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DEMOCRAZIA SOSTANZIALE E ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO

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non sia la ricchezza; b) l’errore nel trattare tutte le persone come uguali, nella misura<br />

in cui lascia da parte una base iniziale di distribuzione di diritti 302.<br />

Se, come abbiamo visto, l’efficienza non è vincolata endogenamente<br />

all’utilitarismo e non è nemmeno un sinonimo morale della libertà, non può neppure<br />

essere inquadrata, ancor meno se compresa secondo il principio normativo della<br />

massimizzazione della ricchezza, in una concezione consensuale del contrattualismo,<br />

sia in senso astratto, sia in quello concreto – che è vincolato alla libertà –, cioè, dal<br />

punto di vista astratto del consenso contrattualista, la ricerca dell’efficienza non può<br />

essere una forza ontologica assicurata, soprattutto quando non è garantita dall’idea<br />

stessa di autonomia/libertà individuale, nella sua più ampia comprensione 303 ; sotto<br />

l’aspetto concreto, proprio perché assicurata all’autonomia/libertà individuale, è<br />

antitetica alla comprensione dell’efficienza come ragione morale astratta del diritto.<br />

In altre parole, il consenso dato concretamente a una determinata situazione,<br />

che causi un’allocazione di risorse ottima di Pareto, o che accetti una compensazione,<br />

producendo un risultato Kaldor–Hicks efficiente, non è sinonimo di un’accettazione<br />

astratta dell’efficienza come criterio normativo dell’azione della sfera<br />

pubblica/privata, sia secondo l’aspetto politico nel caso della prima, sia secondo un<br />

risultato giurisdizionale, rispetto alla seconda 304 .<br />

Tale prospettiva provoca l’idea che una politica pubblica efficiente o una<br />

transizione negoziale privata efficiente, non sono di per sé valide o in conformità con<br />

il sistema giuridico. Esse lo saranno solo – valide o in conformità con il sistema<br />

giuridico – se sostanzialmente riconosciute come tali dallo stesso sistema,<br />

indipendentemente dalla concezione di efficienza economica: qualsiasi adeguamento<br />

istituzionale dipende da una teoria del diritto e se questa teoria del diritto è basata<br />

sul riconoscimento e sulla garanzia dei diritti fondamentali, come sono gli Stati di<br />

Diritto contemporanei, né il sistema giurisdizionale ha il dovere di ricercare<br />

302 Como coloca COLEMAN, Jules. Markets, Morals, and the Law., op. cit., p. 108 e seg.<br />

303 Quanto all’idea di libertà che si disegna in questa tesi, vedere parte III.<br />

304 Secondo KORNHAUSER, Lewis. The Economic Analysis of Law, 2006. Disponibile su:<br />

http://plato.stanford.edu/entries/legal-econanalysis/index.html#return-20, una delle grandi<br />

discussioni rispetto all’analisi economica del diritto contemporaneo ha a che fare con il concetto di<br />

diritto da questa sviluppato e, soprattutto, per il carattere ontologico normativo che il diritto assume.<br />

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