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Alma Mater Studiorum – Università di Bologna - Cestim

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dell'assistenza sanitaria ai citta<strong>di</strong>ni stranieri. All'articolo 6, lettera a) si legge “ Sono <strong>di</strong> competenza<br />

dello Stato le funzioni amministrative concernenti: l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli apoli<strong>di</strong>,<br />

nei limiti ed alle con<strong>di</strong>zioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei presi<strong>di</strong> sanitari<br />

esistenti;”<br />

L'anno successivo, tramite il decreto legislativo n°663/79 (convertito nella legge 33/80) vengono<br />

determinate le con<strong>di</strong>zioni generali e le modalità <strong>di</strong> accesso degli stranieri al servizio sanitario<br />

nazionale. Con queste norme viene posta in essere una <strong>di</strong>stinzione tra gli stranieri risiedenti e quelli<br />

semplicemente presenti: gli stranieri che risiedono in Italia hanno facoltà <strong>di</strong> iscriversi al servizio<br />

sanitario nazionale, gli stranieri presenti sul territorio italiano sono invece beneficiari<br />

esclusivamente delle cure per determinate malattie, per infortunio, maternità.<br />

Il riconoscimento della parità <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti tra lavoratori italiani e lavoratori stranieri in regola, trova la<br />

sua enunciazione nella legge n° 943 del 1986. L'articolo 1 della legge recita “ La Repubblica<br />

italiana (...) garantisce a tutti i lavoratori extracomunitari e alle loro famiglie parità <strong>di</strong> trattamento e<br />

piena uguaglianza <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti rispetto ai lavoratori italiani. La Repubblica italiana garantisce, inoltre, i<br />

<strong>di</strong>ritti relativi all'uso dei servizi sociali e sanitari (...), al mantenimento dell'identità culturale, alla<br />

scuola, alla <strong>di</strong>sponibilità dell'abitazione, nell'ambito delle norme che ne <strong>di</strong>sciplinano l'esercizio.<br />

Quin<strong>di</strong>, l' immigrato che si trova in posizione regolare gode, almeno teoricamente, degli stessi <strong>di</strong>ritti<br />

sociali e sindacali dei lavoratori italiani.<br />

L'insufficienza della normativa esistente si manifesta negli anni successivi, anche alla luce <strong>di</strong> un<br />

maggiore presenza <strong>di</strong> stranieri nel territorio italiano. Da qui la necessità <strong>di</strong> una nuova legge,<br />

maggiormente adeguata ai tempi: la legge n° 39 del 1990 conosciuta anche come “Legge Martelli”<br />

la quale intendeva perseguire due obbiettivi <strong>di</strong>chiarati: 1) Dare risoluzione ai problemi connessi<br />

all'accoglimento <strong>di</strong> persone richiedenti, dello status <strong>di</strong> rifugiati, secondo quanto stabilito dalla<br />

Convenzione <strong>di</strong> Ginevra del 1951 e dal Protocollo <strong>di</strong> New York del 1967; 2) aggiornare le norme<br />

vigenti in materia <strong>di</strong> soggiorno nel territorio dello Stato utilizzando lo strumento della sanatoria,<br />

regolarizzare gli stranieri irregolarmente presenti. All'articolo 9 della legge era stabilito che : “ I<br />

citta<strong>di</strong>ni extracomunitari e gli apoli<strong>di</strong> che chiedono <strong>di</strong> regolarizzare la loro posizione e che non<br />

hanno <strong>di</strong>ritto all'assistenza sanitaria ad altro titolo, sono, a domanda assicurati al Servizio sanitario<br />

nazionale ed iscritti all'U.S.L. del comune <strong>di</strong> effettiva <strong>di</strong>mora.” Inoltre potevano accedere alle<br />

prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente i citta<strong>di</strong>ni stranieri regolarmente<br />

presenti e residenti, che svolgevano un lavoro che dava titolo all'assicurazione obbligatoria contro la<br />

malattia (lavoratori autonomi, <strong>di</strong>pendenti o liberi professionisti). Gli stranieri regolarmente presenti<br />

erano iscritti obbligatoriamente al S.S.N. ed erano soggetti, per quanto riguarda l'onere<br />

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