabiliscono, come quelli<br />

sociali: solo in quell’ambito che comprende la necessità e l’integrità personali,<br />

cioè, fanno parte, dunque, dei cosiddetti diritti primari o sostanziali, che<br />

determinano lo scopo dei poteri che sono alla base e azionano l’esercizio del<br />

sistema democratico, dei quali fanno parte quei diritti secondari o formali, il cui<br />

ambito prevede solo l’azione – del potere privato – e la decisione – del potere<br />

politico –.<br />

Affermare tale composizione significa svincolare i diritti di libertà dal<br />

diritto di proprietà e, di conseguenza, rompere con l’idea che i diritti di libertà<br />

455 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris... 1. Teoria del diritto., op. cit., p. 639.<br />

456 La tradizione giuridica contemporanea segue la tesi difesa da Berlin e Bobbio, la cui concezione<br />

assume i diritti di libertà come passivi, ossia, di non lesione; o attivi, di autodeterminazione personale<br />

che comprendono sia il diritto-facoltà sia il diritto-potere, pertanto non distinguendo la struttura della<br />

libertà con quella dell’autonomia. Vedi, prtanto: BOBBIO, Norberto. Eguaglianza e libertà. Torino:<br />

Einaudi , 1995, p. 56 e seg. BERLIN, Isaiah. Liberty. Oxford: Oxford University Press, 2002, p. 166.<br />

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