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DEMOCRAZIA SOSTANZIALE E ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO

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potestativo, si trova, contrariando l’ampia dottrina del diritto pubblico del XIX<br />

secolo 437, sottoposto a limiti e vincoli assoluti – i cosiddetti doveri fondamentali 438 –<br />

che vengono determinati dai diritti primari o sostanziali, siano essi individuali,<br />

cioè, che gli stabiliscono limiti fondamentali 439; siano essi sociali, che gli<br />

determinano vincoli fondamentali 440.<br />

Tuttavia, per il pieno sviluppo di quanto sopra citato, è necessario, avere<br />

in mente certi presupposti basilari che derivano dai postulati stabiliti dal<br />

paradigma garantista, nella misura in cui determinano un rinnovamento della<br />

nozione di diritto soggettivo; ossia, ciò si intravede, come riferimento, nella<br />

comprensione del termine aspettativa, che a sua volta gli stabilisce le dovute<br />

garanzie 441 e corrisponde: a obblighi di prestazione – aspettativa positiva –,<br />

quando si riferisce a diritti positivi 442 ; a proibizioni di lesioni – aspettativa negativa<br />

–, quando si riferisce a diritti negativi 443 .<br />

Pertanto, tutti i rapporti giuridici intersoggettivi in cui si riverbera l'idea<br />

del diritto soggettivo, sotto l'egida del paradigma garantista dello Stato<br />

Democratico di Diritto, si decompone come qualsiasi aspettativa di prestazione o di<br />

non lesione 444 , il che comprende entrambe le nozioni classiche e, fino ad ora,<br />

notoriamente antagonistiche del diritto soggettivo che sono: la facoltà di agire –<br />

facultas agendi –, proposta da Windscheid 445 , ed anche l’interesse giuridicamente<br />

protetto, difesa da Jhering 446 .<br />

Questa ulteriore definizione del diritto soggettivo ha lo scopo di sanare il<br />

conflitto che ha percorso gran parte della simbiosi basata sulla dottrina<br />

giusnaturalista e contrattualista, relativa al costituzionalismo moderno e alla teoria<br />

dello Stato, da un lato, e alla dottrina romano civilista, rinvigorita a partire dal XIX<br />

437 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris... 1. Teoria del diritto., op. cit., p. 631.<br />

438 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris... 1. Teoria del diritto., op. cit., p. 773.<br />

439 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris... 1. Teoria del diritto., op. cit., p. 768.<br />

440 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris... 1. Teoria del diritto., op. cit., p. 773.<br />

441 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris... 1. Teoria del diritto., op. cit., p. 669.<br />

442 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris... 1. Teoria del diritto., op. cit., p. 644.<br />

443 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris... 1. Teoria del diritto., op. cit., p. 645.<br />

444 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris... 1. Teoria del diritto., op. cit., p. 641.<br />

445 WINDSCHEID, Bernhard. Diritto delle Pandette. Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinense,<br />

1925, p. 108.<br />

446 JHERING, Rudolf von. El Espiritu del Derecho Romano…, op. cit., p. 19.<br />

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