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DEMOCRAZIA SOSTANZIALE E ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO

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sarà valutata solamente all’interno dell’ordinamento o i limiti e i vincoli del<br />

potere saranno solamente riconosciuti, se saranno stipulate, quantitativamente e<br />

qualitativamente, delle garanzie, che non sono nient’altro che le scelte<br />

costituzionali positive – del fare – o negative – del non fare – in sintonia con lo<br />

stesso progetto di Stato di Diritto, per quanto riguarda la salvaguardia dei diritti<br />

fondamentali 383 .<br />

Si può, così, riconoscere la grande lezione che fa crescere i presupposti<br />

giuridici degli utilitaristi fino al complesso apparato garantista, poiché una<br />

dichiarazione dei diritti, come ad esempio quella francese del 1789, se fosse stata<br />

riconosciuta non solo come dichiarazione politica, ma anche giuridica, stabilendo<br />

internamente il diritto al diritto, vincolandolo internamente rispetto alla sua<br />

produzione, avrebbe raggiunto un forte nesso normativo tra la democrazia e i<br />

dirtti fondamentali e avrebbe così anticipato il carattere rigido dello Stato di<br />

Diritto, riconosciuto solo sulle carte costituzionali del secondo dopoguerra 384 .<br />

Da ciò sono nati i presupposti garantisti per un modello di democrazia<br />

normativa, che all’interno dello Stato di Diritto, la si può cogitare nel suo forte<br />

significato costituzionale forte 385 , poiché ha come parametro la protezione dei diritti<br />

fondamentali già inseriti nell’ordinamento – principia iuris et in iure. In altre<br />

parole, tale modello di democrazia normativa implica non solo il diritto, ma anche<br />

la garanzia dei diritti e per questo è costruita nelle sue dimensioni – formale e<br />

sostanziale – le cui basi normative, empiricamente, da un lato, si ancorano<br />

all’esperienza storica del costituzionalismo e, dall’altro, di conseguenza ai limiti e<br />

ai vincoli determinati da esso, al diritto positivo 386.<br />

Così la grande sfida di Ferrajoli, per comprendere la sua opera Principia<br />

Iuris, è stata quella di costruire una teoria formale del diritto per stabilire una teoria<br />

della democrazia differenziata: differenziata, da un lato, perché dotata di normatività<br />

interna all’ordinamento giuridico e dotata di normatività interna all’ordinamento<br />

383 FERRAJOLI, Luigi. Diritto e ragione..., op. cit., p. 356.<br />

384 In particolare vedere la critica di Ferrajoli a Bentham: FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris... 2. Teoria<br />

della democrazia., op. cit., p. 38.<br />

385 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris... 1. Teoria del diritto., op. cit., p. 486.<br />

386 FERRAJOLI, Luigi. Sul nesso tra (teoria del) diritto e (teoria della) democrazia., op. cit., questão 2.<br />

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