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Alma Mater Studiorum – Università di Bologna - Cestim

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dell'integrazione socio-sanitaria degli stranieri presenti sul territorio regionale.<br />

Evidenziamo innanzitutto che l'obiettivo esplicitamente <strong>di</strong>chiarato dalla legge regionale è quello<br />

della “ (...) costruzione <strong>di</strong> una società multiculturale”, così come riportato nell'articolo 1 comma 2<br />

nei principi e finalità della legge. Nell'enunciare i suoi principi generali inoltre, la legge 5/2004<br />

stabilisce che la Regione Emilia-Romagna “ (...) concorre alla tutela dei citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> Stati non<br />

appartenenti all'Unione europea e degli apoli<strong>di</strong>, presenti nel proprio territorio, riconoscendo loro i<br />

<strong>di</strong>ritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto interno, dalle convenzioni<br />

internazionali in vigore e dai principi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto internazionale generalmente riconosciuti.”<br />

All'interno dell'articolo 1 possiamo riscontrare una visione allargata dei destinatari del<br />

provve<strong>di</strong>mento, che nell'articolo successivo viene tuttavia imme<strong>di</strong>atamente ristretta ai soli<br />

destinatari stranieri regolarmente soggiornanti. L'articolo 2 recita infatti: “Destinatari degli<br />

interventi previsti dalla presente legge sono i citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> stati non appartenenti all'Unione europea, i<br />

rifugiati, nonché gli apoli<strong>di</strong>, regolarmente soggiornanti ai sensi della vigente normativa, residenti o<br />

domiciliati nel territorio della Regione Emilia-Romagna, salvo quanto previsto dagli articoli<br />

successivi. Detti destinatari sono <strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cati come citta<strong>di</strong>ni stranieri immigrati. La legge si<br />

applica anche ai richiedenti asilo, fatte salve le competenze dello Stato.”<br />

In tema <strong>di</strong> assistenza sanitaria la legge 5/2004 si conforma a quanto stabilito dagli articoli 34 e 35<br />

del Testo Unico e alle specificazioni contenute nella circolare n.5/2000 del Ministero della Sanità.<br />

Infatti il comma 1 dell'articolo 13 prevede che “ Ai citta<strong>di</strong>ni stranieri immigrati, che siano nelle<br />

con<strong>di</strong>zioni previste agli articoli 34 e 35, comma 1, del Testo unico <strong>di</strong> cui al decreto legislativo n.<br />

286 del 1998, sono garantiti gli interventi riguardanti le attività sanitarie previste dai livelli<br />

essenziali <strong>di</strong> assistenza, nei termini e nelle modalità <strong>di</strong>sciplinati dalle suddette norme nazionali.”<br />

Particolare attenzione è riservata alla tutela delle donne in stato <strong>di</strong> gravidanza e dei minori secondo<br />

quanto previsto dalle norme nazionali ed internazionali. “Alle donne immigrate è garantita la parità<br />

<strong>di</strong> trattamento con le citta<strong>di</strong>ne italiane e la tutela sociale ai sensi della legislazione sui consultori<br />

familiari, promuovendo e sostenendo servizi socio-sanitari attenti alle <strong>di</strong>fferenze culturali. È altresì<br />

garantita la tutela del minore, <strong>di</strong> età inferiore a <strong>di</strong>ciotto anni, in conformità ai principi stabiliti dalla<br />

Convenzione sui <strong>di</strong>ritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con la legge<br />

27 maggio 1991 n 176.” (articolo 13 comma 2). Il comma 3 del già citato articolo 13 tratta<br />

dell'assistenza sanitaria destinata ai migranti non in regola con il permesso <strong>di</strong> soggiorno, la quale<br />

anche a livello regionale si conforma a quanto stabilito dalla normativa nazionale infatti “La<br />

Regione assicura nei confronti dei citta<strong>di</strong>ni stranieri immigrati, non in regola con il permesso <strong>di</strong><br />

soggiorno, in particolare, le prestazioni sanitarie <strong>di</strong> cura ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o<br />

comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, e gli interventi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cina<br />

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