Alma Mater Studiorum â Università di Bologna - Cestim
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apportate è stata la rimozione della residenza come requisito in<strong>di</strong>spensabile ai fini dell'iscrizione al<br />
Servizio sanitario nazionale. Infatti in mancanza <strong>di</strong> residenza, il citta<strong>di</strong>no straniero è iscritto,<br />
unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistitili della A.S.L dove ha effettiva <strong>di</strong>mora<br />
(in<strong>di</strong>cata nel permesso <strong>di</strong> soggiorno). Inoltre, l'iscrizione al S.S.N. perde il carattere <strong>di</strong> annualità e<br />
rimane valida anche nel corso del rinnovo del permesso <strong>di</strong> soggiorno evitando così che i soggetti in<br />
attesa <strong>di</strong> rinnovo, pur lavorando e contribuendo al S.S.N., si vedano non riconosciuta la possibilità<br />
<strong>di</strong> essere assistiti se non <strong>di</strong>etro il pagamento per intero delle prestazioni ricevute. In specifico<br />
analizziamo gli articoli 34, 35 e 36 del Testo Unico sull'immigrazione contenuti nel titolo V<br />
“Disposizioni in materia sanitaria, nonché <strong>di</strong> istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e<br />
integrazione sociale”.<br />
Articolo 34. Questo articolo stabilisce l'obbligo <strong>di</strong> iscrizione al Servizio sanitario nazionale<br />
pressoché a tutti gli stranieri legalmente e stabilmente presenti in Italia, estendendo la possibilità <strong>di</strong><br />
iscrizione anche a quei lavoratori <strong>di</strong>soccupati e ai familiari a carico (regolarmente soggiornanti in<br />
Italia) che precedentemente potevano iscriversi solo su base volontaria, <strong>di</strong>etro il pagamento <strong>di</strong> una<br />
tariffa annuale. I commi 1 e 2 definiscono le categorie dei destinatari dell'iscrizione al Servizio<br />
sanitario nazionale. Esse sono: “Gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso<br />
regolari attività <strong>di</strong> lavoro autonomo o subor<strong>di</strong>nato o siano iscritti nelle liste <strong>di</strong><br />
collocamento”(comma 1); “Gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano richiesto il rinnovo<br />
del titolo <strong>di</strong> soggiorno, per lavoro subor<strong>di</strong>nato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo<br />
politico, per asilo umanitario, per richiesta <strong>di</strong> asilo, per attesa <strong>di</strong> adozione, per affidamento, per<br />
acquisto della citta<strong>di</strong>nanza.” (comma 2).<br />
L'obbligo <strong>di</strong> iscrizione al Servizio sanitario nazionale comporta, sempre secondo quanto<br />
stabilisce l'articolo 34, una “parità <strong>di</strong> trattamento e piena uguaglianza <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti e doveri<br />
rispetto ai citta<strong>di</strong>ni italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata<br />
in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua vali<strong>di</strong>tà temporale.” L'iscrizione all'<br />
A.S.L. è valida per tutta la durata del soggiorno, e cessa solo per motivi <strong>di</strong> mancato<br />
rinnovo, revoca o annullamento dello stesso o per espulsione.<br />
Inoltre coloro i quali non rientrano nelle categorie previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 34,<br />
e hanno un permesso <strong>di</strong> soggiorno maggiore <strong>di</strong> 3 mesi sono tenuti ad assicurarsi contro il<br />
rischio <strong>di</strong> malattie, infortunio e maternità, stipulando un'apposita polizza assicurativa con un<br />
istituto assicurativo italiano o estero, valido sul territorio nazionale. Oppure possono<br />
iscriversi volontariamente al S.S.N. versando un contributo annuo, pari a quello previsto per<br />
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