Alma Mater Studiorum â Università di Bologna - Cestim
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contributivo, alle <strong>di</strong>sposizioni previste per gli italiani appartenenti alle stesse categorie. Inoltre per<br />
gli stranieri <strong>di</strong>soccupati l'articolo 4 stabiliva che: “ai <strong>di</strong>soccupati regolarmente residenti in Italia e<br />
iscritti nelle liste <strong>di</strong> collocamento, è valida l'equiparazione ai citta<strong>di</strong>ni italiani non occupati, iscritti<br />
nelle liste <strong>di</strong> collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata dal Servizio sanitario<br />
nazionale e al relativo onere contributivo”. Anche gli stranieri non assicurati a titolo obbligatorio<br />
potevano iscriversi al Servizio sanitario nazionale <strong>di</strong>etro un pagamento all'Inps <strong>di</strong> un contributo in<br />
base al red<strong>di</strong>to prodotto in Italia e all'estero e l'assicurazione sanitaria del capofamiglia era estesa ai<br />
familiari a carico. Anche gli stranieri non iscritti erano tutelati in caso <strong>di</strong> infortunio e maternità<br />
<strong>di</strong>etro pagamento <strong>di</strong> una retta <strong>di</strong> degenza. Per gli in<strong>di</strong>genti era possibile un intervento del Ministero<br />
dell'Interno.<br />
Come abbiamo visto l'accesso alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale era<br />
consentito solo agli stranieri regolarmente presenti; a questa <strong>di</strong>scriminazione si aggiungeva tuttavia<br />
l'obbligo per l'operatore sanitario <strong>di</strong> segnalare alle autorità <strong>di</strong> pubblica sicurezza, le persone<br />
amministrativamente non in regola con il permesso <strong>di</strong> soggiorno. In base alle <strong>di</strong>sposizioni della<br />
legge 39/90 quin<strong>di</strong>, i rapporti che gli stranieri avevano con le strutture sanitarie e i <strong>di</strong>ritti in materia<br />
<strong>di</strong> salute ad essi spettanti erano modulati in base: alla con<strong>di</strong>zione giuri<strong>di</strong>ca, alla residenza, al paese<br />
<strong>di</strong> provenienza, alla con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> rifugiato politico, alla con<strong>di</strong>zione lavorativa. In generale,<br />
comunque questa normativa non realizzava una piena uguaglianza tra citta<strong>di</strong>ni italiani e stranieri, né<br />
dal punto <strong>di</strong> vista assistenziale né da quello contributivo. Sul piano assistenziale ai citta<strong>di</strong>ni stranieri<br />
erano negate le cure presso centri <strong>di</strong> altissima specializzazione nei paesi della comunità europea,<br />
previste unicamente per i citta<strong>di</strong>ni comunitari (agli stranieri solo se apoli<strong>di</strong> o rifugiati in uno dei<br />
paesi firmatari). Sul piano contributivo invece, l'ineguaglianza <strong>di</strong> trattamento tra citta<strong>di</strong>ni stranieri e<br />
italiani, si concretizzava nella definizione dell'aliquota contributiva: per i primi stabilita nel valore<br />
del 7,5%, per i secon<strong>di</strong> del 5%. 132<br />
Il Decreto Legge n°489 del 18 novembre 1995 segna una svolta importante nell'assistenza sanitaria,<br />
soprattutto per gli stranieri che si trovano in posizione irregolare. 133 In esso infatti il <strong>di</strong>ritto alla<br />
tutela della salute viene riconosciuto anche per gli stranieri e non solo per i citta<strong>di</strong>ni italiani,<br />
secondo quanto affermato dall'articolo 32 della Costituzione che stabilisce che la tutela della salute<br />
in quanto <strong>di</strong>ritto spettante agli in<strong>di</strong>vidui possa essere estesa anche ai non citta<strong>di</strong>ni. Per questo<br />
132Non viene infatti mo<strong>di</strong>ficato il contributo per malattia per gli stranieri stabilito nel 1986 con il DM 8/10/86 quando,<br />
con la legge 11/3/88, esso viene ridotto per tutti i citta<strong>di</strong>ni italiani.<br />
133“Disposizioni urgenti in materia <strong>di</strong> politica dell'immigrazione e per la regolamentazione, ingresso e soggiorno nel<br />
territorio nazionale dei citta<strong>di</strong>ni dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea”. Tale provve<strong>di</strong>mento verrà<br />
reiterato 5 volte dal novembre 1995 fino all'ultima versione datata 12/9/1996: Le ultime due versioni, mo<strong>di</strong>ficate<br />
durante il governo Pro<strong>di</strong>, hanno subito sostanziali mo<strong>di</strong>fiche rispetto ai testi precedenti.<br />
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