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Volume 1 - Comune di Uggiate-Trevano

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UGGIATE TREVANO UNA COMUNITÀ E LA SUA PIEVE<br />

locali) e quella <strong>di</strong> polizia giu<strong>di</strong>ziaria, come «messi», nonché «vigili»,<br />

tenuti a denunciare le situazioni <strong>di</strong> emergenza <strong>di</strong> qualsiasi tipo (presenza<br />

<strong>di</strong> ban<strong>di</strong>ti, risse, reati, ecc. ) agli uffici del podestà <strong>di</strong> Como, nonché a<br />

notificare avvisi e or<strong>di</strong>ni ai loro comuni e alle singole persone. A loro<br />

volta, i sindaci (per lo più se ne eleggevano tre, legittimati ad agire collegialmente<br />

o in<strong>di</strong>vidualmente in solido) avevano la rappresentanza legale<br />

delle rispettive comunità con delega e procura generale o speciale,<br />

per l’esecuzione e il controllo degli atti deliberati dalle assemblee dei<br />

capifamiglia e per la trattazione degli affari comunali nei confronti <strong>di</strong><br />

terzi, pubblici e privati, civili e religiosi (quasi una moderna Giunta comunale).<br />

La procura generale aveva una durata in alcuni comuni triennale,<br />

in altri annuale; quella speciale si esauriva con la conclusione del<br />

proce<strong>di</strong>mento delegato, entro un certo termine ultimo stabilito.<br />

La pieve<br />

Continuiamo, per ora, il <strong>di</strong>scorso sul nostro Me<strong>di</strong>o Evo. Alcuni<br />

compiti erano assegnati alla pieve, intesa non in senso religioso, bensì in<br />

senso civile, come circoscrizione territoriale extraurbana, che non aveva<br />

alcuna struttura amministrativa autarchica – era, anzi, proibito far<br />

nominare consoli o podestà <strong>di</strong> pievi o <strong>di</strong> parti <strong>di</strong> pievi – ma che costituiva<br />

un’aggregazione <strong>di</strong> fatto dei comuni rustici, <strong>di</strong>scendente, secondo alcuni<br />

stu<strong>di</strong>osi, dagli antichi «pagi» romani; utilizzata come circoscrizione utile<br />

a vari scopi: fiscali, militari, censitari, ecc...<br />

Dal punto <strong>di</strong> vista fiscale, la pieve era l’unità territoriale, sulla base<br />

della quale venivano approntati gli appalti dei dazi, specialmente a partire<br />

dall’età viscontea, per proseguire in età sforzesca, quin<strong>di</strong> sotto la<br />

dominazione spagnola e durante la prima fase <strong>di</strong> quella austriaca.<br />

Dal punto <strong>di</strong> vista militare, la pieve costituiva il riferimento per<br />

l’acquartieramento con i vari settori urbani (come già visto), mentre ogni<br />

comune doveva fornire l’elenco degli uomini, dai 18 ai 60 anni, atti alle<br />

armi (le liste <strong>di</strong> leva, <strong>di</strong>remmo noi).<br />

Quanto ai fini censitari, gli statuti del 1335 stabilivano che il podestà<br />

facesse pre<strong>di</strong>sporre dei registri, da affidare per la compilazione a due<br />

notai, in cui si ponessero «le persone <strong>di</strong> una pieve insieme, un luogo dopo<br />

l’altro», e si facesse «<strong>di</strong>stintamente la somma <strong>di</strong> ciascun luogo e per<br />

ciascuna pieve». Questi dati erano importanti, anche al fine <strong>di</strong> stabilire la<br />

capacità contributiva <strong>di</strong> ogni luogo, in base ai fuochi, ossia ai nuclei

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