DEMOCRAZIA SOSTANZIALE E ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO
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sarà valutata solamente all’interno dell’ordinamento o i limiti e i vincoli del<br />
potere saranno solamente riconosciuti, se saranno stipulate, quantitativamente e<br />
qualitativamente, delle garanzie, che non sono nient’altro che le scelte<br />
costituzionali positive – del fare – o negative – del non fare – in sintonia con lo<br />
stesso progetto di Stato di Diritto, per quanto riguarda la salvaguardia dei diritti<br />
fondamentali 383 .<br />
Si può, così, riconoscere la grande lezione che fa crescere i presupposti<br />
giuridici degli utilitaristi fino al complesso apparato garantista, poiché una<br />
dichiarazione dei diritti, come ad esempio quella francese del 1789, se fosse stata<br />
riconosciuta non solo come dichiarazione politica, ma anche giuridica, stabilendo<br />
internamente il diritto al diritto, vincolandolo internamente rispetto alla sua<br />
produzione, avrebbe raggiunto un forte nesso normativo tra la democrazia e i<br />
dirtti fondamentali e avrebbe così anticipato il carattere rigido dello Stato di<br />
Diritto, riconosciuto solo sulle carte costituzionali del secondo dopoguerra 384 .<br />
Da ciò sono nati i presupposti garantisti per un modello di democrazia<br />
normativa, che all’interno dello Stato di Diritto, la si può cogitare nel suo forte<br />
significato costituzionale forte 385 , poiché ha come parametro la protezione dei diritti<br />
fondamentali già inseriti nell’ordinamento – principia iuris et in iure. In altre<br />
parole, tale modello di democrazia normativa implica non solo il diritto, ma anche<br />
la garanzia dei diritti e per questo è costruita nelle sue dimensioni – formale e<br />
sostanziale – le cui basi normative, empiricamente, da un lato, si ancorano<br />
all’esperienza storica del costituzionalismo e, dall’altro, di conseguenza ai limiti e<br />
ai vincoli determinati da esso, al diritto positivo 386.<br />
Così la grande sfida di Ferrajoli, per comprendere la sua opera Principia<br />
Iuris, è stata quella di costruire una teoria formale del diritto per stabilire una teoria<br />
della democrazia differenziata: differenziata, da un lato, perché dotata di normatività<br />
interna all’ordinamento giuridico e dotata di normatività interna all’ordinamento<br />
383 FERRAJOLI, Luigi. Diritto e ragione..., op. cit., p. 356.<br />
384 In particolare vedere la critica di Ferrajoli a Bentham: FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris... 2. Teoria<br />
della democrazia., op. cit., p. 38.<br />
385 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris... 1. Teoria del diritto., op. cit., p. 486.<br />
386 FERRAJOLI, Luigi. Sul nesso tra (teoria del) diritto e (teoria della) democrazia., op. cit., questão 2.<br />
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