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Alma Mater Studiorum – Università di Bologna - Cestim

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il citta<strong>di</strong>no italiano, tutelando in questo caso anche i familiari a carico. 136<br />

Articolo 35. Questo articolo stabilisce che per gli stranieri non in regola presenti nel territorio<br />

italiano sia posta una salvaguar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> carattere generale, ovvero vengano garantite le cure<br />

ospedaliere ed ambulatoriali urgenti o essenziali, anche se continuative, per malattia ed infortuni.<br />

Sono in particolare garantite: le tutele sociali della gravidanza, maternità, della salute del minore, le<br />

vaccinazioni, la profilassi internazionale e la cura delle malattie infettive (è quanto prevede il<br />

comma 3). Tali <strong>di</strong>sposizioni, si collocano all'interno delle “norme che <strong>di</strong>sciplinano l'assistenza<br />

sanitaria ai citta<strong>di</strong>ni stranieri in Italia in base a trattati ed accor<strong>di</strong> internazionali bilaterali o<br />

multilaterali <strong>di</strong> reciprocità sottoscritti dall'Italia.”(comma 2). Il regolamento attuativo del T.U. (il<br />

D.P.R. 31 Agosto 1999, n° 394) prevede all'articolo 43 comma 3 che “ La prescrizione e la<br />

registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> soggiorno vengano<br />

effettuate, nei limiti in<strong>di</strong>cati dall'articolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un co<strong>di</strong>ce<br />

regionale a sigla STP (straniero temporaneamente presente). Tale co<strong>di</strong>ce identificativo è composto,<br />

oltre che dalla sigla STP, dal co<strong>di</strong>ce ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e<br />

da un numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il co<strong>di</strong>ce, riconosciuto su tutto il<br />

territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le prestazioni <strong>di</strong> cui all'articolo 35, comma 3 del<br />

testo unico.”<br />

Il comma 5 dell'articolo 35, stabilisce inoltre il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> segnalazione; si legge infatti: “L'<br />

accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul<br />

soggiorno non può comportare alcun tipo <strong>di</strong> segnalazione all'autorità salvo i casi in cui sia<br />

obbligatorio il referto, a parità <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni con il citta<strong>di</strong>no italiano.” Questa norma,<br />

ribadendo il <strong>di</strong>vieto in vigore dal 1995, fa sì che si eviti una con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> “clandestinità<br />

sanitaria” dannosa sia per il paziente straniero, sia per la tutela della salute della<br />

collettività. 137<br />

L'aspetto del costo delle prestazioni sanitarie trova esplicitazione nel comma 4 che recita:<br />

“Le prestazioni <strong>di</strong> cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora<br />

privi <strong>di</strong> risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote <strong>di</strong> partecipazione alla spesa a<br />

parità con i citta<strong>di</strong>ni italiani.” In questo caso è il Ministero dell'interno a rimborsare la ASL<br />

136L'ammontare <strong>di</strong> tale contributo è determinato con decreto dal Ministero della sanità in concerto con il Ministero del<br />

tesoro e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti. Il contributo da corrispondere<br />

viene previsto per ognuno in base al red<strong>di</strong>to guadagnato nell'anno precedente in Italia o all'estero.<br />

137 Coluccia A. Mangia M.L.“Immigrazione e problematiche sanitarie con particolare riferimanto alla relazione<br />

me<strong>di</strong>co-paziente” in Difesa sociale anno LXXVIII n° 5 settembre/ottobre 1999. p.87<br />

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