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Volume 1 - Comune di Uggiate-Trevano

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78<br />

UGGIATE TREVANO UNA COMUNITÀ E LA SUA PIEVE<br />

non era in grado <strong>di</strong> pagare tale cifra, era condannato al carcere fino<br />

all’estinzione del debito. Questo per gli omici<strong>di</strong> commessi in città; per<br />

quelli «<strong>di</strong> campagna» l’ammenda era inferiore: solo duecento lire. Il beneficio<br />

della «pace», ossia della conciliazione bonaria tra le parti, non era<br />

concesso se l’omici<strong>di</strong>o avveniva tra parenti. L’infantici<strong>di</strong>o da parte della<br />

madre era punito con la condanna al rogo.<br />

Quali altri casi erano puniti con la morte? Chi bruciava una casa veniva<br />

impiccato o bruciato; a meno che si riscattasse pagando al comune<br />

75 lire e alla controparte, che aveva patito il danno, il doppio del valore<br />

del bene andato in fumo.<br />

Chi rubava per oltre cento sol<strong>di</strong>, veniva impiccato, se preso; se no,<br />

messo al bando in perpetuo. Per un furto da cento sol<strong>di</strong> in giù, fino a<br />

venti, il ladro doveva pagare 50 lire; se no gli veniva tagliato un piede. Se<br />

il valore rubato era al <strong>di</strong> sotto dei venti sol<strong>di</strong>, la multa era <strong>di</strong> 25 lire, alternativa<br />

al taglio <strong>di</strong> una mano... Anche i favoreggiatori erano puniti. Al<br />

contrario, per chi collaborava con la giustizia, c’erano premi in denaro. E<br />

un ban<strong>di</strong>to, che ne consegnasse un altro, veniva assolto dai suoi<br />

precedenti reati.<br />

Gli statuti del 1335 riba<strong>di</strong>vano le norme già citate in materia <strong>di</strong> igiene<br />

e <strong>di</strong> manutenzione dei porti, <strong>di</strong> lotta alle sofisticazioni alimentari, <strong>di</strong> regolamentazione<br />

della caccia e della pesca. Sono curiose alcune pene per i<br />

reati contro il patrimonio. Un po’ sa<strong>di</strong>co era il trattamento riservato ai<br />

falliti: accompagnati al broletto, dovevano battere il sedere nudo sulla<br />

apposita «pietra dei falliti», talora dopo aver girato la città sulla berlina<br />

(il carro per il trasporto degli animali vivi), con le parti posteriori scoperte:<br />

uso che ha dato origine ai detti popolari, tipo pestà ’l cü in tera o<br />

restà a cü biott, per in<strong>di</strong>care appunto un <strong>di</strong>sastro finanziario.<br />

Sembra presente negli statuti la preoccupazione <strong>di</strong> non compromettere<br />

l’economia in generale, con la tutela dei beni. Così, per esempio, era<br />

proibito esportare carbone dal territorio comasco; i comuni <strong>di</strong> campagna<br />

erano tenuti a far coltivare le terre abbandonate; era vietato alienare i<br />

beni comunitari.<br />

Dazi e pedaggi<br />

Gli or<strong>di</strong>namenti comunali prevedevano anche una serie <strong>di</strong> norme anticontrabbando<br />

e contro l’evasione dei dazi. Così si revisionavano i barconi<br />

da trasporto sul lago, per scoprire eventuali doppifon<strong>di</strong>; lo scarico

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