DEMOCRAZIA SOSTANZIALE E ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO
DEMOCRAZIA SOSTANZIALE E ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO
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necessario, dall’astrazione, dall’universalismo e dalla razionalità scientifica. Nello<br />
smentire l’idea del diritto autonomo e nell’indicare la direzione secondo la quale<br />
il sistema giuridico avrebbe il dovere di produrre risultati di massimizzazione –<br />
mma solo quei risultati determinati partendo dalle ricerche privilegiate<br />
dell'analisi strumentale dell'economia –, l'analisi economica del diritto continuò a<br />
regolare il sistema giuridico, anche se con un’ambivalenza di paradigmi,<br />
imperniato ora non solo sulle proposte del formalismo classico, ma anche, sul<br />
pragmatismo.<br />
Il fatto che gli argomenti economico-giuridici post Chicago non fossero<br />
più diretti alla diffusione delle risposte corrette al diritto, ma, appunto, secondo<br />
l’opinione che il metodo economico sarebbe il miglior metodo esistente tra le<br />
scienze sociali, la cui motivazione si inquadrò nell’esatto raggiungimento di<br />
determinati obiettivi, stabilì solamente da un vertice soggiacente diverso la stessa<br />
particolare concezione del mondo 639 .<br />
L’economia applicata al diritto, per quanto riguarda l’allontanamento<br />
dello studio determinato e obiettivo della scienza moderna, continuò a esplorare<br />
la propria rilevanza all’analisi giuridica, nella misura in cui la espose come un<br />
sistema indeterminato, infondato, che perciò, avrebbe dovuto accettare l’opinione<br />
pratica e funzionale economicista, basata su un discorso di potere e<br />
strategicamente armato verso una razionalità normativa ricaratterizzatrice dei<br />
fattori giuridicamente rilevanti, posti, a loro volta, alla base dell’analisi di<br />
costo/beneficio.<br />
In qualsiasi caso, è imprescindibile riferire che non si sta escludendo<br />
l’interpretazione pragmatica e realista del diritto e non si sta neppure<br />
disprezzando la complessità della vita sociale. In realtà è a causa dell’impegno che<br />
il diritto assume in questo periodo della storia dinanzi alla società, che viene<br />
allontanata la possibilità che l’analisi giuridica sia pragmaticamente fondata sul<br />
principio della massimizzazione della ricchezza, come stabilì Posner. Al contrario,<br />
639 DWORKIN, Ronald. La justicia con toga., op. cit., p. 111, dice in un altro modo, ma con lo stesso<br />
significato, che Posner si trova con un’eccessiva fede nella verità della sua morale, nonstante fosse<br />
contrario a qualsiasi teoria morale.<br />
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